Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44280 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44280 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: HAZIZAJ RAGIONE_SOCIALE AUREL (CUI CODICE_FISCALE nato il 14/10/1982
avverso l’ordinanza del 12/07/2024 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette~e le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME (alias NOME COGNOME e NOME COGNOME) ricorre averso l’ordinanza del 2.7.2024 emessa dal Tribunale di Roma nella qualità di giudice dell’esecuzione lamentando che il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti (per anni 3, mesi 1 e giorni 7 di reclusione) avrebbe dovuto essere sospeso, in quanto inferio a quattro anni di reclusione, perché il condannato era in stato libero per quei sin reati formanti il nuovo cumulo, mentre era detenuto in forza di un pregress provvedimento esecutivo.
Il Giudice dell’esecuzione, infatti, aveva rigettato l’istanza e non a sospeso l’esecuzione della pena, in quanto il cumulo risultava superiore ad an tre di reclusione.
Con l’unico motivo, il ricorrente lamenta, in particolare, la mancat sospensione del provvedimento di cumulo, perché anche se il condannato è detenuto per altro reato, il pubblico ministero avrebbe dovuto sospendere l’ordi di esecuzione nel caso in cui la pena inflitta per ciascun reato rientri nei dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.; nel caso di specie, inoltre, non ri l’ipotesi di cui all’art. 656, comma 9, lett. b) cod. proc. pen. di custodia cautelare in carcere, e tale soluzione corrisponderebbe alla lettera della norma di cui all 656, comma 5, cod. proc. pen. e alla sua ratio, che prevale il meccanismo sospensivo rispetto al principio dell’esecuzione unitaria delle pene concorrenti.
Il ricorso è infondato. Benché la lettera dell’art. 656, comma 9 lett. b), od. proc. pen. preveda che la sospensione dell’esecuzione è limitata al solo caso in il condannato si trovi in stato di custodia cautelare per il reato la cui pena essere eseguita, la giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare ch sospensione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. non si applica tutt volte in cui il condannato, raggiunto da un nuovo ordine di esecuzione, si detenuto in relazione a precedente condanna, perché la sospensione dell’ordine d esecuzione di una pena detentiva breve, prevista dall’art. 656, comma 5, cod proc. pen., non opera nei confronti del condannato che, come nel caso in esame, al momento della esecuzione di tale pena, si trovi già detenuto in carcere espiazione di altro titolo. (Sez. 1, n. 42637 del 27/05/2022, Rv. 283688 – 01).
Il giudice dell’esecuzione, per di più, ha fatto corretta applicazione principio per cui in tema di esecuzione di pene concorrenti, la sopravvenienza d più condanne impone al pubblico ministero di provvedere al cumulo, determinando così la pena complessiva anche nel caso di concorso di pene detentive brevi, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, abbia comportato o comporterebbe la sospensione dell’esecuzione in funzione della possibile applicazione delle misure alternative, con l’ulteriore conseguenza che, unificata pena, ove questa risulti superiore ai limiti di legge cui è subordinata la concessi delle predette misure, la sospensione dell’esecuzione prevista dall’art. 656 c proc. pen. non può essere più disposta (Sez. 1, n. 24710 del 11/01/2023, Rv. 284776 – 01).
Le censure con cui si denuncia la violazione dell’art. 656 cod. proc. pen devono quindi ritenersi infondate.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/10/2024.