Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2774 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2774 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
COGNOME nato il 22/12/1997
avverso la sentenza del 11/06/2024 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME sulle conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 G.i.p. del Tribunale di Brescia con sentenza dell’Il giugno 2024 ha applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. ad NOME COGNOME, imputata del reato di guida in stato di alterazione a causa dell’assunzione di stupefacenti, la pena concordata con il Pubblico Ministero, pena convertita nel lavoro di pubblica utilità; ha altresì disposto che, all’esito del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il reato sia estinto, venga ridotta a metà la durata della sospensione della patente e venga altresì restituito il veicolo sequestrato.
Ricorre per la cassazione della sentenza il Procuratore Generale della Corte di appello di Brescia, che si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge, sotto un duplice profilo; per avere cioè il decidente disposto, per l’evenienza del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente, senza avere, tuttavia, previamente disposto la sospensione della patente; e per avere omesso di disporre la confisca del veicolo in sequestro, che sarebbe doverosa nel caso di specie poiché – afferma il P.G. – l’automobile condotta nell’occasione è intestata all’imputata.
Si chiede, dunque, alla S.C. l’annullamento della sentenza, con ogni conseguente provvedimento di legge.
Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta del 23 settembre 2024 ha chiesto l’annullamento della sentenza senza rinvio, limitatamente alla omessa confisca del veicolo ed alla omessa sospensione della patente di guida, e che la S.C. disponga la confisca e la sospensione della patente.
4.11 ricorso è fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
4.1. Il Tribunale, infatti, ha previsto, per ‘evenienza del positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, la riduzione a metà della durata della sospensione della patente, senza avere, tuttavia (evidentemente per una mera svista), previamente disposto la sospensione della patente, che, alla stregua del concreto contenuto della sentenza impugnata, può e deve determinarsi, ai sensi dell’art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nella misura in dispositivo.
4.2. Quanto alla omessa disposizione sulla confisca del veicolo in sequestro, assume il Requirente che l’automobile condotta nell’occasione è intestata all’imputata, circostanza che, però, non risulta dalla sentenza né è stata adeguatamente introdotta nell’atto di impugnazione, il cui difetto di specificità comporta, in parte qua, la declaratoria in dispositivo.
5.Consegue l’annullamento, da pronunciarsi senza rinvio, della sentenza impugnata, limitatamente alla sospensione della patente di guida, da determinare in mesi sei; il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto.
Motivazione semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi di diritto già reiteratamente affermati dalla S.C. e condivisi dal Collegio, ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 84 dell’8 giugno 2016.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida che determina in mesi sei.
Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 17/10/2024.