Sospensione feriale: la Cassazione fa chiarezza sul reclamo per liberazione anticipata
Il rispetto dei termini processuali è un pilastro fondamentale del sistema giudiziario. Tuttavia, esistono istituti, come la sospensione feriale, che possono incidere sul calcolo delle scadenze. Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6368 del 2024, ha offerto un importante chiarimento sull’applicabilità di tale sospensione al reclamo presentato avverso il diniego di liberazione anticipata, ribadendo un principio cruciale per la tutela dei diritti dei detenuti.
Il caso in esame: un reclamo dichiarato tardivo
La vicenda trae origine da una decisione del Magistrato di Sorveglianza che, in data 18 agosto 2022, negava a un detenuto il beneficio della liberazione anticipata. Il provvedimento veniva notificato lo stesso giorno. La difesa del detenuto presentava reclamo avverso tale diniego, atto che perveniva al Tribunale di Sorveglianza in data 7 settembre 2022.
Il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza del 21 marzo 2023, dichiarava il reclamo inammissibile per tardività. Secondo il Tribunale, il termine per proporre reclamo era scaduto prima della data di presentazione, non considerando applicabile la sospensione dei termini processuali prevista per il periodo feriale (1-31 agosto).
La natura del reclamo e l’applicazione della sospensione feriale
Contro l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza, il detenuto proponeva ricorso per cassazione, sostenendo un’erronea applicazione della legge. La tesi difensiva era semplice ma fondamentale: il reclamo contro il diniego di liberazione anticipata ha natura di impugnazione. In quanto tale, ad esso si devono applicare tutte le norme procedurali previste per le impugnazioni, inclusa quella relativa alla sospensione feriale dei termini.
Se i termini fossero stati sospesi dal 1° al 31 agosto, il conteggio dei giorni utili per presentare il reclamo sarebbe iniziato solo dal 1° settembre 2022. Di conseguenza, il deposito effettuato il 7 settembre sarebbe risultato pienamente tempestivo.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo in toto la tesi del ricorrente. Gli Ermellini hanno affermato in modo inequivocabile che la natura di impugnazione del reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata è un dato pacifico e consolidato in giurisprudenza.
A sostegno della propria decisione, la Corte ha richiamato un precedente specifico (Sez. I, n. 25245 del 15/06/2021), confermando che da tale natura discende la piena applicabilità delle disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini. Poiché nel caso di specie i termini per proporre l’impugnazione sono rimasti sospesi fino al 1° settembre 2022, il reclamo presentato successivamente era da considerarsi tempestivo. La decisione del Tribunale di Sorveglianza di dichiararlo inammissibile era, pertanto, errata.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
In conclusione, la Suprema Corte ha annullato l’ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per un nuovo giudizio. Quest’ultimo dovrà ora esaminare il merito del reclamo, senza potersi più fermare a una valutazione preliminare di tardività.
La sentenza ribadisce un principio di garanzia fondamentale: le regole procedurali, compresa la sospensione feriale, si applicano a tutti i procedimenti che hanno natura di impugnazione, anche quando si svolgono nell’ambito dell’esecuzione penale. Questa decisione assicura che il diritto di difesa possa essere esercitato pienamente, garantendo ai soggetti coinvolti tutto il tempo previsto dalla legge per contestare le decisioni dei giudici, senza che il periodo estivo possa compromettere tale facoltà.
Il termine per presentare reclamo contro il diniego di liberazione anticipata è soggetto alla sospensione feriale?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che il reclamo avverso il diniego di liberazione anticipata ha natura di impugnazione, pertanto i termini per la sua proposizione sono sospesi durante il periodo feriale (dal 1 al 31 agosto).
Perché il reclamo è stato considerato tempestivo nonostante il provvedimento fosse di agosto?
Perché il provvedimento originale è stato emesso e notificato il 18 agosto. Il periodo di sospensione feriale ha ‘congelato’ i termini fino al 1 settembre. Pertanto, il conteggio dei giorni per presentare il reclamo è ripartito da quella data, rendendo il deposito del 7 settembre pienamente nei termini.
Cosa succede dopo che la Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza?
La Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza e ha rinviato il caso al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila per un nuovo giudizio. Questo significa che il Tribunale dovrà esaminare il merito del reclamo, non potendolo più dichiarare inammissibile per tardività.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6368 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6368 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ORTONA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
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IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 21 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila ha dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il diniego di liberazione anticipata (provvedimento emesso dal MdS in data 18 agosto 2022 e notificato in pari data; atto di reclamo pervenuto in dat settembre 2022).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge.
2.1 Il ricorrente rappresenta che il reclamo ha natura di impugnazione e, pertant si applicano le norme di legge in tema di sospensione feriale dei termini.
Il ricorso è fondato.
3.1 Pacifica è la natura di impugnazione del reclamo avverso il diniego d liberazione anticipata. Da ciò deriva che trovano piena applicazione le disposizio in tema di sospensione feriale dei termini ( v. Sez. I n. 25245 del 15.6.2021 281548) . Nel caso in esame il reclamo era pertanto tempestivo, essendo rimasti sospesi i termini per proporre impugnazione sino alla data del 1 settembre 2022.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in data 7 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente