Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3380 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3380 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CAGLIARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 del TRIBUNALE di MODENA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO che ha concluso chiedendo disporsi la sospensione della esecutività della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 Tribunale di Modena, su richiesta dell’imputato, cui ha prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, ha applicato a COGNOME NOME, la pena di mesi due giorni venti di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui all’art.186 comma 2 lett.b) cod. della strada, sostituendola con il lavoro di pubblica utilità presso RAGIONE_SOCIALE Cagliari per una durata complessiva di 88 giorni, disponendo al contempo la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
2.Avverso la suddetta sentenza di applicazione della pena insorge la difesa dell’imputato 7 la quale denuncia mancanza di motivazione per non avere evidenziato le ragioni della determinazione della sanzione amministrativa accessoria nella misura massima e violazione di legge per non avere disposto la sospensione della sanzione amministrativa fino alla conclusione dell’esecuzione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità
3.11 ricorso deve trovare accoglimento.
Il giudice in sede di applicazione della pena su richiesta non ha fornito adeguato conto, nei limiti peraltro imposti dalla sommarietà del rito, dei criteri di determinazione della sanzione amministrativa accessoria da applicare, tema estraneo all’accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legittimità anche oltre i limiti imposti dall’art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.U, 26/09/2019, COGNOME; sez.5, 13/11/2019, NOME, Rv.277552).
Fondata risulta invero l’articolazione concernente il fatto che la sanzione é stata determinata in termini eccessivi senza adeguata motivazione.
4.1 A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici profili di meritevolezza in favore dell’imputato (sez.4, 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv.259211; sez.F., n.24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv.279635). Il giudice non si è attenuto a tale limite applicando la sanzione amministrativa nella misura massima senza alcuna motivazione sul punto.
4.1 parimenti fondato è il rilievo concernente la mancata sospensione della esecuzione della sanzione amministrativa applicata fino alla verifica dell’esito del
lavoro di pubblica utilità laddove Vart.186 comma 9 bis C.d.S. prevede che, in caso di positivo esito del lavoro di pubblica utilità, il giudice debba provvedere alla riduzione alla metà della durata della sanzione amministrativa accessoria.
Invero in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre – ove prevista – la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell’efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all’esito positivo del quale potrà essere dichiarata l’estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca (sez.4, n.48330 del 27/09/2017 13raghetto, Rv.271040; n.12262 del 8/0272018, PG, in proc.Ferrarini, Rv.272531) e qualora il giudice di merito non abbia provveduto in tal senso a Corte di cassazione può provvedervi direttamente ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
In conclusione in relazione al primo profilo di ricorso , la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Modena per nuovo esame sulla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
In relazione al secondo profilo la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria con sospensione, per l’effetto, dell’efficacia della sanzione amministrativa accessoria fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla omessa sospensione dell’esecutività della statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria e ne sospende per l’effetto l’efficacia fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e rinvia al Tribunale di Modena per nuovo esame sul punto.
Così deciso in Roma, il 23-11-23.