Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 22841 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 22841 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIETI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2023 del TRIBUNALE di PESCARA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOMECOGNOME Affi ktcpuga, ,”dce. Ciznizr-ozgil93323::tr~
fzegr Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza emessa in data 27 novembre 2023, ha ritenuto COGNOME NOME responsabile del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b), 186-bis, comma 1, lett. a) e comma 3, cod. strada per essersi posto alla guida, essendo infraventunenne, di una vettura iappartenen’te a terzi / in stato di ebbrezza ed in orario notturno.
Il ricorrente, all’esito del giudizo, era assolto per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.; il giudice dichiarava sospesa la patente di guida per la durata di mesi otto.
Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo l’illegittimità della sanzione accessoria applicata.
In proposito lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale.
Il giudice, si legge nel ricorso, sostiene che in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, debba conseguire in ogni caso l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria, implicando l’art. 131-bis cod. pen. un accertamento del reato.
L’assunto, lamenta la difesa, sarebbe erroneo.
L’irrogazione della sanzione accessoria è un’attività di competenza esclusiva del AVV_NOTAIO e non del giudice penale.
Pertanto, il Tribunale non poteva applicare la sospensione della patente di guida.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25820/23, richiamando un precedente delle Sezioni Unite del 2016, ha affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al AVV_NOTAIO, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge.
E’ quindi orientamento costante della Suprema Corte che la sospensione della patente di guida vada applicata dall’autorità amministrativa.
Il P.G. presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Si individua nella sentenza impugnata la violazione di legge lamentata dal ricorrente, vizio che consente di ricorrere “per saltum” avverso la pronuncia di primo grado (art. 569, comma 1, cod. proc. pen.).
Il giudice ha infatti violato l’art. 186 cod. strada nella parte in cui prevede che all’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza debba conseguire l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Ciò premesso, il motivo di ricorso deve ritenersi fondato.
Della sorte della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in caso di proscioglimento per particolare tenuità del fatto si sono occupate le Sezioni Unite di questa Corte con la nota pronuncia Tushaj (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266592), affermando il pricnipio così massimato:”In tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, consegue l’applicazione, demandata al AVV_NOTAIO, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge”.
La questione aveva dato luogo a diversi orientamenti, tra i quali si annoverava quello citato in sentenza, in base al quale, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, permarrebbe il dovere per il giudice di disporre la sospensione della patente di guida, atteso che l’applicazione della causa di non punibilità presuppone l’accertamento del fatto cui consegue l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria (Sez. 4, n. 44132 del 9/9/2015, Longoni, Rv. 264830).
Nel dirimere il suddetto contrasto, le Sezioni unite hanno fatto leva sull’autonomia delle sanzioni amministrative accessorie, le quali vanno applicate dal giudice penale nella misura in cui siano conseguenza di una sentenza di condanna, ovvero di un provvedimento ad essa equiparabile, quali il decreto penale di condanna o la sentenza di applicazione pena.
Al di fuori di tali ipotesi, mancando una pronuncia di condanna, le sanzioni amministrative riacquistano la loro
autonomia COGNOME ed COGNOME entrano COGNOME nella COGNOME sfera COGNOME di NOME competenza dell’amministrazione pubblica. Tale soluzione trova conferma nell’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 224 e del comma 6 dell’art. 224 ter cod. strada, in base ai quali l’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Le Sezioni unite, pertanto, hanno adottato una soluzione diversa da quelle prospettate dai contrastanti orientamenti emersi in seno alle sezioni semplici, ritenendo cla un lato che l’esclusione della punibilità non impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e, dall’altro, che tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma al AVV_NOTAIO.
La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata limitatamente alla statuizione riguardante la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che deve essere eliminata. Ve t dispoù la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO di Pescara per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione concernente la sanzione amministrativa accessoria, statuizione che elimina. Dispone la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO di Pescara per quanto di competenza.
In Roma, così deciso il 23 aprile 2024
Il Consigliere estensore
COGNOME Il Pre