Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36963 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36963 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NAPOLI
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Ritenuto in fatto
L’imputato COGNOME NOME ha proposto ricorso, a mezzo di difensore, avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato allo stesso, per reato di cui all’art. 589 bis, co. 1- 5 n. 3 e 7, cod. pen. (in Bacoli, 09/01/2024), la pena sospesa di anni due di reclusione, disponendo altresì la sospensione della patente di guida ai sensi dell’art. 222 codice strada per la durata di anni tre. A giustificazione d durata della sanzione accessoria, il giudice ha valorizzato la dinamica del sinist (essendosi contestato al COGNOME di avere effettuato una svolta a sinistra con invasione dell’opposta corsia di marcia in corrispondenza di un’intersezione), da tali modalit ricavando che la manovra era stata altamente pericolosa.
Con il ricorso, la parte ha formulato un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla dosimetria della sanzion amministrativa applicata, rilevando che il giudice del merito avrebbe giustificato discostamento dal minimo facendo riferimento alla condotta di guida che è già elemento costitutivo della fattispecie di reato, senza tener conto, dunque, dei cri specificamente indicati dall’art. 218 co. 2 codice strada.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibil del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, oltre a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Considerato in diritto
Anche a seguito della novella di cui all’art. 1 comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 03/08/2017 (che ha introdotto il comma 2-bis), deve ritenersi astrattamente ammissibile il ricorso per cassazione proposto dall’imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine a durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall’art. 606, comma 2, cod proc. pen., non ostando i limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis cit., in considerazione del carattere autonomo della sanzione amministrativa, non riconducibile alle categorie della pena e delle misure di sicurezza indicate nella richiamata norma (Sez. n. 18942 del 27/03/2019, COGNOME, Rv. 275435 – 01; Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, COGNOME, Rv. 279349 – 01).
Tuttavia, nella specie, il motivo è manifestamente infondato e il ricorso è, pertanto, inammissibile.
La misura della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è rimessa alla discrezionalità del giudice e, quanto al relativo one motivazionale, si è già precisato che egli deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, anche una motivazione implicita (Sez. F., n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635 – 02, in fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza limitatament alla durata della sanzione accessoria, avendo il giudice ritenuto “equa” la durata della sospensione nella misura massima facendo generico riferimento alle modalità, non descritte, di realizzazione della condotta; Sez. 4, n. 21574 de 29(01/2014, Armanetti, Rv. 259211 – 01).
Nel caso all’esame, peraltro, il giudice ha giustificato espressamente la dosimetria della sanzione amministrativa accessoria, in maniera sì stringata, anche in ragione della natura della sentenza, ma comunque congrua al fine di giustificare l’esercizio del relativo potere discrezionale. La sanzione, nella specie, è stata individu in misura discosta dal minimo, ma il giudice ha fatto riferimento ai parametri legali individuarsi a norma dell’art. 218 codice strada (gravità della violazione commessa e pericolo per l’ulteriore circolazione), avendo richiamato la gravità della condotta p inferirne l’alta pericolosità, anche tenuto conto delle modalità con le quali era st posta in essere, cioè per effettuare una svolta.
Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 30 settembre 2025
La Consigliera est.