Sentenza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39342 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 7 Num. 39342 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a POZZUOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di NOME COGNOME per l’omicidio colposo, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, di un pedone in procinto di attraversare la strada utilizzando le apposite strisce pedonali e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada
Avverso la sentenza l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi (di seguito enunciati ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) sostenuti da memoria. Si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per aver la Corte: a) omesso di motivare in merito alle censure d’appello circa la ricostruzione del sinistro, con particolare riferimento al punto d’urto, in quanto effettuata mal considerando i contributi apportati dai tecnici e nonostante le discrasie tre la varie deposizioni (motivo primo); b) omesso di revocare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante la dichiarata estinzione del reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada con riferimento al quale era stata applicata.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Come emerge dal raffronto con i motivi d’appello (esplicitati nella terza pagina della sentenza impugnata), il ricorso è fondato esclusivamente su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pagina terza e ss.), dovendosi quindi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: tra le più recenti, Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01).
Nei limiti in cui non è meramente reiterativo, il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducente censure diverse da quelle prospettabili in sede di legittimità. Trattasi di mere doglianze in fatto con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito degli elementi acquisiti. Il riferimento è alle dichiarazioni testimonial che, secondo l’inammissibile apprezzamento del ricorrente, sarebbero caratterizzate da discrasie inconciliabili, invece non ritenute tali dalla Cort territoriale con motivazione coerente e non manifestamente illogica, e agli elementi introdotti dai tecnici. Questi ultimi, per l’imputato, avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa dall’accertato investimento del pedone, trascinato per circa venti metri mentre era in procinto di attraversare tramite le apposite strisce, da parte del motociclo non rispettoso della precedenza e procedente a una velocita non inferiore a 60 km (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, COGNOME, Rv. 244584 – 01).
Per converso, coglie nel segno il secondo motivo.
Il giudice di primo grado ha applicato la sanzione amministrativa accessoria solo con riferimento al reato di cui all’art. 189, comma 6, cod. strada e non anche in ordine all’omicidio colposo (con assenza di impugnazione sul punto da parte del Pubblico Ministero). La Corte territoriale, rilevato il decorso del relativ termine di prescrizione, ha dichiarato l’estinzione del reato per il quale è stata applicata la sanzione amministrativa accessoria ma senza revocare quest’ultima,
pur spettando la relativa applicazione al Prefetto in caso di declarato estinzione del reato (ex plurimis, Sez. 4, n. 13033 del 10/027202, Monopoli, Rv. 284558 – 01).
Sicché, ex art. 620, lett. I, cod. proc. pen., non essendo sul punto nec ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata deve essere annull limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida, sanz amministrativa che deve essere in questa sede eliminata, e deve essere dispo la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Napoli per quan eventuale competenza.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente all’applicazione dell sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa che elimina dispone trasmettersi copia della sentenza al Prefetto di Napoli per quant eventuale competenza. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Così deciso il 17 settembre 2024
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