Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI MILANO nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO.G., AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con le pronunce conseguenziali;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 ottobre 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava la temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione n. 3762/14 SIEP emesso, nei confronti di NOME, il 4.11.2019 dalla Procura della Repubblica di Milano, ai fini e per gli effetti dell’art comma 5, cod. proc. pen..
Avverso detta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO della Repubblica di Milano, deducendo erronea applicazione delle norme giuridiche e segnatamente dell’art. 656 cod. proc. pen..
2.1. Ha, innanzitutto, premesso che: il condannato libero alla data dell’unificazio delle pene concorrenti – dopo avere beneficiato di ordine di esecuzione sospeso, emesso il 25.7.2014, ha iniziato a espiare la pena, così come determinata con l’originario provvedimento di cumulo, in affidamento in prova al servizio sociale, ai cui obblighi medesimo era stato sottoposto in data 1.8.2016; a seguito della revoca di detta misura, disposta con effetto retroattivo dal Tribunale di sorveglianza con ordinanza de 29.1.2018, il condannato ha ripreso a espiare la pena in regime carcerario con decorrenza dal 9.1.2018; nel corso dell’espiazione della pena in regime carcerario, in data 26.2.2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia, in funzion giudice dell’esecuzione, sebbene non fosse più funzionalmente competente, ha riconosciuto la disciplina della continuazione tra le sentenze n. 1 e 2 del provvedimento d cumulo; in esito alla riduzione della pena conseguente al beneficio ottenuto, AVV_NOTAIO della Repubblica di Milano, con ordine di esecuzione in data 25.3.2019, ha rideterminato la pena, disponendo l’immediata scarcerazione del condannato e – sul presupposto dell’evidente violazione del disposto di cui all’art. 665, comma 4, cod. proc pen., nonché di quello di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. (la domanda di applicazione della disciplina della continuazione costituiva la mera riproposizione di al già rigettata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano) contestualmente proposto ricorso per cassazione, accolto dalla Corte di legittimità con annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata; quindi, il AVV_NOTAIO della Repubblica di Milano, in data 4.11.2019, ha rideterminato la residua pena espianda, conglobando in essa la frazione di pena che era stata detratta per effetto de riconoscimento della continuazione e ha ordinato la cattura del condannato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto che l’ordinanza impugnata sarebbe erronea sotto plurimi profili:
il provvedimento del 4.11.2019, con il quale il pubblico ministero ha messo i esecuzione il residuo pena, non può essere considerato un ordine di esecuzione
autonomo e come tale soggiacente ai principi di cui all’art. 656, comma 5 cod. proc. pen., trattandosi di un provvedimento teso a decretare la riespansione degli effetti de precedente ordine di esecuzione, emesso a seguito della revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e conseguente all’annullamento senza rinvio dalla precedente ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia; con la radicale caducazione del beneficio della continuazione, concesso dal suddetto Giudice, la condizione di libertà del condannato avrebbe dovuto considerarsi tale solo di fatto e non di diritto; dunque, riespandendosi lo status di condannato in espiazione pena in regime carcerario (per effetto della pregressa revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale), preclusivo della sospensione dell’esecuzion ex art. 656, comma 9 lett. b), cod. proc. pen., il Giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto fare pedissequa applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la sospensione dell’ordine di esecuzione prevista dall’art. 65 comma quinto, cod. proc. pen. trova applicazione solo quando il condannato, al momento della formazione del giudicato, si trovi in stato di libertà;
contrariamente a quanto sostenuto nell’ordinanza impugnata – secondo cui il pubblico ministero avrebbe dovuto valutare autonomamente i presupposti della sospensione di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. (presupposti esistenti, nell specie, trattandosi di pena inferiore ad anni quattro di reclusione) – detto accertament comportando un’approfondita disamina del singolo caso, si sarebbe palesato quanto mai complesso; la conferma di tale impostazione discenderebbe proprio dalla pronuncia citata nell’ordinanza impugnata, nella quale era stato chiaramente affermato che, ogni qual volta nel corso della procedura esecutiva un soggetto si trovi già detenuto in espiazione della pena, l’esecuzione della pena può essere sospesa, ricorrendone i presupposti, solo mediante richiesta di misure alternative alla detenzione, da presentarsi da parte dell’interessato al Magistrato di sorveglianza competente;
sarebbe stato violato anche il disposto di cui all’art. 656, comma 7, cod. proc. pen che fa divieto di disporre la sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna per di più di una volta, atteso che il condannato aveva già beneficiato di una prima sospensione dell’esecuzione e che l’originario ordine di esecuzione, con cui era stata ripristin l’espiazione della pena in regime carcerario dopo la revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non aveva assolutamente esaurito la sua funzione con il completarsi del suo ciclo temporale per effetto della illegittima interruzi dell’espiazione della pena in regime carcerario.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO generale di questa Corte, AVV_NOTAIO, ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Richiamata la sequenza procedimentale descritta nell’atto di impugnazione, ritiene il Collegio che l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, condividendo le puntuali censure formulate dal ricorrente.
E in vero, l’attuale formulazione dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen. àncora l possibilità di sospendere l’esecuzione della pena detentiva alla contemporanea ricorrenza di tre presupposti: l’entità della pena, contenuta nel limite indicato dalla citata no l’assenza di reati c.d. “ostativi”; lo stato di libertà del condannato, atteso che il com lett. b) del citato articolo 656 cod. proc. pen. espressamente prevede che la sospensione dell’esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta nei confronti di coloro che per il fatto oggetto della condanna da eseguire si trovano in stato di custodia cautelare carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.
Tali presupposti riguardano – come ha bene sottolineato il ricorrente – il caso del primigenia esecuzione delle pene detentive, anche se costituenti residuo di maggiore pena, e non anche il caso di specie, in cui il provvedimento del 4.11.2019, con il quale pubblico ministero ha messo in esecuzione il residuo pena, conseguente all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza concessiva del beneficio della continuazione; tale provvedimento, infatti, non può essere considerato un ordine di esecuzione autonomo.
Peraltro, va ricordato il disposto dell’art. 656, comma 7, cod. proc. pen.,a mente d quale la sospensione dell’esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, e specificato che, nel caso di specie, il condannato aveva già beneficiato una prima sospensione dell’ordine di esecuzione e che l’originario ordine di carcerazione, con cui era stata ripristinata l’espiazione della pena in regime carcerario a seguito de revoca della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale, non aveva ancora esaurito la sua funzione con il completarsi del suo ciclo temporale.
Al riguardo, giova richiamare la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “la sospensione dell’ordine di esecuzione previsto dall’art. 656 cod. proc. pen. funzionalmente preordinata al possibile conseguimento di una misura alternativa alla detenzione, se già disposta con riguardo ad alcuna delle condanne oggetto di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, non può essere reiterata in relazione ad un successivo provvedimento che inglobi il precedente, qualora l’istanza di misura alternativa presentata a seguito dell’originaria sospensione sia stata rigettata, a nu rilevando che la pena complessiva risultante dal cumulo rientri nei limiti previsti disporre la sòspensione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’espressione “stessa condanna” di cui all’art. 656, comma 7, cod. proc. pen., si riferisce anche ad una soltant delle condanne comprese nel cumulo, poiché questo istituto comporta la contemporanea
esecuzione di tutti i titoli esecutivi come se fossero riferibili ad un’unica pronunci quindi, preclude la separata esecuzione delle singole condanne, al fine di consentire che delle stesse, autonomamente considerate, si possa sospendere l’esecuzione)” (Cass. Sez. 1, n. 19596 del 22/06/2020, Rv. 279217 – 01).
Ancora, va richiamata la giurisprudenza di legittimità, indicata anche dal AVV_NOTAIO generale nella sua requisitoria, secondo cui “la rideterminazione della pena in sede esecutiva entro i limiti di cui all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., a seguito riconoscimento della continuazione in un momento successivo all’inizio dell’esecuzione, non determina l’annullamento dell’ordine di esecuzione e non legittima la ripetizione della fase di sospensione antecedente alla sua emissione” (Cass. Sez. 1, n. 10275 del 26/11/2021, dep. 2022, Rv. 282788 – 01).
Nella citata pronuncia è stato sottolineato che la rideterminazione della pena, scaturit dall’applicazione della continuazione in tempo successivo all’inizio dell’esecuzione dell pena detentiva, comporta semplicemente l’obbligo di comunicazione all’istituto di detenzione della nuova data di scadenza della pena, ma non può agire in modo retrospettivo, nel senso di determinare la conseguenza dell’annullamento di un ordine di carcerazione legittimamente emesso.
L’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, disposto con la presente sentenza, va comunicato al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano per le sue determinazioni.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Si dia notizia al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano per le sue determinazioni.
Così deciso, il 6 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
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Il Presidente