Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17493 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17493 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza della Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, del 20/11/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a NOME COGNOME dalla medesima Corte territoriale, con sentenza pronunciata il 5 luglio 2021 (divenuta irrevocabile il 18 ottobre 2022), a causa del mancato adempimento da parte del condannato dell’obbligo risarcitorio (relativo alla provvisionale di euro 70.950,00) cui era stata condizionata detta sospensione.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pe insistendo per l’annullamento del provvedimento impugnato.
Egli lamenta, ai sensi dell’art.606, comrna 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt.163 e 165 cod. pen. poiché, a suo dire, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto delle sue condizioni economiche che non gli consentivano un adempimento pure parziale e che, quindi, la revoca del beneficio era stata disposta pur a fronte della provata impossibilità dell’adempimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.L’ordinanza impugnata deve essere annullata per le ragioni di seguito indicate, da ritenersi pregiudiziali ed assorbenti.
2.Invero, all’esito del giudizio di cognizione, la sospensione condizionale in favore di NOME COGNOME era stata subordinata al pagamento della provvisionale di euro 70.950,00 (pacificamente mai corrisposta in favore delle vittime della truffa da lui commessa), ma non risulta che la Corte di appello di Roma con la sentenza di condanna sopra indicata avesse fissato un termine per l’adempimento.
Al riguardo deve ricordarsi che in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione.
Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen., rispettivamente, per i delitti e per le contravvenzioni (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01).
Ciò posto si osserva che il giudice dell’esecuzione, pur mancando nella sentenza irrevocabile di condanna la fissazione del termine di cui all’art. 165, sesto comma, cod. pen., nell’accogliere l’istanza di revoca avanzata dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma, ha ritenuto l’odierno ricorrente inadempiente, senza però argomentare rispetto alla assenza di un termine per adempiere stabilito dal giudice della cognizione e senza spiegare se tale termine fosse stato stabilito in sede di esecuzione a norma del citai:o art. 165 o, in mancanza, se fossero già decorsi cinque anni dalla data di irrevocabilità, come previsto dall’art.163 cod. pen. nella ipotesi di delitti.
Infatti, sulla base di quanto statuito dalle Sezioni Unite con la decisione sopra riportata, se il giudice della cognizione ha omesso di stabilire il termine per adempiere il Pubblico ministero deve previamente investire il giudice dell’esecuzione della fissazione di detto termine prima di poter chiedere la revoca della sospensione condizionale della pena (qualora non sia già decorso il termine di cinque o due anni ex art. 163 cod. pen.), mentre il giudice dell’esecuzione, nel contraddittorio delle parti, deve stabilire, se richiesto, il termine di cui all’art. sesto comma, cod. pen. o accertare se il termine di cui al citato art.163 sia maturato.
Si impone, pertanto, l’annullamento della ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell’esecuzione, per nuovo giudizio che – in piena autonomia decisionale – colmi le lacune rnotivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 29 marzo 2024.