Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 38779 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 4 Num. 38779 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
NOME COGNOME NOME D’COGNOME
NOME COGNOME NOME D’COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO2025 Motivazione Semplificata
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
nei confronti di:
avverso la sentenza del 04/06/2025 del Tribunale di Bergamo
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell’art. 611, comma 1bis , cod. proc. pen.
Con sentenza del 04/06/2025 il Tribunale di Bergamo, all’esito del giudizio abbreviato, condannava NOME COGNOME per i reati di cui all’art. 189, commi 1, 6 e 7, cod. strada alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, applicando altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni uno e mesi sei.
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada. Osserva che, in caso di pluralità di reati, per i quali debba applicarsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, i vari periodi vanno sommati, in base al principio del cumulo materiale; che, dunque, nel caso di specie, il periodo di sospensione della patente di guida non poteva essere inferiore ad anni due e mesi sei.
Il ricorso Ł fondato.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha piø volte avuto cura di precisare che, in tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportino l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza
penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. ovvero ad evitare restrizioni troppo ampie della libertà personale, come nel caso dell’art. 307 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280544 – 01; Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266704 – 01; Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, COGNOME, Rv. 262136 – 01).
Orbene, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 189, comma 6, cod. strada va da uno a tre anni, mentre quella di cui al comma 7 della stessa disposizione va da un anno e sei mesi a cinque anni. Il provvedimento impugnato ha disposto la sospensione della patente di guida del COGNOME per la durata di un anno e sei mesi, dunque, in misura inferiore alla somma dei minimi stabiliti dall’art. 189 cit.
Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, potendo la durata della stessa essere determinata dal Collegio mediante una semplice operazione aritmetica, che consiste nel sommare le due pene accessorie individuate nel minimo edittale, secondo il medesimo parametro utilizzato dal giudice di merito.
P.Q.M
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ridetermina in anni due mesi sei.
Così Ł deciso, 25/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME