Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36980 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/11/2023 del TRIBUNALE di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne ha confermato la condanna, anche agli effetti civili, per il reato di cui agli artt. 81 e 612, comma secondo, cod. pen.;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che eccepisce l’intervenuta prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato per le ragioni di seguito indicate:
il reato è stato commesso il 5 gennaio 2015;
al termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei (5 luglio 2022) devono aggiungersi i periodi di sospensione;
secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il rinvio del processo disposto sull’accordo delle parti comporta la sospensione del termine di prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo n. 3), cod. proc. pen., per l’intero periodo anche nel caso in cui l’accoglimento della richiesta di rinvio non sia imposto da una particolare disposizione di legge (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25444 del 23/05/2014, Rv. 260414 – 01 e Sez. 4, n. 20395 del 27/04/2021, Rv. 281243 01);
la sospensione del processo opera ex lege e non richiede l’adozione di un provvedimento formale da parte del giudice che procede (cfr. Sez. 4, n. 13469 del 19/11/2019, dep. 2020, Rv. 279001 – 01);
nel caso di specie si sono verificate le seguenti sospensioni pari a complessivi 1.065 giorni:
dal 13.03.2018 al 25.7.2018 rinvio per astensione = 133 gg.
dal 28.05.2019 fino al 9.6.2020 successivi e continuativi rinvii in accoglimento delle congiunte richieste delle parti = 378 gg.
dal 24.11.2020 al 1.2.2022 successivi e continuativi rinvii in accoglimento delle congiunte richieste delle parti = 434 gg.
dal 1.02.2022 al 31.05.2022 rinvio per legittimo impedimento = 60 gg.
dal 06.07.2022 al 30.11.2022 rinvio per legittimo impedimento = 60 gg.
il termine massimo di prescrizione del reato maturerebbe il 4 giugno 2025 (5 luglio 2022 + 1.065 giorni di sospensione);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la idoneità delle espressioni utilizzate ad integrare la fattispecie punita dall’art. 612 cod pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e congruamente disattesi dal giudice di merito (pagg. 2-4);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25/09/2024