Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42163 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42163 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a VILLAFRANCA DI VERONA il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/sentile le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto la richiesta della Procura generale presso la stessa Corte di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza di condanna (per furto aggravato) della medesima Corte in data 16/05/201320, irrevocabile in data 27/02/2020, a NOME COGNOME e subordinato all’integrale risarcimento a favore della costituita parte civile (per un ammontare di euro 700,00).
Detta Corte ha revocato la sospensione condizionale della pena in quanto, pacifico il versamento da parte dell’obbligato di euro 500,00 in acconto sulla maggior somma di euro 700,00 prima del passaggio in giudicato della sentenza, il residuo importo di euro 200,00 risulta essere stato versato «in epoca successiva al termine per legge coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza». Ha citato, a tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità sull’immediata esigibilità dell’obbligazione pecuniaria in assenza della fissazione di un termine in sentenza per l’adempimento.
Avverso detta ordinanza NOME COGNOME, tramite il proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, rilevando violazione di legge con riferimento agli artt. 163 e 165 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 165 e 168 cod. pen.
In particolare, premessa la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul termine per l’adempimento non fissato in sentenza, la difesa lamenta il mancato accertamento da parte del Giudice dell’esecuzione della volontarietà dell’inadempimento che possa giustificare la revoca disposta, alla luce peraltro di un adempimento consistente prima del passaggio in giudicato della sentenza, senza dubbio espressivo della volontà di adempiere.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
1
1.1. Sul tema oggetto di attenzione è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite n. 37503 del 23/06/2022, COGNOME, che ha stabilito che: – la subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena all’adempimento dell’obbligo di risarcimento del danno in favore della parte lesa richiede che il giudice abbia determinato con precisione il quantum dello stesso, non essendo sufficiente a tal fine la pronuncia di condanna in forma solo generica (Rv. 283577-02: conf. n.11637 del 1991, Rv. 189526); – in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza (Rv. 283577 – 01: in motivazione la Corte ha precisato che l’omessa fissazione del termine si traduce in un vizio di violazione di legge della sentenza).
1.2. Nel caso in esame il termine per l’adempimento non risulta fissato dai giudici di merito né da quello dell’esecuzione, ma l’adempimento integrale di cui dà atto la stessa ordinanza impugnata che è del 4 aprile 2022 – è avvenuto entro il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (in data 27/02/2020). Nondimeno è stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena, che è, invece, illegittima alla luce della pronuncia sopra indicata.
Si impongono, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la comunicazione al Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, preposto all’esecuzione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.
Si comunichi al Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2023.