Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 22330 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 22330 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/05/2025
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appeilo di Palermo ha confermato !a sentenza con cv, in data 14/05/2024, il Tribunale di Trapani aveva riconosciuto NOME COGNOME D!a resnons -ì -.»e dei reato di cui all’art. 707 cod, pen: e l’aveva di conseguenza con, a!e pena di mesi (fi arresto oltre a pagamento daio spese processte nei contemp , :. emendon assolto dai deato di r ce:ctazione ; pui -.2 a lui sdcle.bitao, p, r usiistienza del fatto;
ricorre per cassazione NOME COGNOME a mezzo del difeft-i;na
2.1 violazione e falsa applicazione dell’art. 173, gomma pomo, ett, ca, cod. proc. peni.: nullità per omessa valutazione delle richieste inoltrate per iscritto dalla difesa con conseguente lesione del diritto dell’imputato nei giudizio “a trattazione cartolare”;
violazione di legge con riferimento agli artt. 157 cod., pen. e 129 cod. proc.
rileva che la Corte d’appello non ha preso in esame !e ricCeste avanzate daila diFesa e regolarmente trasmesse via igizC in data 05/10172024 i –i insistere sui motivi di gravame, era stata sollecita :a adozione o een sentenza dicriarativa di non doversi procedere per intea -venuta prescr :one dei rea »:7) perfezionatasi in data antecedente l’udienza fissata per il giudizio d’appellc: segnala che !a Corte d’appello, al di là di un laconico richiamo ; non ha :n aieu modo valutato le argomentazioni difensive, dal contenuto peraltro autonoma risii – )ettio alle questioni già devolute con l’atto di ircipudnazione, essendosi così prodotta, come già più volte rioadlto dalla giurisprudenze in terne GLYPH ti -attazione scritta nel rito “COVID”, un’ipotesi di nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa; aggiunge che era stato lo stesso Tribunale ad individuare la data di prescrizione del reato nel giorno 3 luglio 2024, già decorso alla data dePa sentenza d’appello;
:a Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per rigetto , del ricorso;
la difesa, in data 05/05/2025, ha trasmesso conclusioni GLYPH r, alle argomentazioni del PG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, della contravvenzione di cui all’art. 707 cod. perì. in quanto, già condannato per delitti contro il patrimonio, in esito ad un controilo d: polizia eseguito in data 04/05/2019 in INDIRIZZO Alcamo. veniva colto in possesso di numerosi attrezzi atti allo sr:iass , c,.
Proposto tempestivamente appello contro !a sentenza ci pomo grado, la difesa, con atto trasmesso in data 06/10/2024, aveva formuico e proprie conclusioni in replica a quelle della Procura Generaie; nell’occasione aveva insistito
neil’accodlimento dei gravame e, in subordine, per la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.
Vero che la Corte d’appello non ha affrontato ‘eccez i one;iìf enci vo sollevata con le conclusioni del cui deposito, tuttavia, la Corte. sia pure in maniera sintetica, ha dato attoi —). / – m- -Fetié7 -che, tuttavia, l’eccezione difensiva era manifestamente infondata.
3.1 Ai sensi dell’art. 157 cod. pen. i reati contravvenzionali 5.1 prescrivono o quattro anni, termine aumentato a cinque, al sensi dell’art. 161 cod, non., in pcesenza di attl interruttivi.
Ai fini del tempo massimo di prescrizione, occorre tuttavia considerare i periodi di sospensione del suo corso, pari, nei caso di specie, a complessivi 120 giorni, conseguenti – ai sensi dell’art. 159, comma 1, lett. c), cod. pen,, a rinvi dovuti a legittimi impedimenti del difensore rilevabili direttamente dalla sentenza di primo grado (cfr., pag. 3).
Trattandosi, inoltre, ai reato commesso in data 04 ; U – 35/2019 trova applicazione l’ulteriore periodo di sospensione stabilito dall’art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pan., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 la cui persistente applicabilità, anche dopo l’entrata in vigore deil’art, 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134′ aveva formato oggetto di un contrasto giurisprudenziale risolto, tuttavia, dalla decisione resa dalie 55.00 data 12/12/2024 di cui è disponibile, al momento ; la sola informazione provvisoria (tuttavia ai nostri fini esaustiva) secondo cui ‘pen i reati conu7 – 7.5i dai 3 agosto 2017 al 3.1 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. del 201 7, Per ; reati commessi a partire dal ‘I gennaio 2020 trova applicazione la disciplina di cui alla legge n. 134 del 2021″.
Secondo quanto previsto dal comma secondo den’art. 159 cod, peri. appiicabie al caso in esame, “il corso della prescrizione rimane altresì sospeso .., .sial termine previsto da/l’art. 544 del codice ci ,procedu p Ena. de/ia motivazione della sentenza di condanna di primo grado, GLYPH e GLYPH se ce essa sede di rinvio, sino alla pronuncia dei dispositivo della sentenza clefin/sce grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore ad oti anno e se; mesi …”.
Poiché la sentenza di primo grado era stata resa con motriv,3 -zol . -contestuale tale pericdc deve essere calcolata partendo da, GLYPH ,73 adozione (14/05/2024) sino a 23/10/2024, per cornpft’s , GLYPH (porm cne, pertanto; vanno sommati ai 120 giorni ci sospensione da considerare nei corso dei giudizio di fronte ai Tribunale.
Si tratta di complessivi 282 giorni calcolando i quali Si deve concludere nel senso che il reato non era prescritto alla data della sentenza d’appello.
4. L’inammissibiiità dei ricorso comporta !a condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi deil’art. 616 cod. !Di-0c. pen.. della
somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i; ricorrente a: .
— ..Ladan-ient.) OcHe spese processuali e della somma di euro tremila in favore ciniia cas-;.a detie
ammende.
Così è deciso, 14/05/2025
Il Consigliere estensore
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NOME
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;i Presidente
NOME COGNOME
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