Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 6194 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 6194 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NOCERA INFERIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di Salerno
Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della durata della sanzione accessoria;
lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP presso il Tribunale di Salerno ha applicato nei confronti di NOME COGNOME -imputato del reato previsto dall’art.589 -bis , comma quinto, n.1 e comma settimo, cod.pen. -ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., la pena di anni uno e mesi otto di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale e della non menzione e con applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione; nel quale ha dedotto ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. -l’erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità
della motivazione in relazione all’art.125, comma 3, cod.proc.pen. e agli artt. 132 e 133 cod.pen..
Ha dedotto che, nel quantificare il periodo di sospensione della patente di guida, il giudice procedente non aveva adeguatamente specificato gli elementi fattuali o i criteri giuridici che avevano portato alla relativa determinazione; evidenziando che il giudice non aveva tenuto adeguato conto della sussistenza di un concorso di colpa ascrivibile alla vittima, indicato nello stesso capo di imputazione; con conseguente erronea applicazione dei parametri dettati dagli artt. 132 e 133 cod.pen..
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire conclusioni scritte riproduttive di quelle formulate nell’atto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va pregiudizialmente rilevato che -in riferimento ai limiti posti al ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, attualmente dettati dall’art.448, comma 2 -bis , cod.proc.pen. -è ammissibile il motivo con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349 – 01).
Ciò posto, va quindi rilevato che -ai sensi dell’art.222, comma 2, d.lgs. n.285/1992 – « Alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida», disposizione dichiarata illegittima dalla sentenza n.88/2019 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede che il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 C.d.s. allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589bis e 590bis cod. pen..
Di conseguenza, la citata sentenza del giudice delle leggi -fatto salvo il caso della ricorrenza, non sussistente nel caso di specie, delle predette aggravanti
-ha fatto venire meno l’automatismo nell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella della sospensione.
A propria volta, nel determinare la misura della sanzione accessoria, il giudice non deve tenere conto (contrariamente alla deduzione del ricorrente) dei parametri previsti dall’art.133 cod.pen.; bensì devono essere considerati quelli di cui all’art. 21 8, comma 2, cod. strada (rappresentati dall’entità del danno apportato, dalla gravità della violazione commessa, nonché dal pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare), valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida ( ex plurimis : Sez. 4, n. 13747 del 23/02/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01; Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, COGNOME, Rv. 279139 – 01; circa la rilevanza dei parametri di cui al citato art. 218 e non dell’art. 133 cod. pen., si veda, oltre alle citate sentenze, ex plurimis , Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, COGNOME, Rv. 271661 – 01, ove si evidenzia l’ulteriore conseguenza che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento).
Nel caso di specie, deve ritenersi che la motivazione del giudice procedente -facente riferimento a un criterio di equità e alla mancata sussistenza delle aggravanti dello stato di ebbrezza e di alterazione alcolica -sia sostanzialmente tautologica.
Né, d’altra parte, può essere richiamato il principio, applicabile anche alle sanzioni amministrative accessorie, per il quale l’onere motivazionale deve ritenersi contratto quando la pena sia determinata in misura corrispondente ovvero minore rispetto alla media edittale (su cui, Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti, Rv. 259211 – 01).
Difatti, nel caso di specie, la durata della sospensione si attesta al di sopra della media edittale (essendo la durata medesima quantificata sino ai quattro anni, senza previsione di un limite minimo), dovendosi tenere conto della disposizione contenuta n ell’art.222, comma 2 -bis , C.d.s., in base al quale «La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni è diminuita fino ad un terzo nel caso di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale».
Ne consegue che l’entità della sanzione necessitava di un obbligo di adeguata motivazione che, nel caso di specie, non è stato adempiuto.
La sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla determinazione della sanzione accessoria, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno, diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Salerno, diversa persona fisica. Così è deciso, 03/02/2026
Il AVV_NOTAIO estensore La Presidente COGNOME NOME COGNOME