Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13594 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13594 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 29/01/1995
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME
COGNOME che ha chiesto pronunciarsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Ravenna che aveva riconosciuto NOME colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt.186, commi 2 e 7 e 187, commi 1 e 8 , Codice della Strada per essersi rifiutato di sottoporsi all’esame per l’accertamento dello stato di ebbrezza e della condizione di alterazione a seguito dell’assunzione di sostanza stupefacente e lo aveva condannato alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 1.250 di ammenda, con sostituzione della pena ai sensi dell’art.186, comma 9 bis tC.d.S., con sospensione della patente di guida per la durata di tre anni.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell’imputato ; dolendosi della durata della disposta sospensione della patente di guida, denunciando altresì la abnormità del provvedimento impugnato in quanto l’impugnazione avrebbe dovuto essere convertita in ricorso per cassazione. Assume inoltre difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. e violazione di legge con riferimento all’ applicazione del concorso formale tra i reati (187 comma 7 e 187 comma 8 Codice della Strada),
Quanto alla durata della sanzione amministrativa accessoria assume totale carenza di motivazione sulle ragioni per le quali la stessa era stata determinata in misura superiore alla media editale atteso che, pur tratttandosi di guida di veicolo di proprietà di terzi, la disposizione che prevedeva il raddoppio della sanzione amministrativa in ipotesi di inosservanza alle disposizioni di cui agli art.186 comma 2 e 187 comma 1 non eraisb suscettibil€di raddoppio in ipotesi di rifiuto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è manifestamente infondato in quanto in fatto, generico privo di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME).
2.Privo di interesse è il motivo concernente la mancata conversione della impugnazione in ricorso per cassazione, atteso che il CERA ha proposto appello avverso la sentenza di condanna a pena detentiva,
sostituita ai sensi dell’art.186, comma 9 bis Codice· della Strada, pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei suoi confronti e la Corte di Appello si è pronunciato ) coerentemente al mezzo di impugnazione articolato.
Manifestamente infondata è poi la censura concernente la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis cod. pen., avendo il giudice distrettuale rappresentato, con coerente e logico iter motivazionale la non ricorrenza della particolare tenuità della condotta e dell’offesa, a fronte di un comportamento gravemente trasgressivo del prevenuto il quale aveva mantenuto atteggiamenti di fiera opposizione agli accertamenti della polizia giudiziaria è/un -a- serie – di manovre imprudenti e spericolate alla guida di autoveicolo sulla pubblica via, ponendo in serie pericolo la sicurezza della circolazione stradale.
Manifestamente infondata è poi la censura concernente la eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria, la quale risulta essere stata modulata in termini superiori alla media edittale per ciascuna violazione contestata (anni uno, mesi sei di sospensione della patente di guida) in ossequio ai criteri ermeneutici adottati dal S.C., valorizzando la pericolosità delle sconsiderate manovre di guida tenute dal prevenuto e la grave turbativa realizzata alla circolazione stradale da parte di soggetto di cui i verbalizzanti avevano chiaramente percepito i sintomi di un rilevante stato di alterazione. I giudici nel disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida hanno pertanto fornito una specifica e logica motivazione sul punto, rappresentando al contempo l’assenza di motivi di meritevolezza in favore dell’imputato (Sez.4, n.21574 del 29/01/2014, COGNOME e altro, Rv.259211),. pervenendo ad una motivazione puntuale allorché la misura si allontani dal minimo edittale (sez.4, n.21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv.252738; sez.F., del 20/08/2020, COGNOME NOME COGNOME, Rv.279635-01), in ragione della violazione commessa, dell’entità del danno apportato e del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare, secondo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell’art. 218 del codice della strada, e cioè c(:e7 – a~r-si ael criterio predeterminato in generale per l’autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12/11/1999, PG in proc.COGNOME, Rv.215785; n.4740 del 18/11/2020, COGNOME, Rv.280393; n.55130 del 9/11/2017, COGNOME, Rv.271661). La sentenza impugnata si è correttamente attenuta a tali principi ì evidenziando da una parte la gravità della condotta di guida del ricorrente e dall’altra il pericolo alla circolazione provocato da soggetto in evidente
stato di alterazione, che poneva in essere manovre di guida particolarmente ardite e insidiose.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiaratzPinammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Il Consigliere estensore Il Presidente Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2024