Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40815 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40815 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/04/2025 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME;
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lette/sentite le conclusioni del PG
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RITENUTO IN FATTO
1.11 Procuratore generale presso la Corte d’appello di Brescia ricorre per cassazione avverso sentenza in epigrafe indicata, emessa, ex art 444 cod. proc. pen., nei confronti di NOME, in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 1, 2, lett. b), 2 – sexies cod. strada
2.11 ricorrente deduce, con unico motivo, violazione di legge, non essendo stata applicata sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, e chiede pertant annullamento in parte qua della sentenza impugnata.
3.Con requisitoria scritta in data 8 settembre 2025, il Procuratore generale presso questa Co ha chiesto annullamento con rinvio limitatamente all’omessa sospensione della patente di guida
4. Con memoria in data 6 ottobre 2025, il difensore dell’imputato ha chiesto il rigetto del r
rilevando che l’imputato era alla guida di un velocipede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.0ccorre, in primo luogo, osservare come il ricorso sia ammissibile, poiché Sez. U, 26-9 2019, P.G. in proc. Melzani, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all’art. 448, co 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. p pen., che abbia ad oggetto l’applicazione o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, statuizioni estranee al patto.
2, In secondo luogo, esso è fondato. L’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada stabilisce in che all’accertamento del reato consegua in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della – patente di guida da sei mesi ad un anno. La predetta sanzione amministrativa accessoria va irrogata anche laddove, come nella fattispecie concreta in esame, vi sia stata sostituzione della pena con quella del lavoro di pubblica ut (Sez. 4, n. 48654 del 12/11/2019, Rv. 277903 – 01) e anche in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., in quanto il divieto, eccezionale, di cui all’art. 445 cod. pro non riguarda le sanzioni amministrative accessorie (Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, Rv. 271326 – 01; Conf. Cass., n. 12208 del 2004, Rv. 227910 – 01; Cass., n. 27931 del 2005, Rv. 232015 – 01; Cass., n. 36868 del 2007, Rv. 237231 – 01). Il giudice a quo avrebbe dunque dovuto esaminare la problematica inerente all’applicabilità o meno della sanzione amministrativa accessoria, dando adeguatamente conto delle ragioni sottese alle determinazioni assunte al riguardo, che devono essere sorrette da congruo apparato giustificativo, non potendo la motivazione sommaria propria del rito dell’applicazione de
pena su richiesta (Sez. 4, n.749 del 24/05/1994, Rv. 199565, secondo cui, nell’ipotesi in cui il giudice, effettuati i controlli richiesti dall’art. 444 comma secondo cod. proc. pen. qualificazione giuridica del fatto e sulla correttezza nell’ applicazione e nella comparazi delle circostanze, ritenga irreprensibile, dal punto di vista formale, l’accordo intervenuto tr parti e fondata la concessione delle attenuanti ed il bilanciamento delle circostanze, motivazione della sentenza può essere ridotta alla mera affermazione di avere effettuato il controllo richiesto dalla legge; conf. Sez. 5, n.6018 del 10/05/1991, Rv. 187294; Sez. 1, n.8609 del 17/05/1990, Rv. 184654), estendersi automaticamente alle statuizioni estranee al patto (Sez. 4,n.28750 del 21-3-2002, Rv. 222062, in tema di misure di sicurezza;in senso conforme Sez. 4, n. 43943 del 22-9-2005, Rv. 232733), poiché ad esse non si attagliano le caratteristiche di sinteticità della motivazione, tipiche del rito ( Sez. 2, n. 3247 del 2013, Rv. 258546; Sez. 2, n. 6618 del 21-1-2014, Rv. 258275). Viceversa, nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata tace completamente riguardo alla tematica relativa all’applicabilità o meno della sanzione amministrativa accessoria, essendo dunque ravvisabile il vizio di mancanza di motivazione.
La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Mantova, che dovrà valutare l’applicabilità o meno, nella fattispecie concreta in disamina, della sanzione amministrativa accessoria, congr motivando al riguardo. Va infine dichiarata l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni, no attinte dal ricorso.
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Mantova. Dichiara l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2025.