Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 51191 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 51191 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 13 settembre 2022, che ha confermato la condanna inflitta a COGNOME NOME per il delitto di cui all’art comma 1, n. 2, L.F., fatto commesso in qualità di liquidatore della ‘RAGIONE_SOCIALE, dichia fallita in data 10 febbraio 2012.
L’impugnativa nell’interesse dell’imputato consta di sei motivi, quivi enunciati nei stabiliti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..
Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 23-bis d.l. n. 137/2020 conv. in I. n. 176/2020 e il vizio di motivazione: la sentenza impugnata sarebbe affetta da nullità, vuoi per la richiesta di trattazione orale del giudizio di appello era stata ritenuta tardiva, ancorch fosse stata presentata il 22 agosto 2022, quindi anteriormente alla scadenza dei quindici gio liberi prima dell’udienza, fissata per il 13 settembre 2022, previsti dalla norma evocata, perché era stato negato all’imputato di rendere spontanee dichiarazioni, sebbene ne avesse fatt richiesta.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 216, comma 1, n. 2 L.F. e il vizi motivazione, non potendosi dire provata la responsabilità dell’imputato per la sottrazione l’occultamento delle scritture contabili solo perché egli non le NOME messe a disposizione d Curatela. Il prevenuto, infatti, non avrebbe potuto adempiere al relativo obbligo non esse stato portato a conoscenza del fallimento della società, di cui era liquidatore, in quant rintracciato presso il luogo di sua residenza. La suddetta circostanza, inoltre, avrebbe meri di essere considerata anche sul piano della dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato.
Il terzo e il quarto motivo denunciano la violazione degli artt. 220 e 217, comma 2, L e il vizio di motivazione: per le ragioni spiegate a sostegno del motivo che precede, il f omessa consegna delle scritture contabili al Curatore fallimentare ovvero di loro omessa tenu avrebbe dovuto essere sussunto o entro la cornice qualificatoria del delitto di inadempimen dell’obbligo di cui all’art. 16 n. 3 L.F. ovvero entro quella del delitto di bancarotta documentale.
Il quinto e il sesto motivo denunciano violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio della motivazione in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio, in ragi dell’illegittimo o, comunque, illogico diniego di concessione delle circostanze attenu generiche e di mitigazione della pena.
Con requisitoria in data 1 ottobre 2023, il Procuratore Generale presso questa Corte in persona del Sostituto, Dottoressa NOME COGNOME, ha concluso per la dichiarazione d inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Riveste rilievo assorbente il primo motivo di ricorso.
Dal consentito esame degli atti emerge che il difensore di COGNOME NOME NOME depositato istanza di trattazione orale dell’appello, interposto nell’interesse di questi av sentenza del Tribunale di Palermo in data 19 novembre 2019, la cui discussione era stata fissat per l’udienza del 13 settembre 2022, il 22 agosto 2022: quindi, rispettando il termine di qui giorni liberi prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
La Corte territoriale ha reputato tardiva la citata istanza sul rilievo che non si tener conto, ai fini della valutazione della tempestività del deposito, degli undici giorni c tra il 22 e il 31 agosto 2022, ricadendo, questi, nel periodo di sospensione feriale dei processuali, corrente dal primo al 31 agosto.
Ciò posto osserva il Collegio che nulla conforta la conclusione rassegnata dalla Cort territoriale in ordine alla tardività dell’istanza di trattazione orale dell’appello, doven interpretata, la sua presentazione nel torno di tempo del periodo di sospensione feri dell’attività giudiziaria, alla stregua di una rinuncia del difensore a valersene.
Va, al riguardo, evidenziato che la sospensione dei termini processuali stabilita dall’a della legge n. 742 del 1969 risponde alla finalità, espressa negli atti parlamentari (v. Pro di legge dell’8 settembre 1968), di «fare godere ai professionisti forensi un periodo di riposo» nel periodo feriale.
La Corte costituzionale, dal canto suo, nella sentenza n. 222 del 2015, si è espressa n senso che «l’individuazione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali rispond un’esigenza di garanzia dell’effettività del diritto di difesa nel periodo di riposo degli a in tal modo ribadendo quanto già affermato allorché, nel delineare l’ambito di applicazione finalità dell’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, NOME precisato ch nato «dalla necessità di assicurare un periodo di riposo a favore degli avvocati e procura legali è anche correlato al potenziamento del diritto di azione e di difesa (art. 24 (sentenza n. 255 del 1987), cui deve essere accordata tutela, «quando la possibilità di ag in giudizio costituisca per il titolare l’unico rimedio per far valere un suo diritto» (se 49 del 1990).
Pertanto, con riferimento ai termini processuali, stabiliti a pena di decadenza, diver quelli stabiliti per le impugnazioni, ove si negasse all’attività difensiva, utilmente comp periodo feriale, l’attitudine a raggiungere l’effetto cui essa è preordinata, si ver determinare una distorsione dell’ordine di valori sottesi alla previsione della sospension termini processuali nel periodo indicato, ossia «la garanzia dell’effettività del d
difesa». L’imputato, infatti, si vedrebbe privato degli effetti, per lui favorevoli in potenziamento del diritto di difesa, derivanti dalla tempestiva attività processuale del p difensore, consapevolmente rinunciante al riposo estivo accordato alla sua categoria appartenenza, la cui garanzia – lo si è evidenziato – costituisce la ratio della previsione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Nel caso al vaglio, per effetto della ritenuta tardività della richiesta di discussio dell’appello presentato nell’interesse di COGNOME NOMENOME depositata dal suo difensore periodo feriale – ossia il 22 agosto 2022 per l’udienza del 13 settembre 2022 – ma rispettand termine di quindici giorni liberi prima dell’udienza, stabilito a pena di decadenza dall’art. comma 4, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, 176, si è verificata un’invalidità nella celebrazione dell giudizio di secondo grado, suscett dar luogo ad una nullità generale a regime intermedio della sentenza di appell tempestivamente eccepita dal difensore del ricorrente con le conclusioni scritte in quella s rassegnate e con la specifica allegazione del vulnus difensivo arrecato all’imputato appellante, ossia la preclusione della possibilità di rendere spontanee dichiarazioni; nullità generale a r intermedio per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassaz (Sez. 5, n. 29846 del 29/04/2022, Rv. 283534; Sez. 6, n. 8588 del 12/01/2022, Rv. 283002).
Va, pertanto, enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di disc emergenziale per il contrasto alla pandemia da COVID-19, la richiesta di discussione oral dell’appello, presentata ai sensi dell’art. 23-bis, comrna 4, dl. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, deve considerarsi tempestiva ove depositata nel periodo feriale nel rispetto del termine di quindici giorni liberi prima dell’ con la conseguenza che, se il processo venga definito con rito camerale non partecipato, si radic una nullità generale a regime intermedio per violazione del principio del contradditto deducibile con ricorso per cassazione>>.
S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo.
Così deciso il 20 ottobre 2023