Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 31111 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 31111 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 07/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento gravato, limitatamente alla sospensione della patente di guida per un visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; · anno
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso sentenza emessa dalla Corte di appello di Brescia, quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di Cassazione Sezione Quarta, in ordine alla mancata valutazione dei presupposti di applicazione dell’art 13 bis cod. pen. con riguardo alla contestazione dei reati di cui agli artt. 186, comma 7, e 1 comma 8, decreto legislativo n.285 del 1992, per aver rifiutato di sottoporsi ad accertamen sanitari con prelievo del sangue per stupefacenti. La Corte di appello, quale giudice del rinv con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto il ricorrente sensi dell’art 131 bis cod. pen., senza tuttavia nulla statuire in dispositivo relativament sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente della durata di un anno, anzi, nella parte motiva del provvedimento impugNOME, disponendo la conferma delle residue statuizioni della sentenza riformata.
L’esponente lamenta, con unico motivo di ricorso, violazione di legge, avendo la Corte territoriale confermato la sospensione della patente di guida pur a fronte dell’assoluzione particolare tenuità del fatto. Decisione illegittima, essendo intervenuto proscioglimento, co del resto già stabilito dalla Corte di Cassazione a proposito della confisca di autoveicol relazione a proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.
3.11 Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugNOME limitatamente alla sospensione della patente di guida della durata di un anno.
Il ricorrente ha depositato note conclusive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è fondato.
Si è infatti stabilito che, in tema di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcol all’esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non consegue l’applicazione sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista solo in caso di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. stra (Sez. 4, n. 9719 del 16/03/2022, Rv. 282856).
Se, infatti, é vero che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punib per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessor stabilite dalla legge (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266592), ciò tuttavia non vale per il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilometrici: ed invero constatarsi che l’applicazione della sospensione della patente di guida é, espressamente, collegata dall’art. 186, comma 7, cod. strada alla «condanna per il reato di cui al titolo
precede», e non al semplice accertamento del reato (come accade per la sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza).
Dunque, in ossequio al principio di legalità, non é consentito disporre la sanzio amministrativa accessoria de qua nel caso di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. dal reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada.
La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio limitatamente alla statuizione della sospensione della patente di guida, che elimina questa Corte ex art. 620, lette I), cod. proc. pen., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, 30/11/201 Matrone).
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che elimina.
Così deciso all’udienza del 07/05/2024
Deposit2.ta in en.ncelleria