Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13348 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a LECCO il 22/04/1972
avverso la sentenza del 05/07/2024 della CORTE di APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento pugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
Generale NOME
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 luglio 2024 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del 5 aprile 2023 con cui il Tribunale di Lucca, in composizione monocratica, aveva condannato NOME COGNOME alla pena di giorni 20 di arresto ed euro 600,00 di ammenda, nonché alla pena accessoria della sospensione della patente di guida, per averla ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada.
1.1. Secondo la concorde ricostruzione dei giudici di merito, il giorno 5 giugno 2021, alle ore 02:00 circa, NOME COGNOME veniva controllata mentre era alla guida di una autovettura in stato di ebbrezza: alla prima prova con l’etilometro veniva rilevato un tasso alcolemico di 1,36 g/l, c-e alla seconda prova (eseguita dopo nove minuti) di 1,16 g/I.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente chiede sollevarsi la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 649 cod. proc. pen. (per contrasto con gli artt. 3 e 117 Cost., e con l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU), nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato del reato di cui all’art. 186 cod. strada il quale, in relazione allo stesso fatto, sia stato già sottoposto a procedimento amministrativo e punito (in via definitiva) anche con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida.
Si osserva al riguardo che nei confronti della COGNOME, per il medesimo fatto per cui è processo, è stata applicata, con ordinanza del prefetto di Lucca, la sospensione della patente di guida per 3 mesi.
La sanzione della sospensione della patente ha carattere attlittivo e, pertanto, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, deve essere equiparata a quella penale (sentenza Corte EDU 8/7/2019, COGNOME contro Romania).
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione della legge processuale penale (prevista a pena di nullità), in quanto il verbale di accertamenti urgenti non contiene i dati relativi alle visite periodiche di revisione.
D’altra parte, che il risultato del test fosse inattendibile è possibile desumerlo anche dal significativo calo del tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione, in aperto contrasto con la c.d. curva di Widmark.
La Corte fiorentina, richiamando le risultanze del libretto metrologico, di fatto non si è pronunciata sulla eccezione eh nullità, relatva mvocL ulv,2[1)jle.
Spetta infatti alla pubblica amministrazione l’onere di provare l’assolvimento degli obblighi di preventiva verifica del dispositivo (omologazione e taratura), come sostenuto anche in giurisprudenza (Sez. 6 civ., ord. n. 1921 del 14/11/2018, dep. 2019).
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione della legge penale sostanziale e vizio della motivazione y con riguardo GLYPH I31-bis cod. pen..
Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità è dipeso esclusivamente dalle modalità della condotta, mentre invece non è stata tenuta in alcuna considerazione la capacità a delinquere della ricorrente, con conseguente violazione dei consolidati insegnamenti della giurisprudenza di legittimità.
La motivazione della Corte d’appello si fonda inoltre sul travisamento della prova (per aver introdotto una informazione inesistente), ovvero per avere ipotizzato un volontario allontanamento della ricorrente al momento del controllo che non trova alcun riscontro negli atti.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, e pertanto deve essere rigettato.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
La ricorrente sostiene che la sanzione amministrativa della sospensione della patente (già disposta con ordinanza del Prefetto), indipendentemente dal nomen iuris, abbia natura sostanzialmente punitiva, e quindi debba assumere valenza preclusiva ex art. 649 cod. proc. pen..
La questione posta dalla ricorrente è stata più volte ritenuta manifestamente infondata dalla giurisprudenza di legittimità (nel senso che la sanzione della sospensione della patente di guida non possa qualificarsi come “sostanzialmente penale”, Sez. 4, n. 45825 del 07/11/2024, COGNOME non mass., Sez. 4, n. 34330 del 19/05/2021, COGNOME, non mass., e Sez. 4, n. 12267 del 13/02/2018, COGNOME, Rv. 272533 – 01; per analoghe conclusioni, con riguardo alla revoca della patente di guida, Sez. 4, n. 30793 del 15/02/2022, COGNOME non mass., Sez. 4, n. 32239 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273457 – 01 e Sez. 4 n. 23171 del 18/04/2017, COGNOME Rv. 270347 – 01).
Il divieto di bis in idern, ovvero il diritto a non essere giudicati o puniti due volte per il medesimo fatto, è sancito dall’art. 4 Prot. 7 della CEDU.
In GLYPH ragione GLYPH della GLYPH disciplina GLYPH convenzionale, GLYPH come GLYPH interpretata GLYPH dalla giurisprudenza della Corte EDU, la valutazione da effel:Aare al GLYPH i GLYPH staKiii e se vi
sia stata o meno violazione del predetto divieto deve essere incentrata su 3 profili: la natura “penale” dei diversi procedimenti, la sussistenza di un’effettiva “duplicazione” degli stessi, e l’esistenza di un “dem factum.
Per quanto di interesse in questa sede, la giurisprudenza consoiidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha poi elaborato tre criteri, noti come “criteri Engel” (così definiti in riferimento alla sentenza che per prima li enunciò: Corte EDU, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi), idonei a rivelare la natura sostanzialmente penale di una sanzione formalmente amministrativa, quale quella dedotta dalla ricorrente.
Il primo criterio è la qualificazione giuridica data all’illecito dal diritto nazionale; il secondo, l’intrinseca natura della misura; il terzo è il livello di gravità della sanzione, ovvero delle conseguenze che l’accusato rischia di subire (CEDU Engel e altri c. Paesi Bassi, n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, 8 giugno 1976, § 82; per la giurisprudenza di legittimità, Sez. 4, n. 4610 del 03/11/2022, dep. 2023, Piazza, non mass.).
Dall’analisi della pronuncia della Corte EDU del 4/03/2014, Grande RAGIONE_SOCIALE, deve invece escludersi un principio di tendenziale ed indifferenziata equiparazione della sanzione amministrativa a quella penale, pur in presenza di alcuni caratteri in comune, dovendosi invece procedere alla disamina delle peculiarità del caso concreto (in motivazione, Sez. 4, COGNOME, cit.).
La stessa Corte costituzionale, riprendendo i principi affermati dalla giurisprudenza convenzionale (a partire da Corte EDU 15/11/2016, RAGIONE_SOCIALE), ha sottolineato infatti come l’inizio o la prosecuzione di un secondo procedimento di carattere punitivo non da luogo a violazione del divieto di bis in idem se tra i due procedimenti esiste una connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta, tale da far ritenere che i due procedimenti perseguano scopi complementari e rappresentino una risposta sostanzialmente unitaria allo stesso illecito (Corte cost., sentenza n. 149 del 10/05/2022).
D’altra parte, proprio facendo applicazione di tali criteri (scopi in concreto perseguiti dai due procedimenti; prevedibilità dello sdoppiamento delle procedure; presenza di meccanismi di coordinamento procedurale e sostanziale tra le autorità), la Corte territoriale ha ritenuto che i due procedimenti siano sufficientemente connessi nella sostanza e nel tempo (“sofficiently connected ir substance and Si time”, secondo l’espressione della Corte EDU), con argomentazioni in alcun modo oggetto di confronto da parte della ricorrente.
Le conclusioni cui è giunta la Corte territoriale si inseriscono quindi nel solco del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale non sussiste la preclusione all’esercizio dell’azione penale di cui all’art. 649 cod. proc. pen. allorquando le due procedure risultino complementari, in quanto dirette al soddisfacimento di finalità sociali differenti, e determinino l’inflizione di una sanzione penale “integrata”, che sia
prevedibile e, in concreto, complessivamente proporzionata al disvalore del fatto (Sez. A, COGNOME, cit.).
La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo Mihalache c. Romania (che pure richiama i c.d. criteri Engel), citata dalla ricorrente, riguarda invece un tema diverso, ovvero se debba o meno riconoscersi efficacia preclusiva, ai fini del divieto di bis in idem, ad un precedente decreto di archiviazione emesso (peraltro) secondo la legislazione rumena, cui si accompagnava una sanzione amministrativa pecunidria.
1.2. Il secondo motivo, nel suo complesso, è infondato.
La ricorrente deduce che l’omessa indicazione della data dell’ultima revisione dell’etilometro nel verbale di accertamenti urgenti integri una “lesione del diritto di difesa” (p. 5 ricorso), tale da determinare la nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen..
La ricorrente, tuttavia, non indica in cosa sia consistito il pregiudizio effettivamente arrecato alle prerogative difensive; ciò era tanto più necessario ove si consideri che dallo stesso verbale si evince che il dato fu comunque portato alla sua conoscenza, con l’esibizione del libretto metrologico (poi acquisito in dibattimento).
Lamenta inoltre la ricorrente che, pur i’ào -Trtd. onerato, il pubblico ministero non aveva provato il corretto funzionamento clell’etilometro, non avendo dimostrato che sia stato sottoposto alla prescritta revisione annuale.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, quando la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro assume rilievo (come avviene nei giudizi penali per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, comma 2, cod. strada), all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, fa riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio (Sez. 4, n. 30815 del 4/06/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 3201 del 12/12/2019, deo. 2020, COGNOME, Rv. 278032 – 01).
La circostanza che l’art. 379, commi 6, 7 e 8, reo. esec. cod. strada prescriva l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro, dunque, non comporta che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni perché si tratta di dati riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico che <mon hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 33078 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828, pag. 4 della motivazione).
Muovendo da queste premesse, è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito.
Come opportunamente specificato, tuttavia, tale onere non può risolversi nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alla revisione periodica dello strumento (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, COGNOME, Rv. 281828 già citata, cfr. anche: Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, COGNOME, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, COGNOME, non massimata), ma deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute.
Nel caso in esame, l'onere di allegazione gravante sulla difesa non è stato adempiuto perché l'accertamento di un tasso alcolemico con andamento decrescente non è affatto indice del malfunzionamento di un etilometro (cfr., su un caso analogo, Sez. 4, n. 26282 del 04/06/2024, Stampfl, non mass).
Se è vero, infatti, che i tempi di assorbimento e di smaltimento delle sostanze alcoliche ingerite sono variabili da persona a persona, non è tuttavia dubitabile che alla fase di assorbimento segua una fase di smaltimento nella quale il tasso alcolemico è decrescente.
Peraltro, come evidenziato dai giudici di merito, lo stato di alterazione della ricorrente è risultato comunque confermato dalla presenza di specifici sintomi dello stato di ebbrezza quali l'alito vinoso, gli occhi lucidi e la presenza di un forte odore di alcoli (p. 6 sentenza ricorsa); sintomi che la ricorrente non prende in alcuna considerazione nell'articolare il motivo.
Va i inoltre / ribadito, in linea con le argomentazioni già eviàenziatt.dalLi Coi1e territoriale, il principio, già espresso da questa Sezione, secondo cui non può dubitarsi del regolare funzionamento dell'etilometro sul mero rilievo formale che l'apparecchio non è stato verificato con cadenza annuale, mediante la cosiddetta taratura obbligatoria (Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 – 01).
L'attestazione dell'avvenuta taratura dell'apparecchio è infatti funzionale a dimostrare il suo regolare funzionamento alla data in cui è stato eseguito l'accertamento sul quale è fondata l'ipotesi accusatoria (cfr., anche Sez. 4, n. 24424 del 08/06/2021, Enas, non mass.): nella specie, peraltro, retilometro è stato revisionato, con esito positivo, circa sei mesi prima dell'accertamento del reato, per come emerso dal libretto metrologico prodotto in giudizio.
Risultato, questo, che non può essere messo in discussione sul mero rilievo formale che dalla data della sua omologazione in poi le verifiche non siano avvenute con esatta cadenza annuale.
Così come, incontestata la revisione del 24 novembre 2020, trattandosi di fatto accertato nel giugno 2021, nessun rilievo può assumere la circostanza agitata in ricorso, in termini peraltro dubitativi, secondo cui "pareva mancare la verifica che avrebbe dovuto essere eseguita nel corso dell'anno 2021" (p. 5 ricorso).
1.3. Il terzo ed ultimo motivo è inammissibile.
Costituisce principio ormai consolidato quello per il quale la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è configurabile anche in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza, non essendo, in astratto, incompatibile il giudizio di particolare tenuità , 2 la presenza di soglie di punibilità all'interno della fattispecie tipica, rapportate ai valori di tassi alcolemici accertati, anche nel caso in cui, al di sotto della soglia di rilevanza penale, vi è una fattispecie che integra un illecito amministrativo (cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266589).
Nella sentenza impugnata la determinazione di non riconoscere all'imputato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen. è stata congruamente motivata sulla base dei livelli alcolemici rilevati e della pericolosità della guida in ora notturna di un mezzo di grossa cilindrata.
I giudici di merito hanno inoltre sottolineato che la ricorrente non si fermò al controllo, così non dimostrandosi collaborativa.
Il diniego è quindi fondato, per questo aspetto, sulla impossibilità di riconoscere al fatto, così come accertato, quel minimo disvalore cui la legge ancora il giudizio di particolare tenuità.
La sentenza impugnata, del resto, si colloca motivatamente nell'alveo del dicturn delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. Un. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590); non è necessaria, tuttavia, la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti dal predetto art. 133, essendo sufficiente, come accaduto nella specae,l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (così Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; conf. Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, COGNOME, Rv. 274647 – 01).
A fronte di tali argomentazioni la ricorrente si è limitattkad affermare, in termini del tutto aspecifici, che non è stata pregi in considerazione il profilo della capacità a delinquere (p. 7 ricorso).
Anche il dedotto travisamento appare denunciato in maniera del tutto generica, senza soddisfare gli oneri di allegazione (anche in punto di decisivita); inoltre, nella parte in cui si lamenta la connotazione volontaria dell'allontanamento, si sollecita di fatto una non consentita rivisitazione degli elementi di prova.
Allorquando, infatti, viene dedotto il vizio del travisamento, il giudice di legittimità è tenuto alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento cel dato probatorio, nei termini di una "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, COGNOME, Rv. 283370 – 01; Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, COGNOME, P.v. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, COGNOME, Rv. 234605).
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Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 8 gennaio 2025
Il Con liere estensore