Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33645 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33645 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il 27/09/1982
avverso l’ordinanza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lettekmarg4e le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello dell’Aquila, quale giudice dell’esecuzione, su richiesta di NOME COGNOME ha unificato in executivis i reati di cui alle sentenze del Tribunale di Pescara del 5/03/2022, irrevocabile in data 27/03/2022, e della stessa Corte di appello del 27/06/2022, irrevocabile il 18/04/2023, rideterminando la pena complessiva per i suddetti reati nella misura di mesi dieci di reclusione ed euro 250 di multa e confermando per detta pena il beneficio della sospensione condizionale; su richiesta della Procura generale presso la stessa Corte, ha, poi, disposto la revoca della sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione ed euro 250 di multa, concessa alla suddetta con la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara del 5/11/2018, confermata dalla medesima Corte con pronuncia in data 14/12/2020, irrevocabile il 29/01/2021, ai sensi dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., per avere commesso alcuni dei delitti di cui all’unificazione in sede esecutiva nel quinquennio da tale ultima data.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo violazione degli artt. 168, primo comma, e 164, quarto comma, cod. pen.
In particolare, rileva la difesa come, unificati i reati di cui alle due successive sentenze di condanna entrambe a pena sospesa emesse nei confronti della COGNOME, di cui una delle stesse causa di revoca del beneficio concesso con la precedente condanna, venendo dette sentenze a costituire un titolo unico, la pena finale, sommata a quella condizionalmente sospesa per la quale era stata richiesta la revoca, non avrebbe superato i limiti previsti dall’art. 163 cod. pen., verificandosi l’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, prima parte, cod. pen. che fa «salva la disposizione dell’ultimo comma dell’art. 164». Con la conseguenza che la pena sospesa concessa con la prima sentenza non poteva essere revocata, vertendosi nell’ipotesi di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen.
Il difensore insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va, invero, osservato che, la sospensione condizionale della pena può essere concessa – entro i limiti di legge – non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000, dep. 2001, P.m. in proc. COGNOME, Rv. 217889); e che, in detto caso, non viola la disposizione dell’articolo 164 cod. pen, l’estensione del beneficio della sospensione condizionale, già riconosciuto all’imputato con la prima sentenza, alla pena complessivamente determinata, in quanto in tale ipotesi la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica per l’unico reato continuato (Sez. 3, n. 52644 del 25/10/2017, COGNOME, Rv. 272352).
Nel caso in esame, se è vero che la condannata era gravata da tre titoli esecutivi di cui il secondo relativo a reati commessi entro il quinquennio rispetto a quelli di cui al primo titolo per i quali era stato concesso il beneficio, quindi astrattamente revocabile in presenza del terzo titolo, è anche vero che lo stesso Giudice dell’esecuzione, riconoscendo l’istituto della continuazione tra i reati giudicati con il secondo e terzo titolo e, quindi, in sostanza unificandoli, ha dato causa all’ipotesi di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen., non superando le pene irrogate il limite dell’art. 163 cod. pen., cosicché il beneficio non poteva essere rimosso.
Detto Giudice, invero, avrebbe dovuto prima verificare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’istituto della continuazione e, solo successivamente, valutare i presupposti per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena e non – come ha fatto – prima revocare il beneficio e poi riconoscere l’istituto della continuazione. Operando correttamente, infatti, in presenza di due soli titoli, si sarebbe accorto della sussistenza dell’ipotesi di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen., causa di esclusione della revoca ai sensi dell’art. 168, comma primo, prima parte, cod. pen.
2. Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione
condizionale della pena, revoca che deve essere esclusa.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, revoca che
esclude.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.