Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 30809 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 30809 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; 6u#12.:
I.
RITENUTO IN FATTO
il G.i.p. del Tribunale di Sondrio il 22 giugno 2022, all’esito del giudizio abbreviato, per quanto in questa sede rileva, ha riconosciuto NOME e NOME responsabili, in concorso tra loro e con altre persone, di numerosissimi episodi di detenzione e di cessione di droga pesante (capi di accusa dal n. 1 al n. 52 dell’editto, fatti, qualificati come violazioni dei commi 1 e 6 dell’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, contestati come commessi tra il 1° giugno 2020 ed il 26 maggio 2021), e, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle riconosciute aggravanti, operata la diminuzione per il rito, ha condannato ciascuno alle pene di giLstizia.
La Corte di appello di Milano il 30 ottobre 2023, in parziale riforma della sentenza di primo grado, appellata da entrambi gli imputati suindicati, per quanto in questa sede rileva, ha dichiarato inammissibile, siccome ritenuto tardivo, l’appello dell’imputato NOME, mentre, per quanto riguarda NOME, lo ha assolto, per non avere commesso il fatto, dalle accuse di cui ai capi di accusa nn. 2), 4), 27), 30), 32),, 33), 34), 36), 37), 42), 43), 44 45) e 49) e, in conseguenza, ha rideterminato, riducendola, la pena; con conferma nel resto.
3.Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite separati ricorsi curati da distinti Difensori di fiducia.
NOME si affida ad un unico motivo con il quale denunzia violazione di legge.
Premesso che la Corte territoriale ha rilevato la tardività dell’appello, depositato il 21 ottobre 2022 nei confronti di sentenza emessa dal G.i.p. il 22 giugno 2022 con termine per la motivazione fissato in sessanta giorni, termine che è stato rispettato (deposito infatti avvenuto il 7 luglio 2022), il ricorren assume che i termini per il deposito dei provvedimenti giurisdizionali sarebbero sospesi durante il periodo feriale (attualmente: 1-31 agosto), con la conseguenza che l’impugnazione nel caso in esame sarebbe tempestiva. Vi sarebbe sul punto, ad avviso del ricorrente, un contrasto giurisprudenziale e, in ogni caso, si imporrebbe un ripensamento poiché il termine per il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti nel periodo feriale è strettamente connesso a quello dell’esercizio del diritto di difesa, essendo state le ferie degli Avvocati fortemente ridotte e, con esse, quindi, il diritto al riposo, che ha riliev costituzionale.
NOME COGNOME si affida a due motivi cori i quali lamenta violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo).
5.1. Con il primo motivo censura la violazione dell’art. 597 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello – si ritiene – applicato pena più severa di quella del primo grado, avendo per 38 capi di accusa (cioè 52-14) applicato la pena di sei anni e dieci giorni di reclusione, mentre il Tribunale per 52 capi di accusa aveva disposto la sanzione di sei anni, tre mesi e 10 giorni di reclusione, insomma eliminando (soli) (soli) tre mesi a fronte della assoluzione pronunziata ben 14 capi di accusa.
Alla p. 42 della sentenza impugnata, infatti, si legge testualmente che «l’aumento di pena per la continuazione è di giorni dieci di reclusione e 100,00 euro per ciascun capo», ragione per cui la diminuzione di pena relativa ai 14 capi di imputazione per cui è intervenuta assoluzione avrebbe dovuto essere, ad avviso del ricorrente, di 140 giorni, non già di soli 90 giorni, come invece è accaduto.
5.2. Con l’ulteriore motivo il ricorrente si duole della violazione degli artt. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e 133 cod. pen. e, nel contempo, di manifesta illogicità e contraddittorietà della sentenza.
Alla p. 42 della decisione impugnata si legge che la Corte di merito provvede alla integrazione di una lacuna motivazionale della sentenza di primo grado, spiegando il discostamento di due anni oltre il minimo edittale in ragione dell’ampiezza dell’attività di spaccio, della organizzazione della stessa, del ruolo ricoperto dall’imputato, che era un organizzatore, del numero dei clienti e della natura della sostanza ceduta. In realtà, però, il Tribunale ha commesso un errore, avendo voluto indicare il minimo ma essendo partito da otto anni e 25.822,00 euro anziché da sei anni di reclusione e 26.000,00 euro. Tale errore sarebbe stato censurato dalla stessa Corte di appello in diverso procedimento penale e, comunque, il riferimento puntuale al minimo edittale di pena pecuniaria (euro 2 K 5 4822,00) dimostra chiaramente che il G.u.p. aveva inteso riferirsi proprio al minimo edittale.
Il P.RAGIONE_SOCIALE. della RAGIONE_SOCIALE nella requisitoria scritta del 26 marzo 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso di NOME e rigettarsi quello di NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati, per le seguenti ragioni.
2.Partendo dall’impugnazione nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, che, come si è visto, è incentrata sulla ritenuta tempestività dell’appello, dall’esame degli atti consentito al Collegio nel caso di specie, poiché, avendo la denunzia ad oggetto un vizio processuale, la Corte di cassazione è giudice del fatto processuale (ex plurimis, Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), emerge che il calcolo dei termini spiegato alle pp. 40-41 della sentenza impugnata è corretto: dispositivo di primo grado adottato il 22 giugno 2022 + 60 giorni per la motivazione = 21 agosto 2022; termine per il deposito rispettato, essendo avvenuto il 7 luglio 2022; termine per l’impugnazione, invece, non rispettato, siccome di 45 giorni a partire dal 10 settembre 2022, ergo: scadenza il 15 ottobre 2022; impugnazione presentata il 21 ottobre 2022(
La Corte territoriale (alla p. 41, nota n. 3), peraltro, richiama al riguardo i pertinente insegnamento delle Sezioni Unite: Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270586 (secondo cui «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sono soggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all’art. 16 ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (In motivazione la S.C. Corte ha precisato che i termini processuali soggetti alla sospensione feriale, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, sono soltanto quelli che incombono alle parti per il compimento di atti del procedimento)»).
Il ricorrente si limita ad auspicare – assai vagamente – la opposta soluzione, assumendo esistere in tema un contrasto giurisprudenziale, che, invece, è stato risolto dalla richiamata pronunzia del Consesso nomofilattico e non risulta essersi ripresentato.
Si passi ad esaminare il ricorso nell’interesse di NOME.
3.1. Con il primo motivo si censura violazione dell’art. 597 cod. proc. pen. in relazione all’aumento di pena in continuazione.
Ebbene, la sentenza di primo grado, quanto agli aumenti di pena si limita a dire (alla p. 40) che pena-base è quella di otto anni di reclusione e 25.882,00 euro di multa, che aumenta complessivamente di un anno e cinque mesi di reclusione e di 5.100,00 euro di multa per altri 44 reati (cioè., ipotizzando un aumento identico per ciascun capo, di più di il giorni di reclusione e di più di 115 euro per ciascun capo ulteriore rispetto a quello stimato più grave), mentre quella di appello (alla p. 42) parte dalla pena-base di otto anni di reclusione e 25.822,00 euro di multa riferita al più grave capo di cui al n. 1.1), con aumento di 10 giorni di reclusione e 100,00 euro di multa per ciascuno dei restanti 36
capi, mentre unicamente per il capo n. 1) determina l’aumento in 20 giorni di reclusione e 200,00 euro di multa, attesa la gravità di tale reato.
Il ragionamento della Corte di appello, in conseguenza, risulta corretto, a differenza di quanto assunto dal ricorrente, il quale COGNOME auspicherebbe la eliminazione di dieci giorni di carcere e di :1.00,00 euro di multa per ciascuna assoluzione, secondo un modo di procedere “a ritroso” (che si è riassunto sub n. 5.1 del “ritenuto in fatto”) che appare privo di fondamento.
3.2. Quanto, poi, al secondo motivo, con il quale si lamenta erronea individuazione della pena base in otto anni, anziché in sei anni, di reclusione, in realtà, la sentenza del Tribunale (alla p. 40) non dice che intende muovere da una pena-base pari al minimo assoluto edittale e, anzi, il confronto con la posizione del coimputato NOME lascia intendere che il Giudice abbia avuto chiaro quale fosse il minimo edittale; in ogni caso, la Corte di appello (alla p. 42) spiega il discostamento dal minimo con il riferimento, che risulta sufficientemente argomentato, alla gravità dei fatti. Ove peraltro risulta pacifico che si possa integrare la motivazione eventualmente insufficiente in tema di pena (tra le numerose, Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, COGNOME NOME, Rv. 282878).
Si tratta, in ogni caso, di motivo che contenutisticarnente è la mera reiterazione del secondo motivo dell’impugnazione di merito e che non si confronta con la risposta fornita dalla Corte territoriale (alla p. ,42).
Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art. 616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2024.