Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2044 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2044 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il 12/07/1958
avverso la sentenza del 24/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Catania, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. il 24 giugno 20204, ha condannato NOME pena di anni due di reclusione, applicando la sanzione accessoria della sospensione della paten di guida per anni due e mesi otto, in relazione al reato di cui all’art. cod. pen.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione deducendo vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine all’eccessiva du della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente d guida.
Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio dell sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale ha determinato la durata della sospensione della patente di gu tenendo conto ” della tipologia del sinistro, le circostanze in cui e avvenuto, il grado della colpa”. La motivazione sulla durata della sospension della patente di guida, quindi, non prende in considerazione gli elementi cui all’art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui il periodo di sospensione, limiti minimo e massimo, è determinato in relazione all’entità del dan apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo ch l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare. E’ stato infatti più volte affe che nei casi di applicazione, da parte del giudice, della sanzi amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previs dall’art. GLYPH 222 GLYPH cod. GLYPH strada, GLYPH la GLYPH determinazione GLYPH della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui a 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all’art. 218, co 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione pe e GLYPH di GLYPH quella GLYPH amministrativa GLYPH restano GLYPH tra GLYPH di GLYPH loro GLYPH autonome (Sez. 4 – , n. 4740 del 18/11/2020, COGNOME, Rv. 280393 – 01 Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017 , COGNOME, Rv. 271661 – 01).
Va inoltre rilevato che la sanzione della sospensione non è stata contenu nei limiti del medio edittale, e che anche in materia di sanzioni accessor consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra n discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo ob di motivazione, può limitarsi a dar conto dell’impiego dei criteri di legge il richiamo alla gravità della violazione e comunque alla congruità de
sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01; Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02). Nella specie la motivazione inerente alla determinazione della durata, oltre ad essere carente, non tiene in considerazione i parametri sopra indicati.
Si impone pertanto l’annullamento della sentenza impugnata per nuovo giudizio sul punto.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catania, in diversa persona fisica.
Così deciso in Roma il 14 novembre 2024.