Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43652 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43652 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a TAURIANOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2022 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/scntitm le conclusioni del PG
Il Procuratore generale, NOME COGNOME, chiede il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. COGNOME era stato condannato alla pena dell’ergastolo dalla Corte di assise di appello di Messina con sentenza del 6 febbraio 2001, definitiva il 27 novembre 2002, e alla pena dell’ergastolo dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria con sentenza del 5 marzo 2002, definitiva il 26 febbraio 2004.
Il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 19 giugno 2015 aveva convertito la pena dell’ergastolo della sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 5 marzo 2002 in quella di anni trenta di reclusione.
Il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione’, con ordinanza dell’8 febbraio 2016, aveva già riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze della Corte di assise di appello di Messina del 6 febbraio 2001 e della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 5 marzo 2002, determinando la pena finale dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due.
Con ordinanza del 29 novembre 2022 il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, in accoglimento dell’istanza di COGNOME NOME, applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, ha sostituito la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la cliurata di anni due irrogata, in sede di rinvio, dalla sentenza della Corte di assise di appello di Messina del 6 febbraio 2001, definitiva il 27 novembre 2002, con quella di anni trenta di reclusione, in applicazione della legge più favorevole in ossequio ai principi giurisprudenziali espressi dalle sentenze della Corte Edu “Scoppola contro Italia” del 17/09/2009 e della Corte costituzionale n. 210/2013.
Successivamente, con l’ordinanza del 22 dicembre 2022 – qui impugnata da COGNOME – il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 666, comma 7, cod. proc. pen. ha disposto la sospensione, a ogni effetto di legge, dell’esecuzione del predetto provvedimento del 29 novembre 2022, in attesa della decisione della Corte di cassazione investita del ricorso del pubblico ministero volto a disporne l’annullamento.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato che il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso il provvedimento del 29 novembre 2022 non era manifestamente infondato e che il G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con provvedimento dell’8 febbraio 2016, aveva già rigettato analoga istanza di COGNOME.
Pertanto, in attesa della pronuncia del giudice di legittimità, secondo il giudice doveva essere disposta la sospensione dell’esecuzione dello stesso, al fine di
evitare che COGNOME potesse essere scarcerato, posto che quest’ultimo era stato condannato alla pena dell’ergastolo per gravi fatti omicidiari commessi nell’ambito di una faida mafiosa ed era stato, altresì, condannato per altri reati commessi successivamente in costanza di detenzione.
Il giudice dell’esecuzione ha evidenziato, comunque, che l’esecuzione del provvedimento impugnato non avrebbe determinato l’immediata scarcerazione di COGNOME, posto che egli risultava condannato, oltre che in forza delle sentenze della Corte di assise di appello di Messina del 6 febbraio 2001 e della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 5 marzo 2002, anche in forza della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria del 9 novembre 2011, definitiva il 24 settembre 2012, ad anni dieci di reclusione, in ordine a fatti commessi nel 2009 (in un periodo, quindi, successivo alle precedenti condanne) e per i quali non trovava applicazione il limite di cui all’art. 78 cod. pen.
2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nell’ordinanza del 22.12.2022 n. 82/22 reg. esec. Emessa dal G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, con riferimento agli artt. 78 cod. pen. e 666, comma 7, cod. proc. pen., perché il giudice dell’esecuzione avrebbe omesso di considerare che l’istanza valutata con provvedimento del 8 febbraio 2016 aveva contenuto diverso rispetto alla situazione giudicata con la successiva ordinanza del 29 novembre 2022, in quanto la prima aveva avuto a oggetto il vincolo della continuazione tra i reati di cui alle sentenze della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 22 settembre 1999, definitiva il 26 febbraio 2002, e del 6 ottobre 1995, definitiva il 27 novembre 2002.
Il giudice dell’esecuzione, inoltre, avrebbe errato nel momento in cui ha ritenuto che, alla presentazione dell’istanza, non potesse considerarsi espiata l’ulteriore pena di anni dieci di reclusione. Nel ricorso, infatti, si evidenzia che provvedimento di esecuzione di pene concorrenti 241/2012 SIEP – che aveva previsto la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni tre – comprendeva, tra le altre, anche la pena di cui alla sentenza della Corte cli appello di Reggio Calabria del 9 novembre 2011. Le pena di anni dieci di reclusione, quindi, sarebbe stata assorbita nella previsione dell’isolamento diurno disposto ai sensi dell’art. 72 cod. pen. e non poteva, quindi, essere nuovamente eseguita da COGNOME.
In ogni caso, anche volendo ritenere che l’espiazione della pena debba decorrere dalla data di commissione del reato, accertato il 24 novembre 2009, anche questa avrebbe dovuto essere considerata estinta, tenendo conto dei 1890 giorni di liberazione anticipata.
Il ricorrente, infine, ritiene che il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto sospendere l’ordinanza del G.u.p., posto che tale decisione ha inciso direttamente sulla sua libertà personale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Va preliminarmente rilevato che il predetto ricorso del pubblico ministero in data odierna è stato accolto, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza del 29 novembre 2022 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice dell’esecuzione – in accoglimento dell’istanza di COGNOME NOME – applicata la diminuente prevista per il rito abbreviato, ha sostituito la pena dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due irrogata, in sede di rinvio, dalla sentenza della Corte di assise di appello di Messina del 6 febbraio 2001, definitiva il 27 novembre 2002, con quella di anni trenta di reclusione, sicché la pena che COGNOME deve espiare è quella dell’ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due.
1.2. Infondata è la censura inerente la dedotta inesistenza del potere del giudice dell’esecuzione di sospensione dell’efficacia esecutiva della pregressa ordinanza, in attesa della decisione della Corte di legittimità sul ricorso del pubblico ministero, stante il tenore dell’art. 666 comma 7 cod. proc. pen., che non prevede per l’adozione di tale provvedimento alcuna formalità (Sez. 1, n. 29024 del 24/06/2003, Di Bari, Rv. 225203); in ogni caso, il fatto che la sospensione abbia inciso sulla libertà personale determina solo l’impugnabilità del provvedimento, ma ovviamente non priva del relativo potere il giudice dell’esecuzione.
Non è dimostrato dal ricorrente, inoltre, in base al contenuto del ricorso e dei relativi allegati, che si sia verificato il dedotto assorbimento della pena di anni dieci di reclusione nell’isolamento diurno di due anni aggiunto alla pena dell’ergastolo e che tale pena, quindi, sia stata già scontata.
La pena di anni dieci è stata inflitta con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 9.11.2011, per fatti commessi nel 2009, quindi si tratta di fatti successivi a quelli giudicati dalla Corte di assise di appello Messina con sentenza del 6.2.2001 divenuta irrevocabile il 27.11.2002 e dei reati di cui alle sentenze della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 22 settembre 1999, definitiva il 26 febbraio 2002, e del 6 ottobre 1995, definitiva il 27 novembre 2002.
Il criterio moderatore di cui all’art. 78, primo comma, cod. pen. opera con riguardo alla somma tra il residuo delle pene ancora da espiare all’atto della
commissione di un nuovo reato e la pena per quest’ultimo inflitta (Sez. 1 n. 37630 del 18/06/2014 Rv. 260809).
In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 18/05/2023