Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11632 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11632 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 26/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIENA il 23/12/1972
avverso la sentenza del 09/10/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di SIENA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona della sost tuta NOME COGNOME con le quali si è chiesto l’annullamento della sent nza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Ritenuto in fatto
L’imputato NOME ha proposto ricorso, a mezzo la sentenza con la quale il Tribunale di Siena ha applicato allo st reato di cui all’art. 186, commi 2 e 7, codice strada, sostituita comma 9-bis, stesso codice, oltre alla sanzione amministrat sospensione della patente di guida per anni due. Nella sentenza del contenuto dell’accordo delle parti, limitato alla misura della p alcun richiamo a pattuizioni inerenti alla sanzione amministrativa a di difensore, avverso esso una pena per il i sensi dell’art. 186, va accessoria della mpugnata si dà atto na principale, senza cesso ria.
Con il ricorso, la parte ha formulato un unico motivo, co la mancanza della motivazione in ordine alla dosimetria della san applicata, in subordine, la violazione dì legge in ordine al medesim della forbice edittale prevista dalla legge. il quale ha dedotto ione amministrativa punto, tenuto conto
Il Procuratore generale, in persona della sostituta NOME COGNOME rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’annullamento della impugnata limitatamente alla durata della sanzione ammínistraiva accessoria sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
Considerato in diritto
Il ricorso, proponibile a norma dell’art. 448, cod. proc. Pen., anche a della novella di cui all’art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, h. 103, in vigore dal 03/08/2017 (che ha introdotto il comma 2 bis), va però rigettato.
A norma dell’art. 444, comma 1, secondo periodo, cd. proc. pen., interessato dalla recente novella legislativa di cui al digs. n. «L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudi pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordina specifici beni o a un importo determinato». 50/2022 (art. 25), e di non applicare le quanto previsto dal la con riferimento a
L’applicazione della sanzione di che trattasi, tuttavia, c obbligatoria, secondo quanto previsto dall’art. 186, comma 7, cod. stituisce statuizione trada («Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condann
reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amminist sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione> sentenza di applicazione pena, trattandosi, per l’appunto, di sa ativa accessoria della a due anni e della comma 2, lettera c), ), anche in ipotesi di zione ammnistrativa accessoria e non di pena o misura di sicurezza (Sez. 4, n. 37 W4 del 23/05/ COGNOME Rv. 273826 – 01; n, 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435 – 01).
La misura di detta sanzione è rimessa alla discrezionalità d 1 giudice e, qu relativo onere motivazionale, si è già precisato che il g udice deve una motivazione solo quando la misura sì discosti dal minimo dittale e non quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vi ma al minimo massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita Sez. F., n. 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02, in fattispecie in cui la Corte ha annu sentenza limitatamente alla durata della sanzione accessoria, ave “equa” la durata della sospensione nella misura massima facendo alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta; S 29(01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01). Trattasi di principi co affermato da questa Corte di legittimità, sia pur con riferimen necessaria, infatti, una specifica e dettagliata motivazione del gi venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo do il giudice ritenuto generico riferimento z. 4, n. 21574 del renti con quanto già o alla pena: non è dice nel caso in cui essere calcolata non per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risu così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288 Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243 – 01; Sez. 4, n. 4641 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Nella specie, è dirimente osservare che il veicolo cbndotto dal RAGIONE_SOCIALE appartiene a soggetto terzo (RAGIONE_SOCIALE, come da annotazione di PG e verbale di affidamento del mezzo), il che, impedendo la confisca del mezzo, deter ex lege il raddoppio dell’altra sanzione, cioè la sospensione della patente di gui non sarà più contenuta tra un minimo di sei mesi e un massimo Ii due anni, dov tali misure essere raddoppiate). Quindi, con la sentenza impugna applicato la sanzione nella misura massima, contrariamente a qu a in ricorso. Peraltro, dalla descrizione della condotta operata dal nella specie, l’imputato – già segnalato per azioni di disturbo ad locale ove egli si era fermato, a causa dello stato di alterazione neppure riuscito ad arrestare la marcia del veicolo in sicurezza, t a, il giudice non ha nto asserito a difesa iudice, emerge che, altri avventori di un da alcool – non era nto che lo stesso si era scontrato con una sbarra che segna l’accesso all’area co dominiate de abitazione. Ciò descrive ampiamente la gravità del comportamento e del pericol
esso derivato, di cui il giudice ha tenuto conto anche nel valut pena base (mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammend generiche e il rito), così implicitamente richiamando i paramet previsti dall’art. 218, codice strada. re la congruità della , poi ridotta per le i di commisurazione
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Deciso il 26 febbraio 2025
GLYPH
La Consigliera est.
NOME COGNOME
Il Presidente