Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 37118 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 37118 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 10/04/2024 del GIP TRIBUNALE di FOGGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, del foro di Foggia, che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 10 aprile 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti di COGNOME NOME, ritenendolo non punibile in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c, cod. strada, per la particolare tenuità del fatto.
Per quanto di interesse è stata inoltre disposta la sospensione della patente di guida per la durata di un anno.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce violazione della legge penale, avendo il Tribunale applicato la sospensione della patente di guida con il decreto di archiviazione, e quindi senza che vi sia stata una sentenza di condanna, di applicazione della pena su richiesta delle parti o un decreto penale di condanna.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Più in particolare, il Sostituto Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Con memoria difensiva il ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere che il decreto di archiviazione non è di per sé ricorribile in cassazione dalla persona sottoposta ad indagini.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si tratta un provvedimento concepito dal legislatore come anteriore all’esercizio dell’azione penale, correlato alla insussistenza degli estremi per esercitarla, che in nessun modo può pregiudicare gli interessi della persona indicata come responsabile nella notizia di reato, o l’interesse della pubblica accusa a riaprire le indagini nel caso previsto dall’articolo 414 cod. proc. pen. Ne consegue che per la natura di provvedimento “neutro” non ne sono previsti mezzi di impugnazione, essendo esperibile solo il ricorso per cassazione connesso all’eventuale abnormità del decreto di archiviazione, a norma dell’art. 111 della Costituzione, qualora il provvedimento
sia caratterizzato da vizi “in procedendo” o “in iudicando” del tutto imprevedibili per il legislatore che non ha contemplato per esso alcun mezzo d’impugnazione (Sez. 1, n. 1560 del 23/02/1999, COGNOME, Rv. 213879 – 01; nel senso che la persona sottoposta ad indagini non può proporre opposizione né ricorrere in cassazione, avverso il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari dispone l’archiviazione del procedimento, cfr., anche Sez. 3, n. 818 del 17/11/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266176 – 01).
Nella specie il ricorrente, a ben vedere, non si duole dell’archiviazione in quanto tale, ma della statuizione con il quale gli è stata applicata, al di fuori de casi consentiti, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida: non lamenta, quindi, alcuna ipotesi di nullità del decreto, oggi deducibile con il reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica (artt. 410-bis e 411 cod. proc. pen.).
3.1. Occorre allora chiedersi se sia ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. relativamente alla applicazione della sanzione accessoria, ovvero di una statuizione autonoma rispetto a quella che ordina l’archiviazione del procedimento, come visto non impugnabile al di fuori delle predette ipotesi di nullità.
Invero, il ricorso avverso un provvedimento per il quale non è previsto dalla legge processuale alcun mezzo di gravame, in tanto può essere dichiarato ammissibile in quanto si ritenga l’atto affetto da abnormità, perché il proposto ricorso per cassazione costituirebbe l’unico rimedio.
Al quesito il Collegio intende fornire una risposta positiva in quanto, con tale provvedimento, immediatamente lesivo della posizione soggettiva del ricorrente, il Giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere sì previsto dall’ordinamento, ma al di fuori dei casi consentiti.
3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte di legittimità, è abnorme l’atto affetto da vizio che, per la singolarità e stranezza del suo contenuto, risult avulso dall’intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentit e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite.
L’abnormità, quindi, integra – sempre e comunque – uno sviamento della funzione giurisdizionale, la quale non risponde più al modello previsto dalla legge, ma si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME, in motivazione).
In tali ipotesi, in deroga al principio della tipicità dei mezzi di impugnazione, è ammissibile il ricorso per cassazione, ove li vizio non sia riconducibile alle categorie della nullità o dell’inutilizzabilità e non sia previsto altro mezzo impugnazione.
Nella elaborazione giurisprudenziale è stato via via precisato che l’abnormità dell’atto può riguardare sia il profilo strutturale, allorché l’atto si ponga al di del sistema organico della legge processuale, sia il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, COGNOME, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 215094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, COGNOME, Rv. 217244; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, COGNOME; cfr., anche la già citata Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, COGNOME).
All’interno poi della c.d. abnormità strutturale, è possibile collocare sia i casi in cui l’atto per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ordinamento processuale (c.d. carenza di potere in astratto), sia i casi in cui, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentit e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (c.d. carenza di potere i concreto).
In tale ultima ipotesi, si è osservato, l’atto, pur essendo espressione di un potere previsto dall’ordinamento, poiché riconducibile ad uno schema normativo, è esercitato in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti (cfr. anche Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, COGNOME, in motivazione).
3.3. In questa prospettiva, il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari, archiviando il procedimento per la particolare tenuità del fatto, ha applicato la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, è affetto da abnormità.
Non è in discussione il principio, espresso da questa Corte nella sua più autorevole composizione, secondo il quale in tema di guida in stato di ebbrezza, alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 2665929).
Sanzione che è collegata, dall’art. 186 cod. strada, al semplice accertamento del reato, diversamente da quanto accade, invece, per la fattispecie del rifiuto di sottoporsi ad accertamenti etilornetrici (per il quale si richiede la “condanna per il reato di cui al titolo che precede”), o per la confisca del veicolo, che pure richiede una sentenza di condanna o di patteggiamento (cfr., anche Sez. 4, n. 7526 del 04/12/2018, dep. 2019, Rv. 275127 – 01).
Tuttavia, come affermato sempre da Sez. U, Tushaj (par. 13), “mancando una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza
dell’amministrazione pubblica”, per come desumibile dalla interpretazione degli artt. 224 e 224-ter cod. strada.
Pertanto, se da un lato l’esclusione della punibilità non impedisce l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, dall’altro, tali sanzioni riacquistano la loro piena autonomia, non dovendo essere irrogate dal giudice penale, ma dal AVV_NOTAIO.
Il ricorso, quindi, oltre ad essere ammissibile, è anche fondato.
Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, nonché la trasmissione degli atti al AVV_NOTAIO di Foggia, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida, statuizione che elimina. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al AVV_NOTAIO di Foggia.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2024
Il Preiciènte