Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24571 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24571 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BOLLATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO per quanto di competenza
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME in ordine al reato di cui all’art. 186 comma 2 lett c) e comma 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n 285 GLYPH siccome estinto per esito positivo della messa alla prova e ha determiNOME il periodo di sospensione della patente di guida in anni tre.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui ha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 168 ter cod. pen., e 224 comma 3 CdS, per avere il G.I.P. disposto la sospensione della patente di guida.
Il Procuratore generale, nella persona del sostituto NOME COGNOME ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugNOME limitatamente alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria con trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO pe quanto di competenza
Il ricorso è fondato. La Corte di Cassazione ha già chiarito che il giudice che dichiar l’estinzione del reato per l’esito positivo della prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen può applicare la sanzione amministrativa accessoria previste dalla legge, di competenza del AVV_NOTAIO ai sensi dell’art. 224, comma terzo, C.d.S.. in considerazione della sostanzial differenza tra l’istituto della messa alla prova, che prescinde dell’accertamento di pena responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubbl utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.S., la cu disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, COGNOME, Rv. 270348; Sez. 4, n. 39107 dell’8/07/2016, COGNOME, Rv. 267608).
La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio, limitatamente alla statuizione relative alla sanzione amministrativa accessoria, da eliminarsi in questa sede Copia della presente sentenza va trasmessa al AVV_NOTAIO di Milano per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina; dispone trasmettersi copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Milano per quanto di competenza.
Deciso in Roma il 14 maggio 2024