Sospensione Condizionale della Pena: Quando il Giudice Può Negarla?
La sospensione condizionale della pena rappresenta uno strumento fondamentale nel nostro ordinamento, finalizzato a evitare il carcere per reati di minore gravità e a favorire il reinserimento sociale del condannato. Tuttavia, la sua concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla discrezionalità del giudice nel valutare i presupposti per questo beneficio, sottolineando come la pericolosità sociale dell’imputato possa essere un fattore decisivo. Analizziamo insieme il caso per comprendere meglio i criteri applicati dai giudici.
I Fatti del Caso
Un individuo, condannato per il reato di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.), vedeva la sua pena rideterminata dalla Corte d’Appello di Napoli, in sede di rinvio dalla Cassazione, a 1 anno, 6 mesi e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 833 euro. L’imputato decideva di presentare un nuovo ricorso in Cassazione, lamentando la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Il ricorrente sosteneva che la decisione della Corte territoriale fosse viziata per violazione di legge e difetto di motivazione.
La Valutazione del Giudice sulla Sospensione Condizionale
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. Il cuore della decisione risiede nel potere discrezionale del giudice di merito di valutare la concedibilità del beneficio. La Corte territoriale aveva negato la sospensione sulla base di una valutazione complessiva della personalità dell’imputato, ritenuta incline a delinquere.
Gli elementi considerati sono stati:
1. Precedenti penali: L’imputato aveva un precedente specifico per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.
2. Modalità del reato: Il furto era stato commesso con “odiose modalità”, un’espressione che indica una particolare gravità o spregiudicatezza nell’azione.
3. Valore del bene sottratto: L’elevato valore della refurtiva è stato considerato un ulteriore indice della gravità del fatto.
Secondo la Corte, questi elementi, nel loro insieme, delineavano una “spiccata pericolosità” del soggetto, tale da rendere inopportuna la concessione del beneficio. La difesa dell’imputato, invece, è stata giudicata generica e volta a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
La Cassazione ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in giurisprudenza: in tema di sospensione condizionale, il giudice non è obbligato a esaminare analiticamente tutti gli elementi indicati nell’art. 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere, etc.). Può, invece, limitarsi a indicare quelli che ritiene prevalenti e decisivi per formulare il suo giudizio prognostico sulla futura condotta del reo. In questo caso, i precedenti penali e le circostanze del reato sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il diniego del beneficio, superando ogni altra possibile considerazione. La Corte ha citato precedenti conformi, rafforzando la legittimità della decisione della Corte d’Appello.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma che la concessione della sospensione condizionale non è un diritto automatico del condannato, ma il risultato di una valutazione discrezionale del giudice. La prognosi sulla futura astensione dal commettere reati deve essere fondata su elementi concreti che possono includere, ma non si limitano a, i precedenti penali. Le modalità del fatto e la personalità complessiva dell’imputato giocano un ruolo cruciale. Per la difesa, è essenziale non limitarsi a una richiesta generica, ma argomentare in modo specifico perché, nonostante eventuali precedenti, il proprio assistito meriti fiducia e possa beneficiare di questa importante misura alternativa alla detenzione.
La sospensione condizionale della pena è un diritto automatico se la pena è sotto una certa soglia?
No, la sua concessione non è automatica. È subordinata a una valutazione discrezionale del giudice, che deve formulare un giudizio prognostico favorevole sulla futura condotta del condannato.
Quali elementi può considerare il giudice per negare la sospensione condizionale?
Il giudice può considerare vari elementi indicati dall’art. 133 c.p., come i precedenti penali, le modalità del reato commesso, il valore del bene sottratto e, in generale, ogni fattore che indichi una spiccata pericolosità sociale del soggetto.
Il giudice deve motivare la sua decisione analizzando tutti gli elementi previsti dalla legge?
No, la giurisprudenza consolidata afferma che il giudice di merito può limitarsi a indicare gli elementi che ritiene prevalenti e decisivi per giustificare la concessione o il diniego del beneficio, senza doverli esaminare tutti analiticamente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10703 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10703 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 13/12/1985
avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che, con l’impugnata sentenza, la Corte d’appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a NOME COGNOME in relazione al reato di cui all’art. 624 bis cod. pen., in anni 1 mesi 6 giorni 20 di reclusione ed € 833 di multa.
Considerato che l’unico motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile in quanto manifestamente infondato; invero la Corte territoriale ha ritenuto che, alla luce del precedente per resistenza a p.u. e lesioni, nonché tenuto conto delle “odiose modalità del furto” e dell’elevato valore del bene, elementi che denotano una spiccata pericolosità del Vatiero, non sussistessero i presupposti per la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. In proposito, va ricordato che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (cfr. Sez. 3, n. 30562 del 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, COGNOME, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, Rv. 246184).
Osservato COGNOME che il ricorso non è idoneo a superare il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto articola deduzioni evidentemente generiche, volte ad una non consentita rivalutazione di merito.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025