Sospensione Patente Guida Ebbrezza: la Cassazione stabilisce la durata minima di due anni con auto di terzi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23 del 2024, è intervenuta per fare chiarezza sulla corretta applicazione della sospensione patente guida ebbrezza. La pronuncia riguarda un caso di patteggiamento in cui la sanzione accessoria era stata fissata al di sotto del minimo legale, un errore corretto direttamente dai giudici di legittimità. Questo caso sottolinea l’inderogabilità dei limiti minimi di pena e le conseguenze automatiche previste quando il veicolo guidato appartiene a terzi.
I Fatti del Caso
Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale locale. Il procedimento era a carico di un individuo accusato del reato di guida in stato di ebbrezza, nella sua forma più grave (art. 186, comma 2, lett. c, Codice della Strada).
Il giudice di primo grado, nell’accogliere il patteggiamento, aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente per una durata di sei mesi. Tale decisione presentava due criticità legali:
1. La durata era inferiore al minimo edittale di un anno previsto dalla norma per quella specifica fattispecie di reato.
2. Non era stato applicato il raddoppio della sanzione, obbligatorio ai sensi dell’art. 186, comma 2 sexies, del Codice della Strada, poiché il veicolo condotto dall’imputato era di proprietà di un’altra persona.
Di fronte a questa palese violazione di legge, il Procuratore Generale ha chiesto l’annullamento della sentenza.
La Decisione della Corte di Cassazione e la durata della sospensione patente guida ebbrezza
La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso del Procuratore Generale pienamente fondato. I giudici hanno evidenziato come il Tribunale di Brescia avesse commesso un duplice errore nell’applicazione della sanzione accessoria.
La Corte ha quindi proceduto con un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla parte relativa alla durata della sospensione della patente. Questo significa che la Cassazione, senza la necessità di un nuovo giudizio di merito, ha corretto direttamente l’errore, rideterminando la pena nella misura corretta.
La nuova durata della sospensione della patente è stata fissata in due anni complessivi, applicando rigorosamente quanto previsto dalla legge.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e si basa su un’interpretazione letterale delle norme del Codice della Strada.
In primo luogo, l’art. 186, comma 2, lett. c), prevede espressamente che la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida abbia una durata minima di un anno. Il giudice del patteggiamento aveva erroneamente fissato una pena (sei mesi) inferiore a questo limite inderogabile.
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato l’applicazione automatica dell’aggravante prevista dal comma 2 sexies dello stesso articolo. Questa norma stabilisce che, se il veicolo con cui è stato commesso il reato appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Nel caso di specie, essendo il veicolo intestato a terzi, la sanzione minima di un anno doveva essere obbligatoriamente raddoppiata, portandola a due anni.
La Cassazione ha concluso che, avendo il giudice di merito già determinato la pena base nella misura minima, la corretta sanzione accessoria doveva essere calcolata partendo dal minimo edittale (un anno) e applicando il raddoppio previsto, per un totale, appunto, di due anni.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce due principi fondamentali in materia di guida in stato di ebbrezza:
1. Inderogabilità dei minimi edittali: Neppure in sede di patteggiamento, che è un accordo tra le parti, il giudice può applicare sanzioni, principali o accessorie, in misura inferiore ai minimi stabiliti per legge.
2. Automatismo del raddoppio: La circostanza che il veicolo sia di proprietà di un terzo comporta l’automatico e obbligatorio raddoppio della durata della sospensione della patente. Non si tratta di una facoltà discrezionale del giudice, ma di un preciso obbligo normativo.
Per gli automobilisti, la lezione è chiara: le conseguenze della guida in stato di ebbrezza sono rigide e matematiche, specialmente quando si utilizza un veicolo non proprio. Per i professionisti del diritto, la pronuncia conferma che la Corte di Cassazione è pronta a correggere direttamente gli errori di diritto palesi, anche in sentenze di patteggiamento, garantendo l’uniforme e corretta applicazione della legge.
Qual è la durata minima della sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza nella fascia più grave (lettera c)?
La sentenza chiarisce che la durata minima della sospensione della patente prevista dalla legge è di un anno.
Cosa succede se il veicolo guidato in stato di ebbrezza appartiene a un’altra persona?
In questo caso, la durata della sospensione della patente di guida deve essere obbligatoriamente raddoppiata. Pertanto, la sanzione minima passa da un anno a due anni.
Un giudice, in un patteggiamento, può applicare una sanzione accessoria inferiore al minimo previsto dalla legge?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che anche in caso di patteggiamento il giudice non può applicare una sanzione accessoria, come la sospensione della patente, in una misura inferiore al minimo edittale previsto dalla norma.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA nel procedimento a carico di:
NOME nato il 14/10/1975
avverso la sentenza del 20/06/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata
1.11 procuratore presso la Corte d’Appello di Brescia ricorre avverso la sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Brescia che, nel definire il processo a carico di NOME per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 secondo comma, lett c) e 186 comma 2 sexies CdS aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per la durata inferiore al minimo di legge (mesi sei anziché nella cornice ricompresa tra uno e due anni). Inoltre, non era stato disposto il raddoppio della sanzione, trattandosi di veicolo di proprietà di terzi.
Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Al COGNOME è stato contestato il reato di cui all’art. 186, secondo comma, lett c) 186 comma 2 sexies CdS, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo fissato nel minimo in anni uno. Risulta inoltre dal capo di imputazione ( e di ciò dà atto il PG nella requisitoria scritta) che veicolo condotto dall’imputata era intestato a terzi: in tale ipotesi, la norma sopr citata prevede che la durata della disposta sospensione della patente di guida venga raddoppiata. E’ stata dunque applicata una pena inferiore al minimo previsto dalla legge.
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, potendosi procedere alla rideterminazione della pena nella misura del minimo edittale ( e cioè in anni uno raddoppiati in complessivi anni due), posto che il giudice di merito aveva fissato la sanzione accessoria nella misura minima.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, durata che ridetermina in due anni.
Così deciso in Roma il 21 novembre 2023 Il Consigliere estensore COGNOME
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