Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 34773 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 34773 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME NOME NOME a GAVARDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/09/2023 del TRIBUNALE di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, l’annullamento con rinvio, limitatamente alla misura della sospensione della patente di guida.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15 giugno 2023 il Tribunale di Brescia, in esito al giudizio abbreviato richiesto con opposizione a decreto penale di condanna, ha condanNOME NOME COGNOME alla pena – condizionalmente sospesa – di mesi sette di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine ai reati di cui agli artt. 186 comma 7 e 187 comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992, unificati sotto il vincolo della continuazione. Il Tribunale ha, inoltre, disposto l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi sette.
Avverso la sentenza è stato proposto ricorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia affidato ad unico motivo con il quale si deduce l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida determinata in mesi sette “in ragione della continuazione”. Assume la Procura Generale ricorrente che in tema di sanzioni amministrative accessorie il criterio da applicare è costituito dal cumulo materiale delle sanzioni e non quello della continuazione come affermato da giurisprudenza di questa Corte.
Il Procuratore generale, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo, in accoglimento del ricorso proposto, l’annullamento con rinvio limitatamente alla misura della sospensione della patente di guida.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata, nel determinare la misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in mesi sette ha applicato il criterio della continuazione.
Così facendo, il Tribunale, non ha fatto corretta applicazione del consolidato principio espresso da questa Corte per cui il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità tanto dell’art. 8 della I. n. 689 del 1981, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, quanto delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare
l’inflizione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. (Cfr. Sez 20990 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266704-01; nonché in senso conforme, tra le altre, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 262136-01)
Nel caso in esame il Tribunale di Brescia che si è pronunciato in relazione fattispecie di cui all’art. 186 comma 7 e 187 comma 8 Cod. strada che prevedon entrambe durata minime e massima delle sanzioni amministrative della sospensione della patente di guida da sei mesi a due anni, l’ha determinata n misura di mesi sette, “in continuazione” piuttosto che cumularle tra loro e c violazione della misura indicata dai minimi edittali.
Alla stregua delle superiori considerazioni deve, pertanto, essere dispo l’annullamento con rinvio liimitatamente alla sospensione della patente di guid
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzio amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia punto al Tribunale di Brescia in diversa composizione.
Deciso il 10 settembre 2024