Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 7648 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 7648 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
NOME COGNOME
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Lecco il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 23/09/2025 del GIP del Tribunale di Avellino udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, la quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.La difesa di NOME chiedeva la rideterminazione della pena inflitta con la sentenza n. 2401 del 2024 del Tribunale di Avellino ai sensi dell’art. 442 comma 2bis cod. proc. pen. e, conseguentemente, la formazione di un nuovo provvedimento di esecuzione di pene concorrenti da sospendersi ai sensi dell’art. 656, comma 5 cod. proc. pen.
2.Con ordinanza del 23 settembre 2025, il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Avellino rigettava l’istanza proposta dal difensore di NOME COGNOME, osservando che non era applicabile alla pena inflitta con la sentenza del medesimo Tribunale del 12.12.2024, irrevocabile il 24.6.2025, il disposto dell’art. 442, comma 2bis cod. proc. pen., avendo l’imputato interposto appello avverso la menzionata sentenza; che la pena era stata, quindi, correttamente determinata dal P.M., in relazione a tale titolo,in anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 1000,00 di multa, sicchØ il cumulo con le altre pene in esecuzione era stato correttamente determinato nel provvedimento di esecuzione pene concorrenti del 2.9.2025 in anni quattro e mesi otto di reclusione ed euro 1400,00 di multa; che infondata era la questione relativa alla mancata detrazione del presofferto, posto che nella determinazione del dies a quo di decorrenza della pena era stata indicata la data del 14 novembre 2024, ossia il momento in cui la detenzione era iniziata; che corretto doveva ritenersi il diniego alla sospensione provvisoria della pena, ostandovi il disposto dell’art. 656, comma 9 cod. proc. pen., essendo l’imputato in stato di custodia cautelare per una delle pene da espiare (quella di cui alla sentenza del 12.12.2024); che neanche era applicabile la disposizione alle altre pene in esecuzione, in quanto l’art. 656 cod. proc. pen. non opera rispetto a costoro che, al momento dell’esecuzione, si trovino detenuti in espiazione pena per altro titolo.
3.Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente sulla
base di tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
3.1 Con il primo motivo, il ricorrente censura l’interpretazione dell’art. 442 comma 2bis cod. proc. pen. data dal giudice dell’esecuzione. Osserva che la norma ha finalità deflattiva, che si persegue non solo quando l’imputato rinuncia in toto ad impugnare la condanna, ma anche quando limita l’impugnazione al solo grado di appello, rinunciando al ricorso per cassazione.
3.2 Con il secondo motivo, lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia negato la sospensione dell’ordine di esecuzione del Pubblico Ministero sulla base di motivazioni erronee e in violazione di legge. Osserva che il provvedimento di cumulo dà vita ad un titolo esecutivo nuovo ed unitario, al quale non si trasmette la causa ostativa della sospensione propria di uno dei titoli messi in esecuzione. Nel caso specifico, quindi, la misura cautelare in corso per i reati di cui alla sentenza del 12.12.2024 non può ritenersi preclusiva della sospensione con riferimento al titolo nuovo costituito dal provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, in quanto, diversamente, si determinerebbe una illegittima frammentazione del rapporto esecutivo.
Aggiunge che il principio secondo cui la sospensione non si applica nel caso in cui il condannato sia già in esecuzione pena non Ł applicabile al caso in esame, in quanto non tiene conto del fatto che, con la formazione del nuovo provvedimento di cumulo, i precedenti titoli hanno perso la loro individualità, venendo sostituiti dal nuovo, rispetto al quale non possono operare le preclusioni relative ai precedenti titoli. La novazione del titolo esecutivo che ne ridetermina la pena al di sotto della soglia di legge, deve, quindi, condurre alla sospensione del titolo.
3.3 Con il terzo motivo, lamenta che il giudice dell’esecuzione abbia respinto la questione relativa al presofferto ritenendola irrilevante, mentre, ad avviso del difensore, la detrazione del presofferto determina la pena residua in misura inferiore ai quattro anni, così imponendo la sospensione dell’esecuzione.
4.Il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, ha rilevato che corretta Ł l’interpretazione della norma operata dal giudice dell’esecuzione. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, osserva che il richiamo all’unitarietà dell’esecuzione determina l’illegittimità della frammentazione dell’esecuzione, sicchØ una volta che il titolo sia divenuto unico per effetto del cumulo, non sono ammesse sospensioni parziali dei titoli in esecuzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł infondato e deve essere rigettato
2.Quanto al primo motivo, questa Corte, con pronunce anche recenti, ha affermato che « la riforma delineata sul punto dal d.lgs. n. 150 del 2022 ha lo scopo di ridurre la durata del procedimento penale celebrato con rito alternativo, favorendo la definizione del giudizio dopo la decisione di primo grado e senza dare luogo ai gradi successivi (appello, ove previsto, o giudizio di legittimità) quando la loro introduzione, alla luce della valutazione rimessa alla parte privata, non sia giustificata da un preminente interesse: a fronte della mancata impugnazione della sentenza, l’imputato otterrà, in sede esecutiva, l’ulteriore riduzione di un sesto della pena irrogata (Sez. 1, n. 49255 del 26/9/2023, COGNOME, in motivazione) » (Sez. 1, n. 20346 del 07/03/2025, Rv. 288216 – 01)
Si Ł affermato, pertanto, che Ł la radicale mancanza dell’impugnazione, che, determinando l’effetto deflattivo perseguito, integra il presupposto necessario per fruire della
riduzione ulteriore della pena contemplata dal comma 2bis dell’art. 442, comma 2bis ; tanto Ł vero che la condizione legittimante la riduzione non può essere integrata dalla diversa fattispecie della rinuncia all’impugnazione già proposta, nel qual caso il giudice competente sarebbe stato individuato nello stesso giudice della cognizione che vi avrebbe provveduto nel contesto provvedimentale dichiarativo dell’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione(Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023).
Da quanto esposto consegue che, a fortiori, non realizza il presupposto per la riduzione della pena di 1/6, la circostanza che l’imputato si avvalga solo di parte dei rimedi impugnatori previsti dall’ordinamento.
3.Quanto al secondo motivo, si osserva che il ricorrente non contesta che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti includa un titolo, la sentenza del Tribunale di Avellino del 12.12.2024, irrev. il 24.6.2025, relativa a reati per i quali, al momento dell’emissione del menzionato provvedimento, il ricorrente era detenuto in misura cautelare, circostanza che non consente l’applicazione dell’ordine di sospensione dell’esecuzione, ostandovi il disposto dell’art. 656, comma 9 lett. b) cod. proc. pen. Sostiene, tuttavia, che, il carattere unitario del cumulo, precluderebbe la possibilità di estendere a tutti i titoli in esecuzione, l’ostacolo alla sospensione relativo ad uno di essi.
Il ricorso, benchØ prenda le mosse da un presupposto corretto, ovvero l’unicità del rapporto esecutivo, ne fa discendere conclusioni erronee. Invero, « questa Corte ha già reiteratamente chiarito che la sospensione dell’ordine di esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, al momento dell’esecuzione, si trovi già detenuto in carcere in espiazione di pena irrogata per altro titolo, essendo tale istituto volto, in sostanza, a impedire la detenzione in carcere per coloro che possano aspirare a uno dei regimi alternativi alla detenzione ed essendo considerata detta esigenza insussistente nei riguardi di condannato che già sia ristretto in carcere, ancorchØ per titolo diverso da quello da eseguire (tra le altre, Sez. 1, n. 29940 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 267325; Sez. 1, n. 52197 del 29/10/2014, COGNOME, Rv. 261458; Sez. 1, n. 24918 del 27/05/2009, COGNOME, Rv. 244652; Sez. 5, n. 12620 del 02/03/2006, COGNOME, Rv. 234547).
Nel caso in esame, NOME, al momento di emissione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, era in stato di detenzione per uno dei titoli in esecuzione, sicchØ ostava alla sospensione il disposto dell’art. 656 comma 9 lett. b) cod. proc. pen..
Tale ostacolo, d’altro canto, si estende a tutti i titoli in esecuzione in ragione del principio dell’unitarietà dell’esecuzione della pena in base al quale, una volta effettuato il cumulo delle pene in esecuzione, obbligatorio, le condanne devono andare in esecuzione tutte contemporaneamente, come se fossero relative ad un unico titolo esecutivo ed in ragione del fatto che il provvedimento di sospensione si applica nel caso di condannato che si trovi in stato di libertà e non nei confronti di colui che si trovi in detenzione, sia pure ad altro titolo.
¨, quindi, corretto sostenere che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti determini un effetto novativo in quanto fa divenire unica la pena in esecuzione, ma ciò comporta che rispetto al condannato detenuto per una di esse non sia applicabile la scissione delle pene, non sussistendo la logica che soggiace all’istituto di sospensione.
4.Infondato Ł, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso. La data di inizio dell’esecuzione della pena inflitta con la sentenza del 12.12.2024, irrevocabile il 24.6.2025, Ł stata fissata al 14.11.2024 ovvero alla data in cui ebbe inizio la custodia cautelare. Ne consegue che nella determinazione della pena finale, tale periodo Ł stato già computato.
5.Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 21/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME