Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7218 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7218 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 22/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a RIETI il 26/07/1997
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Motivi della decisione
La Corte d’appello di Venezia, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 589-bi cod. pen., riducendo a un anno la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ex art. 222 d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada).
Nell’interesse dell’imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) e sostenuto da memoria. Si deducono violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione in merito alla determinazione della durata della sanzione amministrativa, avendo la Corte territoriale reso sul punto motivazione apodittica (pag. 8, ultimo capoverso) in forza del mero riferimento alla durata ritenuta equa e non considerante il percorso conducente alla determinazione della pena principale, invece caratterizzato dalla ritenuta sussistenza di diverse circostanze attenuanti (quelle di cui agli artt. 62-bis, 62, n. 6 e 589-bis, comma settimo, cod. pen.).
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato oltre che aspecifico e non considerante la ratio decidendi.
Lo stesso ricorrente pone a sostegno delle censure il principio per cui nell’irrogare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il giudice non è tenuto a fornire una motivazione sul punto, a condizione che la misura si attesti, come nella specie, non oltre la media edittale e non vi siano specifici profili di meritevolezza in favore dell’imputato (in ricors si fa riferimento specifico a Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01).
Orbene, nel sindacare la sentenza che applica, in luogo della revoca della patente di guida (in forza di Corte cost. n. 88 del 2019) la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per una durata nettamente inferiore alla media edittale, il ricorso pecca di specificità non indicando quali sarebbero stati gli specifici profili di rneritevolezza in favo dell’imputato che i giudici di merito avrebbero non considerato. Si fa invece riferimento alla mancata considerazione del percorso conducente alla determinazione della pena principale, caratterizzato dalla ritenuta sussistenza di diverse circostanze attenuanti, così mostrandosi manifestamente in contrasto con uno dei principi governati la materia dallo stesso ricorrente formalmente richiamato. I criteri di riferimento, tanto nell’individuazione della sanzion ammnistrativa accessoria quanto nella determinazione della durata della sospensione della patente eventualmente applicata, sono difatti, in luogo di quelli di cui all’art. 133 cod. pen., quelli previsti dall’art. 218, comma 2, co strada. Sicché, le motivazioni relative alla commisurazione giudiziale della pena e quelle relative alla commisurazione giudiziale della sanzione amministrativa accessoria restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (ex plurimis: Sez. 4, n. 12457 dell’08/02/2024, COGNOME; sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep. 2021Di Marco, Rv. 280393 – 01).
La valutazione dei detti criteri, peraltro, può anche essere operata complessivamente, come chiarito da Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, COGNOME, Rv. 283022 – 01, la quale ha ribadito, pur nella riconosciuta diversità dei parametri di riferimento, il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di pena, secondo cui il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri
assolve adeguatamente all’obbligo della motivazione, trattandosi di valutazione che difatti rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto. Ne consegue quindi anche il mancato confronto con la ragione fondante la decisione impugnata (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, COGNOME, tra le più recenti; Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 – 01). La Corte territoriale, ancorché in termini unitari e trattando unitariamente (ai paragrafi 3.1 e 3.2) della pena e della sanzione amministrativa, ha sostanzialmente valutato, anche nel ritenere equa la.detta sanzione, la pericolosità della condotta del prevenuto in relazione alla gravità della colpa (commisurata quindi alla violazione delle regole cautelari inerenti alla circolazione stradale), riducendo la sola sanzione amministrativa in oggetto.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell’evidenziata causa d’inammissibilità).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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