Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38243 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; per l’annullamento con rinvio relativamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso sospensione della patente di guida
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, il 2 gennaio 2024, ha applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in relazione al reato previsto dall’art. 589 bis cod. pen. commesso in Catania il 22 settembre 2022 con esito letale il 23 settembre 2022.
Il ricorrente deduce, con unico motivo, l’omessa motivazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni due mesi otto in violazione degli artt. 444, comma 2, e 125, comma 3, cod. proc. pen. nonché in relazione all’art. 218, comma 2, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285. La pena concordata è stata contenuta nel minimo edittale in relazione alle modalità del sinistro e il giudice ha applicato la pena di anni uno mesi sei di reclusione. Optando per la sospensione della patente di guida anziché per la più grave sanzione della revoca, il giudice ha implicitamente ritenuto la condotta non grave, tuttavia omettendo di indicare le ragioni per le quali la sanzione accessoria sia stata determinata in misura ampiamente superiore alla media edittale. Per sostenere il giudizio prognostico richiesto per la concessione della sospensione condizionale della pena il giudice ha valorizzato il comportamento successivo ai fatti tenuto dall’imputato per cui, valorizzando le circostanze indicate dall’art. 218, comma 2, cod. strada, l’atteggiamento dell’imputato non indifferente rispetto ai beni fondamentali della vita e dell’incolumità delle persone avrebbe dovuto escludere la pericolosità del medesimo per la circolazione.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Corte di cassazione voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata relativamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con le conseguenze previste dalla legge.
Va premesso che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è ammissibile, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, comma 2, cod. proc. pen., non ostando i limiti di cui all’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non
riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, Bruna, Rv. 275435 – 01).
Nel merito, il giudice ha dato atto di aver applicato la riduzione prevista dall’art. 222, comma 2-bis, cod. strada richiamando altresì la pronuncia della Corte Costituzionale n. 88 del 2019. Da tali richiami si desume che il giudice ha ritenuto di applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima di quattro anni dalla quale, detratto un terzo, risulta il periodo di anni due mesi otto applicato con la pronuncia impugnata. Risulta, dunque, correttamente denunciato il vizio di motivazione in quanto dalla pronuncia non è dato éevincere alcun elemento dal quale sia altrimenti desumibile la ragione dell’applicazione della sanzione accessoria nella misura massima prevista dalla legge, in contrasto con il principio secondo il quale «In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo» (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635 – 02).
Ritenuto sussistente il vizio dedotto, deve, dunque, annullarsi la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Così deciso il 12 settembre 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presid nte