Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 44143 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 44143 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trieste confermava la condanna in primo grado di NOME COGNOME per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter cod. pen.).
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato il quale, per il tramite del suo difensore, avvocato AVV_NOTAIO, articola un unico motivo di
ricorso in cui deduce violazione della legge penale processuale per l’avvenuta celebrazione dell’udienza in camera di consiglio, nonostante la tempestiva presentazione di istanza di trattazione orale e di partecipazione all’udienza dell’imputato.
La richiesta sarebbe stata erroneamente ritenuta tardiva dal giudice dell’appello, il quale ha applicato il regime di sospensione feriale dei termini processuali nonostante l’implicita rinuncia dell’imputato, pregiudicandone, per tal via, il diritto di difesa.
L’avvocatura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita parte civile nel processo, ha prodotto conclusioni, insistendo perché il ricorso venga rigettato.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto 5-duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 23-bis, comma 4, del succitato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, la richiesta di discussione orale va formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza davanti alla Corte di appello.
Dalla sentenza impugnata emerge che: con decreto in data 16/05/2022, l’imputato era stato citato a comparire davanti alla Corte di appello all’udienza del 13/09/2022; il decreto era stato notificato all’imputato il 13/05/2022 a mezzo del servizio postale a mani proprie; in data 04/08/2022, la difesa dell’imputato ha depositato istanza di trattazione orale e di partecipazione dell’imputato in udienza.
Come rilevato dal ricorrente e desumibile altresì dal verbale d’udienza, correttamente la Corte d’appello ha, dunque, proceduto con il rito cartolare, ritenendo tardiva l’istanza presentata dalla difesa dell’imputato, data la necessità
di considerare, ai fini del decorso dei termini, la sospensione delle attività processuali nel periodo feriale, ai sensi dell’art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, come modificato dall’art. 23-bis legge del 28/10/2020 n. 176 e art. 16 d.l. 12/09/2014 n. 132, convertito dalla I. 10/11/2014, n. 162.
Per contro, appare manifestamente infondata la pretesa, avanzata dal difensore dell’imputato, di far coincidere l’errato calcolo dei termini, per effetto della suddetta sospensione delle attività processuali a causa del periodo feriale, con una rinuncia per facta concludendentia alla sospensione stessa, dal momento che questa è ipotizzabile nelle sole ipotesi previste dalla legge (art. 2 della citata legge n. 742 del 1969) – ipotesi la cui sussistenza non è stata dedotta e che comunque non ricorrevano nel caso di specie – e dovendo, oltretutto, tale rinuncia, quando tacita, risultare da condotte comunque significative della volontà dell’imputato (ex multis, Sez. 2, n. 2494 del 10/01/2017, COGNOME, Rv. 269115; Sez. 5, n. 12011 del 01/12/2016, dep. 2017, Scriosteanu, Rv. 269470; Sez. 5, n. 28671 del 01/03/2016, COGNOME, Rv. 267370): ciò che non risulta affatto.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.
Così deciso il 22/06/2023