Sospensione Patente Guida: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle sanzioni accessorie, come la sospensione patente guida, rappresenta un aspetto cruciale nel diritto penale della circolazione stradale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano l’impugnazione di tali misure, specialmente nel contesto di un patteggiamento. La decisione sottolinea come un ricorso basato su una mera contestazione della valutazione del giudice, se questa è ben motivata, sia destinato all’inammissibilità, con conseguenze economiche per il ricorrente.
I Fatti del Caso: La Contestazione sulla Durata della Sanzione
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare per il reato di omicidio stradale, previsto dall’art. 589-bis del codice penale. Oltre alla pena principale, era stata applicata la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per una durata di un anno e quattro mesi.
L’imputato ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, non contestando l’accordo sulla pena principale, ma focalizzandosi esclusivamente sulla presunta scorrettezza nella quantificazione della durata della sospensione della patente.
La Decisione della Cassazione sulla sospensione patente guida
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione risiede nella manifesta infondatezza del motivo di appello. Gli Ermellini hanno stabilito che non sussistevano i presupposti per un intervento correttivo, in quanto la decisione del giudice di merito era esente da vizi logici o giuridici.
Le Motivazioni della Corte
La Suprema Corte ha evidenziato come il Tribunale avesse fornito una motivazione ‘ampiamente e adeguatamente’ motivata riguardo alla quantificazione della sanzione accessoria. Il giudice di primo grado aveva, infatti, determinato la durata della sospensione in una misura inferiore alla media edittale (ovvero la media tra il minimo e il massimo previsto dalla legge), e ciò ancor prima di applicare l’ulteriore riduzione derivante dalla scelta del rito del patteggiamento.
Questo approccio, secondo la Cassazione, è immune dal ‘denunciato vizio di illogicità’. In altre parole, la Corte non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito quando quest’ultima è ragionevole e ben argomentata. Il ruolo della Cassazione non è quello di ricalcolare la sanzione, ma di verificare la correttezza giuridica e la logicità del ragionamento che ha portato a quella determinazione.
Le Conclusioni: Conseguenze dell’Inammissibilità del Ricorso
La dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione non è priva di conseguenze. Come stabilito dall’articolo 616 del codice di procedura penale, essa comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In aggiunta, non emergendo ragioni di esonero, il ricorrente è stato condannato al pagamento di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un ricorso palesemente infondato non solo non ottiene il risultato sperato, ma aggrava la posizione del ricorrente con ulteriori oneri economici, confermando la piena validità della decisione impugnata.
È possibile impugnare solo la durata di una sanzione accessoria come la sospensione patente guida dopo un patteggiamento?
Sì, è teoricamente possibile, ma il ricorso deve basarsi su vizi di legittimità, come un errore di diritto o una motivazione manifestamente illogica da parte del giudice, e non su una semplice riconsiderazione nel merito della durata.
Perché il ricorso sulla sospensione patente guida è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha verificato che il giudice di primo grado aveva fornito una motivazione ampia, adeguata e logica per la quantificazione della sanzione, stabilendola in misura inferiore alla media prevista dalla legge.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45088 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45088 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CIVITAVECCHIA il 04/09/1963
avverso la sentenza del 14/05/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di PRATO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte territoriale – in relazione al reato pre dall’art.589bis cod.pen. – ha applicato la pena concordata ai sensi degli artt. e ss., cod.proc.pen., quantificando in un anno e quattro mesi la durata del sospensione della patente di guida.
L’unico motivo di ricorso, attinente alla correttezza della quantificazione del sanzione accessoria della sospensione della patente di guida è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
Difatti, il Tribunale ha ampiamente e adeguatamente motivato in ordine all’elemento attinente alla quantificazione della sanzione accessoria della so sospensione, determinandola in misura inferiore alla media edittale anteriormente all’ulteriore diminuzione per la scelta del rito, sulla base di considerazioni imm dal denunciato vizio di illogicità.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente