Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6273 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6273 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 22/01/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXX il XXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 17/09/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che la Corte di Appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza proposta da XXXXXXXXXXXXXXXXX sospendere l’esecuzione dell’ordine di esecuzione emesso nei suoi confronti;
Rilevato che in due motivi di ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 656 cod. pen. evidenziando che l’aggravante di cui all’art. 572, comma secondo cod. pen. Ł stata ritenuta sub valente per cui verrebbe meno l’effetto ostativo alla sospensione dell’ordine di esecuzione;
Rilevato che la doglianza Ł manifestamente infondata in quanto in tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato di cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen., anche se commesso in epoca antecedente all’entrata in vigore dell’art. 9, legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha trasformato l’ipotesi ivi prevista in circostanza aggravante ad effetto speciale, costituisce titolo ostativo alla sospensione dell’esecuzione, in quanto già previsto come tale dall’art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. il cui testo Ł rimasto sempre immutato (Sez. 1, n. 10373 del 29/01/2021, Vitalii, Rv. 280739 – 01) a prescindere dalla formale contestazione con l’indicazione della norma di legge violata e senza che abbia alcun rilievo la ritenuta prevalenze di eventuali circostanze attenuanti che incidono per la determinazione della pena ma non escludono la sussistenza dell’aggravante il cui effetto ostativo viene meno solo ove sia espressamente esclusa;
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile in quanto le doglianze proposte sono manifestamente infondate;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 1000/2026
CC – 22/01/2026
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processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 22/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.