Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 49673 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 49673 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/05/2023 del TRIBUNALE di TARANTO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell’art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, mentre la richiesta di restituzione nel termine del difensore dell’imputato è stata rigettata con provvedimento del Presidente Titolare di questa Quinta Sezione e, poi, dal Collegio con ordinanza allegata al verbale.
Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 26/01/2023, il Tribunale di Taranto ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza del 26/07/2022 con la quale il Giudice di pace di Taranto lo aveva condannato per il reato di diffamazione alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni a favore della parte civile.
Avverso l’indicata sentenza del Tribunale di Taranto ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 172, comma 4, e 585 cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 1, I. 7 ottobre 1959, n. 792, come modificato dalla novella del 2014, il decorso dei termini processuali è sospeso dal 10 al 31 agosto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, mentre «ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo». Secondo l’interpretazione conforme al favor rei, l’inizio del termine da cui far partire il calcolo del periodo di decadenza è costituito dal giorno successivo al 1° settembre, in virtù del principio generale di cui all’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., cui non deroga l’art. 585 cod. proc. pen., sicché sicché fissando il dies a quo al primo settembre 2022, il termine decorreva dal 2 settembre e l’appello depositato il 10 ottobre era tempestivo.
2.2. Il secondo motivo denunzia mancanza di querela, in quanto i fatti sarebbero stati commessi in data 11/06/2017 – 28/09/2017, mentre la querela è stata presentata il 15/01/2018, sicché in relazione agli episodi del 11/06/2017 e del 28/09/2017 la querela è tardiva.
2.3. Il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 595, 598 e 599 cod. pen., in relazione ai motivi di appello non esaminati dalla sentenza impugnata.
Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
In premessa, mette conto rilevare che, come risulta dalla sentenza impugnata (non contestata, sul punto, dal ricorso), la sentenza di primo grado era stata deliberata il 26/07/2022 e la motivazione era stata tempestivamente depositata il 04/08/2022, mentre l’appello fu depositato in data 01/10/2022.
Ciò premesso, anteriormente alla novella del 2014, del tutto consolidato era l’indirizzo – agevolmente applicabile alla nuova normativa, che ha inciso solo sulla durata del periodo feriale – secondo cui, ai fini del computo dei termini durante il periodo di sospensione feriale il dies a quo va fissato nel 15 settembre (e non computatur), con la conseguenza che il successivo giorno 16 va utilmente calcolato (Sez. 5, n. 5624 del 05/12/2014, dep. 2015, Monticelli, Rv. 262229; conf., ex plurimis, Sez. 1, n. 11 del 27/11/2012, dep. 2013, Boumari, Rv. 254209). L’indirizzo ha trovato conferma nel rilievo delle Sezioni unite lì dove hanno sottolineato che, ove il termine per la redazione della sentenza venga a collocarsi nel periodo feriale, «la regola della decorrenza giuridica non determina coincidenza naturale di date, perché, intervenendo l’ulteriore regola della sospensione feriale, il termine per proporre impugnazione inizia autonomamente a decorrere dalla fine del periodo di sospensione» (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep 2012, COGNOME, Rv. 251495).
Anche successivamente alla novella questa Corte ha ribadito che «il dies a quo per proporre impugnazione contro la sentenza depositata durante il periodo feriale, in applicazione dell’art. 172, comma 4, cod. proc. pen., comincia a decorrere dal 1 settembre, giorno non compreso nel periodo feriale» (Sez. 5, n. 29887 del 15/09/2020, COGNOME).
Pertanto, il termine in questione scadeva il 30/09/2022 (venerdì), laddove l’appello, proposto il giorno successivo, era tardivo, come correttamente rilevato dal giudice di appello, il che preclude l’esame delle ulteriori doglianze proposte dal ricorso. Alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. Non può darsi corso alla richiesta della parte civile di liquidazione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità, in quanto tardiva e, comunque, non avendo la stessa fornito alcun contributo al fine di contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese in favore della parte civile.
Così deciso il 10/11/2023.