Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11171 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11171 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 08/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/09/2025 del Tribunale per il riesame di Bari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’annullamento del provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 10 settembre 2025, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame -‘ sciogliendo la riserva formulata all ‘ udienza camerale ed esaminati gli atti, pervenuti il 28.8.2025 ‘ -in parziale accoglimento della richiesta di riesame avanzata da NOME COGNOME della ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Foggia del 21 agosto 2025 con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, sostituiva detta misura con quella degli arresti domiciliari con il ‘braccialetto elettronico’.
I delitti che avevano dato luogo alle misure di cautela personale erano una serie di furti aggravati di autovetture, contestati al COGNOME ai capi da 10 a 30 (esclusi il 26 ed il 27) della provvisoria rubrica, consumati in località varie dal 9
agosto al 7 settembre 2024; gli era contestata anche la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.
Propone ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore AVV_NOTAIO, deducendo, con l’unico motivo, la perdita di efficacia della misura, anche come sostituita, per il combinato disposto degli artt. 240 bis disp, att. e 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen.
Gli atti, inviati dalla Procura, erano infatti pervenuti alla cancelleria del Tribunale il 22 agosto 2025 così che l’ultimo giorno utile per la decisone era quello coincidente con la camera di consiglio di lunedì 8 settembre.
Ciò era conseguente al fatto che il procedimento in questione era di ‘criminalità organizzata’ dato che, al capo 4 della rubrica, era contestato, appunto, il delitto associativo, ascritto anche al prevenuto, ancorchè su tale capo il Gip non avesse accolto la richiesta di misura cautelare e, di conseguenza, non poteva applicarsi la sospensione dei termini nel periodo feriale.
La sentenza delle Sezioni unite Petrarca aveva infatti precisato come la sospensione feriale non potesse, appunto, applicarsi ai procedimenti per qualsivoglia reato associativo e che ciò valesse anche per i procedimenti cautelari incidentali.
Si ricordava anche come la sentenza delle Sezioni unite Donadio avesse precisato che per qualificare un procedimento come di ‘criminalità organizzata ‘ sia necessario riferirsi al complesso delle accuse e non solo alle contestazioni mosse al singolo indagato.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto NOME COGNOME, ha inviato requisitoria scritta con la quale ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
In concreto, infatti, il Tribunale per il riesame aveva fissato l’udienza in camera di consiglio per decidere sulla richiesta di riesame della misura tenendo espresso conto della sospensione dei termini feriali come si evince dal contenuto letterale del relativo decreto di fissazione.
Evidentemente considerando che al prevenuto non era stato contestato il delitto associativo.
Tanto che l’udienza era stata fissata al giorno 8 settembre 2025, in modo da poter rispettare il termine dilatorio per la notifica dell’avviso, di tre giorni, non tenendo appunto conto del periodo feriale.
Tale impostazione non era stata oggetto di rilievo alcuno nel corso della relativa camera di consiglio dell’8 settembre 2025, così dovendosi considerare che, sul punto, la difesa, non intendeva eccepire alcunchè.
Se ne deduceva che il Tribunale, non tenendo appunto conto del periodo feriale, ben poteva depositare la propria decisione al 10 settembre 2025, rispettando così il termine di 10 giorni (a partire dal 1 settembre), previsto dall’art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Il ricorso è pertanto, come si è detto, manifestamente infondato.
All’ inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma l’8 gennaio 2026.
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME