Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17524 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17524 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a POMPEI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 23/3/2023, ha confermato la sentenza di condanna ad anni uno di reclusione pronunciata dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 30/4/2021 nei confronti COGNOME NOME in relazione al reato di cui all’art. 75 D.Lgs. 159/2011.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 75 D.Lgs. 159 del 2011. In un unico motivo la difesa censura la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale evidenziando che durante il periodo di detenzione l’efficacia della misura era
sospesa e che, pertanto, l’acquisizione del verbale di sottoposizione alla stessa, che deve essere redatto quando il sottoposto viene scarcerato, era necessaria al fine di verificare se e quando questa era divenuta efficace e, comunque, per valutare la sussistenza dell’elemento psicologico ai fini della configurabilità del reato.
In data 29 dicembre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
In data 4 gennaio 2024 sono pervenute le conclusioni con le quali l’AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che seguono e la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
La doglianza esposta dalla difesa è fondata nella parte in cui rileva che era necessario acquisire il verbale di sottoposizione alla misura che deve, ai sensi dell’art. 14, comma 2 ter, D.Lgs 159 del 2011, essere redatto dopo che è cessata l’applicazione di una misura cautelare, situazione che determina la sospensione dell’esecuzione della misura di prevenzione.
Dagli atti, infatti, risulta che al ricorrente è stata applicata la misura della Sorveglia speciale con decreto emesso 8 maggio 2012, notificato 1’8 settembre 2012.
Dagli stessi atti risulta anche che all’interessato è stata applicata la misura dell custodia cautelare in carcere in due distinti periodi, dal 28 settembre al 21 dicembre 2012 e dal 31 ottobre 2013 al 9 gennaio 2014.
Nel corso del processo e con i motivi di appello la difesa, considerato che la violazione della prescrizione imposta è stata accertata il 17 gennaio 2014, ha chiesto di acquisire il verbale di sottoposizione alla misura cautelare all’atto della scarcerazione al fine d valutare la sussistenza del reato e dell’elemento psicologico.
La Corte territoriale ha rigettato la richiesta ritenendo che ai fini dell’efficacia d misura era sufficiente la notifica originaria del decreto, avendo il verbale di sottoposizion alla misura natura meramente dichiarativa e non costitutiva.
La motivazione del provvedimento impugnato sul punto, corretta nel caso di ordinaria esecuzione della misura, risulta carente nel caso di specie quanto alla necessità di verificare la sussistenza dell’elemento psicologico del reato.
A fronte della peculiare situazione, caratterizzata dal susseguirsi di due periodi di custodia cautelare, il secondo cessato solo pochi giorni prima che venisse accertata la
violazione, infatti, i giudici d’appello hanno omesso di evidenziare le ragioni sulle qual hanno fondato la conclusione in ordine alla consapevolezza del ricorrente circa l’efficacia della misura e quelle per le quali non hanno ritenuto di procedere all’approfondimento istruttorio richiesto dalla difesa.
Per le ragioni esposte la sentenza impugnata deve essere annullata e l’annullamento deve essere disposto senza rinvio in quanto il termine di prescrizione del reato, preso atto che i fatti sono avvenuti il 17 gennaio 2014, è interamente decorso.
L’art. 129 cod proc. pen., esclusa la possibilità di pronunciare una diversa e più favorevole sentenza, infatti, impone di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Cass S.U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv 217266; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, COGNOME, Rv 267518 – 01; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, COGNOME, Rv 256463 – 01; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, COGNOME, Rv 228349 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Sentenza redatta con motivazione semplificata.
Così deciso il 18 gennaio 2024.