Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 18182 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 18182 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/04/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento nei confronti di NOMECOGNOME nato a Gorgonzola il 26/12/1974,
avverso la sentenza in data 04/12/2024 del Tribunale di Bergamo; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la memoria presentata, in data 18/03/2025, dal difensore del Cirea, avv.to NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, l’impugnata sentenza sia annullata limitatamente alla durata della disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 04/12/2024, il Tribunale di Bergamo, accogliendo la richiesta di patteggiamento avanzata nell’interesse di NOME NOMECOGNOME sulla quale il pubblico ministero aveva prestato il proprio assenso, ha applicato al predetto, in ordine ai delitti di inottemperanza all’obbligo di fermarsi a seguito
dell’investimento di un pedone e di omissione di soccorso, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, la pena concordata, disponendo altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di mesi otto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con tale motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992, in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Sostiene, in particolare, che l’avvenuta determinazione della durata di tale sanzione in mesi otto risulterebbe illegittima, posto che, per il delitto di inottemperanza all’obbligo di fermarsi a seguito dell’investimento di un pedone, la durata minima di essa è normativamente fissata in anni uno e, per il delitto di omissione di soccorso, è stabilita in anni 1 e mesi sei, sicché, dovendosi cumulare i periodi di sospensione a fronte di una pluralità di delitti, la durata complessiva non avrebbe mai potuto essere inferiore ad anni due e mesi sei.
Il difensore di NOME COGNOME, avv.to NOME COGNOME ha presentato, in data 18/03/2025, memoria difensiva, con cui ha dedotto l’inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria, in ragione del mancato possesso, da parte dell’imputato, della patente di guida e, in subordine, la correzione dell’errore materiale eventualmente riscontrabile.
Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall’art. 5-duodecies del d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, nella legge n. 199 del 2022 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. n. 75 del 2023, convertito, con modificazioni, nella legge n. 112 del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia è fondato e merita, pertanto, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.
Fondato è l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992, in punto di determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sostenendo che essa risulterebbe erroneamente determinata, atteso che la durata minima della sospensione è normativamente fissata in anni uno per il delitto di inottemperanza all’obbligo di fermarsi a seguito dell’investimento di un pedone e in anni 1 e mesi sei per il più grave delitto di omissione di soccorso, sicché la sua durata complessiva, in quanto risultante dal cumulo dei periodi fissati per ciascun delitto, non avrebbe mai potuto essere inferiore ad anni due e mesi sei.
Ritiene in proposito il Collegio che la censura dedotta con il motivo di ricorso de quo coglie nel segno.
E invero, con precipuo riguardo all’azionabilità del rimedio impugnatorio esperito dalla parte ricorrente, è d’uopo evidenziare che la Suprema Corte, nel suo più ampio consesso, ha autorevolmente affermato che «È ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di “patteggiamento”, con cui si censuri l’erronea ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative» (così: Sez. U. n. 21369 del 26/09/2019, dep. 17/07/2020, P.G. c/COGNOME, Rv. 279349-01).
Con riferimento, invece, all’oggetto della doglianza, deve osservarsi che costituisce principio consolidato quello secondo cui «In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del codice della strada che comportano l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l’applicabilità sia dell’art. 8, legge 24 novembre 1981, n. 689, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l’irrogazione di pene eccessive, come nel caso dell’art. 81 cod. pen.» (in tal senso: Sez. 4, n. 6912 del 12/02/2021, COGNOME, Rv. 280544-01, nonché, in precedenza, Sez. 4, n. 20990 del 30/03/2016, COGNOME, Rv. 266704-01, Sez. 4, n. 12363 del 04/12/2013, dep. 17/03/2014, COGNOME, Rv. 262136-01 e Sez. 4, n. 15283 del 24/03/2009, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 243877-01).
Né meritano positivo apprezzamento le deduzioni articolate nella memoria difensiva riversata in atti, con cui, per un verso, si sostiene l’inapplicabilità della
disposta sanzione amministrativa accessoria, in ragione del mancato possesso della patente di guida da parte dell’imputato e, per altro verso, si caldeggia il
ricorso alla procedura della correzione dell’errore materiale, in funzione dell’emenda del vizio, in tesi, riscontrabile nella decisione oggetto d’impugnativa.
Con riguardo alla prima deduzione, deve, infatti, osservarsi che costituisce principio consolidato – al quale, in questa sede, si ritiene di dare continuità –
quello secondo cui
«È inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione con cui l’imputato deduca l’illegale sospensione della patente di guida
in quanto mai conseguita, non potendo tale statuizione arrecargli alcun pregiudizio trattandosi di sanzione amministrativa non applicabile a suo carico»
(così: Sez. 4, n. 49184 del 12/09/2019, COGNOME, Rv. 277904-01).
In relazione all’altra prospettazione di parte, si rileva, invece, che la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che
«L’omessa applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, graduabile discrezionalmente dal
giudice, non può essere emendata con la procedura di cui all’art. 130 cod. proc. pen., trattandosi di emenda afferente a un errore di giudizio, tale da comportare una modifica sostanziale della decisione» (così: Sez. 4, n. 6588 dell’01/02/2023, COGNOME, Rv. 284156-01).
Alla luce di quanto chiarito, ritenendosi sussistente la dedotta violazione di legge e, in specie, dell’art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992, ma essendo rimessa alla concreta valutazione del giudice di merito la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, s’impone l’annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a tale determinazione, con rinvio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Bergamo, in diversa persona fisica.
Così deciso il 23/04/2025