Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40080 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40080 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a AIDONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Asti del 15 dicembre 2021, con cui NOME NOME era stato condanNOME alla pena di mesi tre di arresto ed euro mille di ammenda, con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi nove, in relazione al reato di cui all’art. 186, co. 7 C.d.S.
L’imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello per vizio di motivazione in ordine all’eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
3. Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata agli elementi oggettivi e soggettivi della vicenda illecita (guida in stato di ebbrezza da parte di soggetto gravato da precedenti penali, di cui uno specifico).
La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell’art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui ” Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determiNOME in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare ” (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).
Va inoltre rilevato che anche in materia di sanzioni accessorie è consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di legge con il richiamo alla gravità della violazione comunque alla congruità della sanzione irrogata, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la durata della sanzione sia superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01; Sez. F – n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02).
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 ottobre 2024.