Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 48550 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 48550 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a DINAMI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PRATO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 20 aprile 2023, su concorde richiesta formulata dalle parti, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato ha applicato a NOME COGNOME la pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 589 bis, comma 1, cod. pen. commesso in Prato il 16 luglio 2021 in danno di NOME COGNOME. Ai sensi dell’art. 222 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con la sentenza è stata applicata all’imputato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.
2. Il difensore di fiducia dell’imputato ha proposto rituale ricorso contro la statuizione della sentenza che ha determinato nella misura di anni due la durata della sanzione amministrativa accessoria. Il ricorrente lamenta violazione di legge e vizi di motivazione. Osserva che, ai sensi dell’art. 222, comma 2 bis, cod. strada, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente fino a quattro anni, è diminuita «fino a un terzo» nel caso di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ma dell’applicazione di tale disposizione non v’è traccia nella sentenza impugnata sicché delle due l’una: o la diminuzione è stata omessa (e in questo caso sarebbe stato violato il citato art. 222, comma 2 bis); oppure è stata implicitamente operata, e allora la durata della sanzione è stata determinata in misura superiore alla media edittale senza motivare questa scelta.
Il difensore rileva che il giudice si è limitato a spiegare perché, nella alternativa prevista dalla legge a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non ha ritenuto di disporre la revoca della patente di guida; ma non ha motivato sulle ragioni per le quali la durata della sospensione della patente è stata determinata nella misura di anni due. Sottolinea che, tenendo conto di quanto disposto dall’art. 222, comma 2 bis cod. strada, tale misura finale presuppone che si sia partiti da una durata superiore alla media edittale e questa scelta non è coerente con la motivazione fornita per giustificare la decisione di non procedere alla revoca della patente. Nell’adottare questa decisione, infatti, il giudice ha osservato: da un lato, che la colpa dell’imputato f rappresentata da «una momentanea disattenzione che purtroppo ha determinato in pochi attimi un evento tragico»; dall’altro, che la condotta oggetto di imputazione non è da «riconnettere a un qualificato pericolo per la vita e l’incolumità delle persone, né a indifferenza rispetto a tali beni fondamentali».
Il Procuratore generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è ammissibile perché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell’accordo ratificato dal giudice (pe tutte: Sez. U, n. 21369 del 26/9/2019, dep. 2020, Melzani, Rv. 279349) e merita accoglimento per le ragioni di seguito specificate.
Si deve premettere che, per giurisprudenza costante, la determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 222 cod. strada, non deve essere compiuta in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametr di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada. Le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa, infatti, restano autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un’eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento impugnato (cfr. Sez. 4, n. 4740 del 18/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280393; Sez. 4, n. 55130 del 08/11/2017, COGNOME, Rv. 271661).
Fatta questa premessa – ed esclusa l’esistenza di una indefettibile correlazione di proporzionalità tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa, che sono protese a finalità diverse – si deve esaminare la motivazione con la quale la sentenza impugnata ha determinato la durata della sospensione della patente di guida per valutare se – come sostenuto da ricorrente – essa sia carente, contraddittoria o manifestamente illogica.
A questo proposito si deve ricordare che, come la graduazione della pena, anche la graduazione delle sanzioni amministrative rientra nella discrezionalità del giudice di merito. Per quanto riguarda la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall’art. 222 cod. strada, il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all’art. 218 comma 2 cod. strada. Questa disposizione prevede che la durata della sospensione della patente di guida debba essere determinata «in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare».
Tali essendo i parametri indicati dall’art. 218, comma 2 cod. strada, la motivazione fornita dalla sentenza impugnata risulta carente e, per molti aspetti, contraddittoria. Se è vero che il mancato riferimento alla gravità del danno può
essere giustificato dalla constatazione che l’incidente ebbe conseguenze letali, si deve osservare, infatti, che la sentenza non ha motivato né riguardo alla gravità della violazione commessa, né con riferimento al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
A ciò deve aggiungersi che, spiegando le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare la sospensione della patente di guida e non disporne la revoca, il giudice sembra aver valutato non elevato il grado della colpa e tale valutazione potrebbe riverberarsi sul giudizio di gravità della violazione commessa in senso favorevole al ricorrente. Nella sentenza, impugnata, inoltre – sempre al fine di spiegare le ragioni per le quali la patente di guida non doveva essere revocata il giudice ha affermato che il comportamento dell’imputato non esprime «indifferenza» rispetto ai beni fondamentali della vita e dell’incolumità delle persone e tale affermazione sembra sottendere che il pericolo derivante dall’ulteriore circolazione sarebbe modesto. A fronte di tali motivazioni, la durata della sospensione della patente di guida è stata determinata nella misura finale di anni due che, tenuto conto del chiaro disposto dell’art. 222, comma 2 bis, cod. strada, è certamente superiore alla media edittale.
La giurisprudenza è concorde nel ritenere che, quando la durata della sanzione è stata determinata entro il limite della media edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada – ancorché reso esplicito con un generico riferimento alla congruità della sanzione – costituisca giustificazione sufficiente dell’uso della discrezionalità del giudice. Ma così non è quando – come nel caso di specie – ci si discosta dalla misura media. In questi casi è necessario spiegare per quale motivo i parametri valutati meritino, in concreto, l’applicazione di una sanzione superiore perché il superamento della media edittale implica una valutazione della gravità superiore alla media e di questa valutazione il giudice è tenuto a spiegare le ragioni (cfr. Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, COGNOME, Rv. 279635; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738).
Ciò è tanto più evidente nel caso di specie nel quale non è noto se il discostamento dalla misura media sia ; stato o meno significativo. Non è noto, i infatti, perché la sentenza impugnata L6, silente sul punto, se la riduzione della durata della sanzione prevista dall’art. 222, comma 2 bis, cod. strada sia stata operata in misura minima (e in tal caso quale sia stata la ragione della scelta), ovvero in misura prossima a quella massima consentita (pari ad un terzo).
Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione della durata della sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio, per nuo giudizio sul punto, al Tribunale di Prato, Ufficio del giudic:e per le ind preliminari. Ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen deve essere dichia l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia, nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Prato, in diversa composizione fisi Dichiara l’irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.
Così deciso il 25 ottobre 2023
Il Consigliére’Istensore
Il Presidente