Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9602 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9602 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CAMPOLONGO MAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reati di cui all’art. 189, commi 6 e 7, cod. strada
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2 e 533 cod. proc. pen.; insussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, basandosi la decisione su prove indiziarie prive del carattere della gravità, precisione e concordanza; vizio di motivazione per mancato rispetto del canone di giudizio di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen. 2. Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del danno ex art. 131-bis cod. pen. 3. Mancanza della motivazione, inosservanza o erronea applicazione della legge penale, manifesta sproporzione dell’aumento irrogato a titolo di continuazione; eccessiva afflittività della misura della sospensione della patente di guida, avendo il giudice applicato il criterio del cumulo materiale; illegittimità del cumulo materiale delle sue sanzioni amministrative accessorie.
Vista la memoria depositata nell’interesse del ricorrente, in cui la difesa, riportandosi ai motivi di doglianza, insiste per la rimessione del ricorso alla sezione ordinaria, sostenendo la non condivisibilità delle ragioni d’inammissibilità esplicitate in sede di esame preliminare.
Considerato, quanto al primo motivo di doglianza, che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l’apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello;
rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione;
ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato che la causa di non punibilità di cui all’art 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa in sentenza alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata e dell’intensità del dolo riscontrato, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità.
Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto irrogata è sostenuto da motivazione adeguata, avendo la Corte di merito posto in evidenza, nel corpo della sentenza, la gravità del fatto e la negativa personalità dell’imputato, gravato da altro precedente.
Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Considerato, quanto all’ultimo motivo di doglianza, che, in base a consolidato orientamento della Corte di legittimità, la condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada, che comportino l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, implica che il giudice debba determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le
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sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen. (cfr. Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, Rv. 280544).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2024
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