Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 30834 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 30834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LEQUILE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2023 del GIP TRIBUNALE di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 21 febbraio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Trieste ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Macchia Daniele la pena di mesi sei di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, altresì disponendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di due anni.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, impugnando il solo capo relativo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in particolar modo deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione, per non avere il giudice di merito rappresentato adeguatamente le ragioni della disposta applicazione della sanzione amministrativa nella misura massima consentita dalla norma dell’art. 186, comma 2, cod. strada.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
L’eccepita censura, infatti, non si confronta adeguatamente con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte di appello in sentenza che, in maniera esente da ogni vizio logico o contraddizione, ha debitamente rappresentato, sia pur nella sintesi motivazionale caratterizzante le sentenze di patteggiannento, le ragioni della ritenuta esigenza di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nella misura massima consentita.
Il giudice di merito, in particolare, ha correttamente adempiuto al previsto onere motivazionale esplicando le ragioni per cui, tenuto conto della «entità del tasso alcolemico rilevato», ha ritenuto necessario applicare la sospensione della patente di guida per la durata di due anni, così esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore