Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 26971 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 26971 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 10/06/2025
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Albania il 06/11/1989
avverso la sentenza emessa il 04/02/2025, dalla Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procurat Generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/03/2022, la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa, in data 18/06/2019, con la quale COGNOME era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di omi colposo aggravato dalla violazione delle disposizioni in tema di circolazi stradale. Per quanto qui specificamente rileva, il Tribunale aveva applicato COGNOME la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per il periodo di anni due.
In parziale accoglimento del ricorso della difesa, la Quarta Sezione di ques Suprema Corte, con sentenza n. 48045 del 10/10/2023, annullava la decisione di
secondo grado limitatamente alla durata della sanzione accessoria, rigettando il ricorso nel resto.
In sede di rinvio, con la sentenza in epigrafe, la Corte territoriale ha confermato la determinazione in anni due della sospensione della patente di guida.
Ricorre per cassazione lo COGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione. Si censura la sentenza per non essersi la Corte d’Appello attenuta ai criteri indicati dall’art. 218 C.d.S., avendo richiamato erroneamente le modalità dell’azione e l’intensità della colpa.
Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita il rigetto del ricorso, ritenendo adeguatamente motivata la decisione del giudice di rinvio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere perciò rigettato.
Deve preliminarmente osservarsi che la durata della pena accessoria della sospensione della patente di guida, individuata dal G.i.p. del Tribunale di Pisa e confermata in sede di rinvio dalla sentenza in questa sede impugnata, non supera il medio edittale.
Ciò avrebbe consentito l’applicazione del consolidato indirizzo interpretativo, elaborato da questa Suprema Corte, secondo cui, da un lato, «il giudice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motivazione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non constino specifici di meritevolezza in favore dell’imputato» (Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259211 – 01). D’altro lato, e conseguentemente, si è affermato che «qualora invece il giudice applichi la sanzione in misura superiore alla media edittale, ha l’onere di fornire una motivazione che deve dare conto dei criteri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, ovvero della commisurazione della durata in ragione dell’entità del danno apportato, della gravità della violazione commessa, del pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, Rojas, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, COGNOME, Rv. 252738)» (così, da ultimo, Sez. 4, n. 19278 del 13/05/2025, COGNOME).
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza di primo grado, che faceva esplicito riferimento ai criteri di cui all’art. 222 C.d.S., si integra con quel contenuta nella sentenza impugnata, che ha condiviso la decisione di primo grado in relazione sia alla opzione per la sospensione della patente, anziché per la sua revoca, sia alla quantificazione della durata della sospensione medesima, attribuendo un rilievo dirimente alla “acclarata grave negligenza…a fronte di un comportamento alternativo corretto possibile e doveroso” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Si tratta di un percorso argomentativo che risulta immune
da censure deducibili in questa sede, anche per la sua evidente attinenza al parametro della gravità della violazione commessa.
3. Le considerazioni sin qui svolte impongono il rigetto del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 giugno 2025
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