Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8296 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8296 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a Parma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/08/2025 del Tribunale di Sorveglianza di Bologna Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza in data 21 agosto 2025, ha disposto la revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale applicata a NOME COGNOME con ordinanza del 22 ottobre 2024, la cui esecuzione era stata sospesa dal Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia il 1° agosto 2025 ed eseguita il giorno successivo.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
2.1. Violazione di legge in relazione agli 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen. e 1 l. 742 del 1969 e 51 ter, comma 2, e 47, comma 11, ord. pen. Nel primo e unico motivo di ricorso la difesa rileva che il Tribunale, con il provvedimento emesso all’inizio dell’udienza e in quello contenuto nell’ordinanza pronunciata all’esito della stessa, sarebbe incorso in errore nel ritenere che al procedimento di sorveglianza non si applica la sospensione feriale dei termini e ha, quindi, celebrato l’udienza in data 21 agosto benchØ la difesa avesse eccepito che non era stata dichiarata l’urgenza della trattazione in data antecedente alla notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza.
2.2. Nel ricorso la difesa avanza anche istanza per la sospensione dell’esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale il 21 agosto 2025.
In data 10 dicembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che, quanto alla richiesta di sospensione, sia dichiarato il non luogo a provvedere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Preliminarmente si deve rilevare che questa Corte non ha competenza a provvedere in merito alla richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
Il giudice competente a disporre la sospensione dell’esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza Ł, ai sensi degli artt. 678 e 666, comma 7, cod. proc. pen. lo stesso giudice che lo ha emesso e, quindi, il Tribunale di sorveglianza la cui decisione, d’altro canto, considerata la natura interlocutoria della pronuncia, non Ł ricorribile nØ altrimenti impugnabile (così da ultimo Sez. 1, n. 54594 del 15/04/2016, De, Rv. 268549 01).
L’istanza contenuta nel ricorso, quindi, avrebbe dovuto essere proposta al Tribunale che ha emesso l’ordinanza e non a questa Corte per cui in merito a tale richiesta si deve disporre non luogo a provvedere.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli 178, comma 1, lett. c), 179 cod. proc. pen. e 1 l. 742 del 1969 e 51 ter, comma 2, e 47, comma 11, ord. pen. con riferimento alla ritenuta inapplicabilità della sospensione feriale dei termini al procedimento di prevenzione.
La doglianza Ł fondata.
3.1. La questione circa l’applicabilità o meno della sospensione feriale dei termini Ł stata oggetto di pronunce di diverso tenore.
Il tribunale ha fatto riferimento a Sez. 1, n. 28469 del 27/06/2012, COGNOME, Rv. 253281 – 01 e ha conseguentemente ritenuto di seguire il principio da questa stabilito nel senso che «la disciplina della sospensione feriale dei termini, pur generalmente applicabile anche con riferimento al procedimento di esecuzione e a quello di sorveglianza, non si applica tuttavia al giudizio sulla revoca definitiva di misure alternative alla detenzione (nella specie, la detenzione domiciliare) per il quale Ł necessaria una pronta e sollecita definizione».
La diversa soluzione, già indicata da Sez. 1, n. 46021 del 29/10/2004, De, Rv. 230445 – 01 appare preferibile.
Come pure successivamente ribadito anche dalla piø recente giurisprudenza di legittimità, infatti, «la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica non solo ai termini di comparizione ma anche a quelli previsti per la decisione del tribunale di sorveglianza nei casi di sospensione cautelativa di misure alternative» in quanto, anche rispetto a tale procedimento, ricorre la ratio che informa la disciplina della sospensione feriale, che Ł quella di assicurare ai soggetti processuali, e anzitutto alle parti private, la concreta possibilità di un’efficace attività difensiva (Sez. 1, n. 45736 del 25/09/2019, COGNOME, Rv. 277330 – 01; Sez. 1, n. 3265 del 01/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 265723 – 01; Sez. 1, n. 26696 del 23/05/2013, COGNOME, Rv. 256049 – 01; Sez. 1, n. 36228 del 23/09/2010, COGNOME, Rv. 248283 – 01; Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 246633 – 01).
Ragione questa per cui la disciplina Ł di applicazione tendenzialmente generale e sono le deroghe che devono ritenersi di stretta interpretazione, in quanto incidenti su valori costituzionalmente rilevanti (artt. 24, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.).
Come espressamente previsto dalla legge, d’altro canto, le deroghe non sono giustificate dalla mera condizione detentiva dell’interessato e sono, piuttosto, legate, nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2 e 2bis della legge n. 742 del 1969, alla volontà di rinuncia espressamente manifestata dalla parte, ovvero alla formale dichiarazione giudiziale di urgenza (da assumersi prima della celebrazione dell’udienza, così Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, COGNOME, Rv. 246633 – 01), o anche a tipologie espresse di atti e di
procedimenti, che però non ricomprendono l’esecuzione penale e il procedimento di sorveglianza (Sez. 1, n. 45736 del 25/09/2019, COGNOME‘, Rv. 277330 – 01).
3.2. Nel caso di specie il provvedimento di sospensione del magistrato di sorveglianza Ł del 1° agosto 2025 ed Ł stato eseguito il 2 agosto 2025.
Il 6 agosto 2025 Ł stato notificato l’avviso di fissazione dell’udienza per il giorno 21 agosto 2025.
Nella fase iniziale dell’udienza la difesa ha eccepito che non era stato emesso il provvedimento che dichiarava l’urgenza della trattazione e che, pertanto, l’udienza non poteva essere celebrata nel corso del periodo di sospensione feriale, ciò peraltro considerata l’assenza del difensore nominato di fiducia.
Il Tribunale nel corso dell’udienza ha respinto l’eccezione rilevando che al procedimento di sorveglianza non si applica la sospensione feriale dei termini e, comunque, ha dichiarato l’urgenza del procedimento.
La difesa a questo punto ha chiesto il differimento dell’udienza per i dieci giorni previsti in tale ipotesi.
Il Tribunale ha respinto la richiesta e disposto procedersi oltre.
Nell’ordinanza ora impugnata il Tribunale ha ribadito che al procedimento di sorveglianza non si applica la sospensione feriale dei termini.
La decisione, che si discosta dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza citata cui questo collegio intende dare continuità, deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Bologna.
In materia, infatti e per le ragioni in precedenza esposte, si deve ribadire che la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale opera anche con riferimento al procedimento di sorveglianza e si applica sia ai temini di comparizione che a quelli previsti per la decisione del tribunale nei casi di sospensione cautelativa di misure alternative e, quindi, anche nell’ipotesi di cui all’art. 51ter ord. pen.
3.3. All’annullamento con rinvio non consegue la perdita di efficacia del provvedimento che ha applicato la sospensione dell’esecuzione della misura alternativa.
Tale effetto, infatti, si verifica solo nel caso in cui il Tribunale di sorveglianza abbia omesso di provvedere nel termine di trenta giorni e non anche nel caso in cui l’ordinanza sia stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione in quanto ai sensi dell’art. 51ter , comma 2, ord. pen., la cessazione dell’efficacia del provvedimento di sospensione Ł collegata esclusivamente alla mancata pronuncia nel termine stabilito e non anche all’eventuale successivo annullamento dell’ordinanza per vizi processuali (in termini analoghi per le misure cautelari già da Sez. 1, n. 4652 del 21/10/1994, COGNOME, Rv. 199769 – 01).
P.Q.M.
Annulla con rinvio l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così Ł deciso, 18/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME