Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34300 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3   Num. 34300  Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato in Albania il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 300/25 mod.17 del Tribunale di Brescia del 2 luglio 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunziata in data 2 luglio 2025 il Tribunale di Brescia ha, per quanto ora interessa, confermato nei confronti di NOME COGNOME la misura cautelare della custodia in carcere emessa a suo carico – essendo questi gravato da pesanti indizi di colpevolezza in ordine a taluni reati, anche associativi, in materia di stupefacenti commessi sia anteriormente al suo arresto, avvenuto in data 14 dicembre 2020, sia successivamente alla sua scarcerazione ed assegnazione agli arresti domiciliari con autorizzazione al lavoro esterno, intervenuta nel dicembre 2021, e risultando, anche in ragione della pertinacia dello stesso nel delinquere e nella sua insofferenza al rispetto delle misure restrittive della libertà personale (documentata dalle sue due evasioni, oggetto di condanne penali), attuale e concreto il pericolo di reiterazione delle condotte criminose – dal Gip del Tribunale di Brescia il 4 dicembre 2025 ed eseguite solo in data 10 giugno 2025, avendo, medio tempore, il predetto riparato in Albania, territorio dal quale lo stesso era stato successivamente estradato in Italia.
Avverso detta ordinanza del Tribunale del riesame ha interposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore l’indagato COGNOME, affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di impugnazione, con il quale egli ha censurato il provvedimento reso lo scorso 2 luglio in quanto in esso non sarebbero state adeguatamente esaminate e valutate le produzioni difensive eseguite dalla sua difesa, di tal che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe risultata contraddittoria e manifestamente illogica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
E’ circostanza pacifica che il provvedimento ora impugnato, adottato dal Tribunale di Brescia in data 2 luglio 2025, sia stato depositato, corredato dalla relativa motivazione, press la cancelleria del Tribunale cidneo in data 11 agosto 2025 e, come lo stesso ricorrente, per bocca del suo difensore, dichiara, è stato a lui notificato in pari data.
Altrettanto indiscusso è che l’attuale impugnazione di fronte a questa Corte di legittimità sia stata presentata dalla difesa dello COGNOME, tramite deposito presso la cancelleria dell’Ufficio giudiziario che ha emesso l’atto impugnato, in data 10 settembre 2025.
Sulla base di tali elementi deve questa Corte dichiarare inammissibile il ricorso in quanto presentato ben oltre il termine di 10 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla notificazione dell’avviso di deposito dei provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 309 o 310 cod. proc. pen., previsto per la impugnazione di fronte alla Corte di cassazione di un tale genere di atto processuale dall’art. 311, comma 1, cod. proc. pen.
Né varrebbe, quanto al caso di specie invocare, trattandosi di provvedimento notificato in data 11 agosto 2025, la sospensione dei termini processuali dal 1 al 31 agosto prevista dalla legge n. 742 del 1969, nel testo introdotto a seguito della entrata in vigore del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni con legge n. 162 del 2014, posto che, a mente della previsione di cui all’art. 2 della citata legge n. 742 del 1969, nel testo risultante a seguito della entrata in vigore dell’art. 240-bis disp. att. cod. proc. pen., la sospensione dei termini processuali in materia penale nel corso delle indagini preliminari, fra i quali vi è indubbiamente anche quello per la proposizione del ricorso per cassazione in materia cautelare personale ove il provvedimento de libertate sia emesso in tale fase del giudizio, non opera “nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata”.
In essi vanno ricompresi, secondo la oramai consolidata giurisprudenza di questa Corte (essendo rimasto isolato il lontano precedente espressivo di un diverso orientamento; si veda, infatti: Corte di cassazione, Sezione I penale, 25 marzo 2005, n. 12136, rv 231229), non solo i procedimenti relativi ai reati di criminalità mafiosa ed assimilata ma, oltre a quelli riguardanti delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, anche i delitti aventi ad oggetto le associazioni ex art. 416 cod. pen., correlate alle attività criminose più diverse, con l’esclusione solo del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito della peculiare organizzazione di uomini e di mezzi (si veda, già: Corte di cassazione, Sezioni unite penali, 11 maggio 2005, n. 17706, rv 230895; puntualmente seguita, fra le più recenti, da Corte di cassazione, Sezione II penale, 21 febbraio 2020, n. 6996, rv 278507; Corte di cassazione, Sezione II penale, 16 febbraio 2016, n. 6321, rv 266404; Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 settembre 2015, n. 36927, rv 265023).
Posto che, nel caso che interessa allo NOME la misura cautelare oggetto di impugnazione era stata disposta anche in ragione della provvisoria imputazione avente ad oggetto la partecipazione ad un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ai sensi dell’art. 74 del dPR n. 309 del 1990 e dovendo pertanto, ritenersi che
alla fattispecie in esame non sia applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, il ricorso proposto nel suo interesse deve essere considerato tardivamente presentato di tal che, stante l’intervenuta decadenza dalla facoltà di impugnazione, essa va dichiarato inammissibile.
Al ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va, altresì, irrogata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. atti, cod. proc. pen., manda alla cancelleria per le comunicazioni da tale disposizione previste.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Presidente