Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 47049 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 47049 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza in data 2.8.2023 del Tribunale di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio, con l’adozione dei provvedimenti consequenziali
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 2.8.2023 il Tribunale di Brescia, adito in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip del Tribunale di Cremona nei confronti di NOME, gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di oltre 500 grammi di cocaina ai sensi dell’art. 73 primo comma d.P.R. 309/1990.
Avverso il suddetto provvedimento l’indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando tre motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp.att. cod.proc.pen..
2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 309, nono comma cod. proc. pen. e 2 L. 742/1969 e al vizio
motivazionale, che pur avendo dichiarato all’udienza fissata di non rinunciare alla sospensione feriale dei termini ed avendo al contrario richiesto rinvio per la trattazione, il Tribunale che aveva ricevuto in data 22.7.2023 l’atto di riesame depositato il giorno antecedente, aveva ritenuto di procedere all’immediata trattazione incorrendo nella violazione del diritto di difesa essendo stata compromessa la preparazione della linea difensiva, nonché leso il diritto del difensore al riposo feriale. Rileva infatti che, essendo stata la richiesta di riesame depositata in periodo non feriale, l’udienza avrebbe dovuto essere fissata nel termine di dieci giorni successivo al decorso della sospensione feriale, trattandosi di reato non ricompreso fra quello per i quali non opera il regime della sospensione feriale, senza che fosse stata resa alcuna motivazione sulle ragioni per le quali non fosse possibile il differimento dell’udienza successivamente a tale periodo.
2.2. Con il secondo motivo deduce che l’udienza di trattazione dell’impugnativa sia stata fissata oltre il decimo giorno previsto dall’art. 309, nono comma cod. proc. pen. per la trattazione, avuto riguardo alla data del 22.7.2023 in cui l’atto era pervenuto al Tribunale di Brescia.
2.3. Con il terzo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l’inconsistenza delle ragioni addotte in relazione alle esigenze cautelari ed in particolare on rifermento all’attualità alla luce delle ammissioni del ricorrente in sede di interrogatorio, dell’esito negativo della perquisizione domiciliare e del ruolo certamente non apicale di corriere della droga nella condotta ascrittagli
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo deve ritenersi fondato
La normativa specifica sulla sospensione feriale dei termini processuali è stata introdotta con L. n. 742 del 1969. Successivamente, il D.L. n. 193 del 20 luglio 1990 (recante “Nuova disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale”), nell’introdurre l’art. 240-bis tra le norme di attuazione al codice di procedura penale, ha conseguentemente disposto (con l’art. 1, comma 1) la modifica dell’art. 2 della predetta legge istitutiva. Con successivo D.L. n. 306 dell’8 giugno 1992 (recante “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”), convertito con modificazioni dalla L. n. 356 del 7 agosto 1992, il legislatore ha modificato nuovamente la L. n. 742 del 1969 disponendo (con l’art. 21-bis) l’introduzione di un nuovo comma (dopo il comma 1) all’art. 2. Per quanto qui d’interesse, quindi, l’art. 2 della L. n. 742 del 1969 (oggi in vigore) dispone che: «In materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti
per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini. La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al comma 1 non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata».
Fuoriuscendosi nel caso di specie da una fattispecie criminosa concernente la criminalità organizzata, doveva conseguentemente ritenersi operante la facoltà di non rinunziare alla sospensione feriale dei termini, facoltà esercitata dal difensore dell’indagato, così come dichiarato innanzi al Tribunale del riesame all’udienza fissata per la trattazione del ricorso tenutasi in data 2.8.2023.
Va infatti considerato che nella locuzione “termini delle indagini preliminari” di cui al comma primo del medesimo art. 2 debbono ritenersi annoverati tutti i termini procedurali in materia penale ivi compresi, quindi, quelli inerenti i procedimenti incidentali concernenti l’impugnazione di provvedimenti in tema di misure cautelari (così Sez. Un., n. 37501 del 15/7/2010, NOME, Rv. 247993) posto che la norma, come correttamente rilevato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, è diretta a tutelare, sul presupposto del riconoscimento agli esercenti la professione forense di un congruo periodo dedicabile alle ferie annuali, anche il diritto di difesa dell’assoggettato a misura coercitiva, al quale è rimessa la scelta, per il tramite del proprio difensore, tra l’immediata decisione sul suo status libertatis, comportante la rinuncia alla sospensione dei termini processuali, e il rinvio della decisione al termine del periodo feriale.
Quel che rileva ai fini suddetti non è la data in cui l’impugnativa è stata proposta, bensì la data fissata per la sua trattazione che, in quanto ricadente in pieno periodo di sospensione feriale (dal 10 agosto al 31 agosto di ogni anno), in conseguenza dell’obbligo di trattazione entro dieci giorni dalla ricezione degli atti (pervenuti al Tribunale di Brescia in data 22.7.2023), imponeva la concessione del rinvio espressamente richiesto dalla difesa all’udienza fissata a data successiva allo scadere della sospensione medesima, pur tenendosi conto del termine prescritto dall’art. 309 nono comma cod. proc. pen..
Ne consegue che l’ordinanza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, debba essere annullata senza rinvio e che l’efficacia dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare debba essere dichiarata cessata, ritenute assorbite le ulteriori doglianze formulate. Deve essere, per l’effetto, ordinata l’immediata liberazione dell’indagato, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia dell’ordinanza del Gip del Tribunale di Cremona in data 12 luglio 2023. Ordina
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l’immediata liberazione dell’indagato, se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. pen. e per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 20.10.2023