Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9242 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9242 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FIRENZE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/06/2025 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PG
t
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NOME COGNOME, imputato del reato di cui all’art. 589, co cod. pen., ha proposto ricorso avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 proc. pen. dal Tribunale di Firenze ) che ha disposto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
1.1. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce violazione di le relazione all’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essere stata ap disciplina del codice della strada alla circolazione di veicoli all’interno di ar come avvenuto nel caso di specie.
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento rinvio dell’impugnata sentenza limitatamente all’applicazione della sospensione patente di guida i che va eliminata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza di applicazione della pena ha ritenuto corretta la qualifica giuridica della condotta, così come descritta nel capo di imputazione, con riferi alla circostanza che il sinistro mortale si era verificato in area privata e no pubblica via. Ne consegue che non possa trovare applicazione la disciplina del co della strada e, pertanto, neppure la disposizione dell’art. 222 dello stesso i sospensione della patente di guida (cfr. Sez. 4, n. 35415 del 11/07/2013, Bu Rv. 255955, massimata nei seguenti termini: “Le norme del codice della strada trov diretta applicazione in relazione alla circolazione dei veicoli sulle strade pubblico transito, mentre assumono unicamente il valore di criteri e canoni di dili e prudenza in relazione allo spostamento di veicoli all’interno di aree private non alla pubblica circolazione”. In applicazione del principio, la Corte ha l’applicabilità della sanzione accessoria della sospensione della patente di relazione ad un omicidio colposo avvenuto a seguito dell’utilizzo di un veicolo in u privata).
Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnat limitatamente all’applicazione della sospensione della patente di guida per ann statuizione che deve essere eliminata.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’applicazione de sospensione della patente di guida per anni uno, statuizione che elimina.
Così deciso il 12 novembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Pfeidente