Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6190 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6190 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1.COGNOME NOME nato a FRASCATI il DATA_NASCITA 2.COGNOME NOME nato a FRASCATI il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 11/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi ; letta la memoria dell’AVV_NOTAIO del Foro di Latina, per NOME COGNOME, con cui, in replica alla memoria della Procura generale , ha chiesto l’accoglimento del ricorso ed il conseguente annullamento della sentenza impugnata; ricorsi trattati in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt.
610, comma 5 e 611, comma 1bis , e segg. cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento, la Corte d’appello di Roma ha, rispettivamente, dichiarato inammissibile e rigettato gli atti di appello presentati da NOME COGNOME e da NOME COGNOME avverso la sentenza pronunciata nei loro confronti dal Tribunale di Velletri il 29 maggio 2024. Veniva così confermata la condanna dei due correi per i reati
di rapina, lesioni, danneggiamento e, per il solo COGNOME, di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.
Presentando ricorso per cassazione avverso la pronuncia di inammissibilità per tardività dell’appello, COGNOME deduce inosservanza della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione al disposto dell’art. 585 del codice di rito ed alla l. n. 742/1969, censurando la dichiarata tardività dell’appello con riferimento all’applicazione della disciplina della sospensione feriale dei termini ai fini dell’impugnazione di una sentenza emessa nel primo grado di giudizio.
Si sostiene che il caso in oggetto (di presentazione di un atto di impugnazione avverso una sentenza, allorché il termine per la redazione della motivazione scada in periodo ‘sospeso’) rientri nella disciplina di legge, non essen dovi alcuna delle ipotesi di esenzione.
NOME COGNOME ha presentato ricorso per cassazione deducendo (pur senza riferimento specifico ad alcuna delle ipotesi dell’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.):
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 628 cod. pen. per erronea sussunzione del fatto nell’ipotesi di rapina aggravata, per difetto del dolo specifico e dell’ingiusto profitto;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 628, terzo comma , n. 1, cod. pen., per erronea applicazione dell’aggravante della presenza di più persone;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 582, 585, 576 n. 1, cod. pen. per mancanza di prova della condotta lesiva e del nesso di causalità;
violazione di legge in relazione agli artt. 635 cod. pen., 336 e segg., cod. proc. pen. nonché d. lgs. n. 150/2022 per improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela quale condizione di procedibilità;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 393 cod. pen. per erronea qualificazione giuridica del fatto e contraddittorietà della motivazione;
violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62bis , 81, 132 e 133 cod. pen. per erronea valutazione del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo unico addotto dalla difesa di COGNOME per sradicare la motivazione della decisione che ha dichiarato l’atto di appello inammissibile per tardività, è manifestamente infondato, poiché si basa su un assunto pacificamente errato.
Si legge infatti nel ricorso (pg. 3) che ‘a ppare evidente dunque come, a fronte di giorni 62 (decorrenti dal 29 maggio 2024 al 31 luglio 2024), l’ulteriore tempo necessitato
dall’Autorità giudicante per la rassegnazione delle opportune nonché doverose motivazioni abbia subito un’interruzione (dal 1/8 al 31/8) con conseguente ripresa del decorso regolare dal giorno 1 settembre 2024 fino al 28 settembre 2024, quest’ultimo quale novantesimo giorno a partire dal quale iniziava a decorrere il termine di 45 giorni previsti per la proposizione della regolare impugnativa ‘.
Sennonché, costituisce princìpio ampiamente consolidato che i termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, giacché i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento (Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017 , COGNOME, Rv. 270586-01).
La sentenza di primo grado risulta pronunciata il 29/05/2024; in dispositivo il Tribunale ha previsto il termine di novanta giorni (scadente il 27/08/2024) per il deposito della motivazione (termine rispettato, essendo stata depositata la motivazione in data 13/08/2024). Il termine di 45 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione, previsto dall’art. 585, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., è iniziato a decorrere dal 02/09/2024 (il 01/09/2024 era giorno festivo) ed è venuto a scadenza il 17/10/202 4. Conseguentemente, il ricorso presentato nell’interesse dell’imputato solo in data 10/11/2024 deve considerarsi intempestivo.
Non rimane che prendere atto della correttezza del calcolo del termine indicato in sentenza d’appello confermandone la decisione pronunciata nei confronti di NOME COGNOME.
Anche il ricorso di NOME è destinato all’inammissibilità, per plurime ragioni.
Si è in presenza di motivi aspecifici in quanto costituiscono la riproduzione, priva di sostanziale novità, delle doglianze presentate alla Corte d’appello.
In presenza di una “doppia conforme”, ove le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, COGNOME, Rv. 257595-01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01) l’iterazione dei motivi d’appello è vana, poiché, a fronte di una sentenza di appello che ha fornito, in conformità alla sentenza di primo grado, una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d’appello. In tale ipotesi, infatti, i motivi sono inevitabilmente privi dei requisiti di cui all’art. 581 comma 1, lett. d), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. Ed è quindi inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi ripetitivi dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425-01).
Peraltro, quanto precede non è la sola causa di inammissibilità dei motivi, che sono, inoltre, manifestamente infondati e talora anche proposti per motivi non consentiti.
Appare utile evidenziare che ci si trova innanzi ad una sentenza dotata di ampia motivazione che, con fluida argomentazione, senza palesare alcuna incongruenza o illogicità, e in piena condivisione con le considerazioni già espresse dal Tribunale, dà adeguatamente conto, offrendo completa risposta, a tutte le doglianze addotte in appello da COGNOME.
3.1. Invero, il primo, il secondo ed il sesto motivo gravitano sul fatto e sulla relativa valutazione (per differenti aspetti, dalla responsabilità alla pena), senza considerare che lo spazio di rivalutazione del fatto in Cassazione è nullo, dato che l’unico strumento per la rivalutazione (non già del fatto) ma della motivazione che rende manifeste le ragioni della decisione, è limitato ad uno o più dei criteri elencati nella lett. e del comma 1 dell’art. 606, cod. proc. pen., sicché criticare la valutazion e del ragionamento probatorio adottato dal giudice senza palesarne i momenti di conflitto con la logica (che debbono essere manifesti, cioè percepibili a colpo d’occhio ictu oculi – tale è il grado della loro evidenza), o le contraddizioni, è un esercizio inutile, ancor prima che errato.
3.1.1. Il primo motivo, che ritorna sulla responsabilità per la rapina, non si confronta con la risposta fornita a pg. 14 della sentenza impugnata. La decisione ha correttamente evidenziato quello che è il crinale tra il reato di rapina e di ‘ragion fattasi’ , costituito dall’intenzionalità, intesa come volontà di impossessarsi del bene sottratto per soddisfarsi del proprio credito, a prescindere da ogni ragionevole rapporto tra il valore del bene e il credito vantato.
3.1.2. Il secondo motivo, relativo all’aggravante della rapina, cita un precedente corretto, ma lo applica male. Se è indubbio che, nel caso concreto, solo un individuo si presentò al cospetto della vittima e commise la violenza (mentre il correo rimase alla guida della vettura con la quale i due erano giunti in prossimità dell’abitazione della vittima), è anche certo che la vittima vide chiaramente i due soggetti , fin dall’inizio della loro azione. Ecco, allora che si giustifica la aggravante: ciò che conta (Sez. 2, n. 36908 del 16/10/2025 , D’Aguanno, Rv. 288882-01) è il sovrappiù di minaccia, il rafforzamento intimidatorio che la presenza di più soggetti causa nella vittima, disincentivandone la pronta reazione, per timore dell’intervento ad adiuvandum del correo rimasto defilato.
3.1.3. Il sesto motivo, concernente la pena, consiste in generiche allegazioni che non si confrontano minimamente con gli aspetti valorizzati a pg. 17 della decisione impugnata, e che non evidenziano alcuna illogicità manifesta nella trama della motivazione.
Tuttavia, occorre ribadire, il giudizio sul trattamento sanzionatorio, in ogni suo aspetto, dalla quantificazione al riconoscimento e bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, come per ogni altro profilo trattamentale, costituisce territorio esclusivo dei giudici di merito, nel quale la Corte di cassazione non può e non deve entrare, pena la violazione della distribuzione ordinamentale delle funzioni, che assegna, appunto, la valutazione del fatto ai giudici di merito ed il controllo di legittimità a questa Corte. Con la conseguenza che l’unic a eccezione consentita in questa istanza per la valutazione sul discorso giustificativo della decisione (cioè sulla motivazione) è quello consentit o dall’art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc. pen., che concentra nelle ipotesi di mancanza della motivazione, della sua contraddittorietà, e della illogicità manifesta della stessa, le sole critiche formulabili.
3.2. Passando agli ulteriori motivi, il terzo motivo, imperniato sulla contestazione della aggravante teleologica, è correttamente risolto nella motivazione, a pg. 16, osservandosi che la violenza è ‘eccedentaria’ rispetto al minimo necessario ad integrare il delitto in contestazione. In tale situazione, per giurisprudenza assai risalente e mai contestata (quanto meno in tema di rapina propria), l’azione posta in essere è diversa da quella indispensabile per consumare la rapina ed è quindi possibile stabilire un collegamento finalistico tra le due diverse condotte , visto che il ‘di più’ di violenza voluto o non voluto -non è assorbito nella rapina in virtù del principio di specialità (Sez. 1, n. 8285 del 17/06/1983, Busciu, Rv. 160689-01).
3.2.1. Il quarto motivo illustra (pg. 5) il nuovo regime di procedibilità del reato di danneggiamento e ribadisce la mancanza di un atto di querela. Tuttavia, il motivo non si confronta con pg. 16 della sentenza, ove si spiega che la querela è stata presentata da NOME COGNOME in data 28 aprile 2023 e che di un tanto è stato dato atto, oltre che dal testimone NOME COGNOME, a conoscenza del fatto per ragioni d’ufficio, anche dal Pubblico Ministero e dai difensori di entrambi gli imputati. Il motivo, quindi, è affetto da genericità, che si configura non solo nel caso di indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all’inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473-01; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634-01; Sez. 4, n. 34270 del
03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945-01; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237596-01).
3.2.2. I l quinto motivo denuncia la contraddizione motivazionale implicita nell’aver, da un lato, riconosciuto la sussistenza del reato di rapina di cui al capo 1 di imputazione e, dall’altro, l’aver escluso l’assorbimento, in esso, dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni descritto al capo 4.
Il tema, affrontato soltanto in abbozzo nell’atto di appello, è comunque manifestamente infondato: i reati sono descritti nelle due imputazioni (1 e 4) in maniera del tutto eterogenea, dal punto di vista temporale e delle modalità realizzative, di tal che l’assorbimento del secondo nel primo (o viceversa, come si era sostenuto nel primo motivo) non è in alcun modo configurabile.
Per le ragioni sopra esposte, i ricorsi sono inammissibili. Da ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 13 gennaio 2026
Il Consigliere relatore Il Presidente
NOME NOME COGNOME