Sospensione Condizionale della Pena: Quando e Come Contestare il Termine di Adempimento
L’istituto della sospensione condizionale della pena rappresenta un importante strumento del nostro ordinamento, finalizzato a favorire il reinserimento sociale del condannato evitando il carcere per reati di minore gravità. Tuttavia, il beneficio è spesso subordinato all’adempimento di obblighi, come il risarcimento del danno alla parte civile, entro un termine preciso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce quali argomenti possono essere validamente utilizzati per contestare tale termine in sede di legittimità e quali, invece, sono destinati a essere dichiarati inammissibili.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna in cui all’imputato era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinato al pagamento di una provvisionale a favore della parte civile. Poiché né la sentenza di primo grado né quella d’appello avevano fissato un termine per tale pagamento, il Tribunale, in qualità di giudice dell’esecuzione, interveniva stabilendo un termine di un anno a decorrere dall’irrevocabilità del provvedimento.
L’imputato decideva di ricorrere per cassazione avverso tale decisione, lamentando due aspetti principali: la sua incapacità economica a far fronte al pagamento e la non congruità del termine di un solo anno per adempiere.
I Motivi del Ricorso e la Sospensione Condizionale della Pena
Il ricorrente basava le sue doglianze su circostanze prettamente fattuali. Da un lato, sosteneva di non disporre dei mezzi economici necessari per saldare l’obbligo risarcitorio imposto. Dall’altro, deduceva in modo generico che il termine di un anno fosse inadeguato per l’adempimento. Queste argomentazioni, sebbene comprensibili da un punto di vista personale, si scontrano con i limiti strutturali del giudizio di cassazione.
La Corte Suprema, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma un giudice di legittimità. Il suo compito è verificare che i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge, non riesaminare i fatti o le condizioni personali dell’imputato.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara lezione sulla distinzione tra questioni di fatto e vizi di legittimità. I giudici hanno richiamato l’articolo 165, comma sesto, del codice penale, che attribuisce al giudice che emette la sentenza (o, in sua assenza, a quello dell’impugnazione o dell’esecuzione) il potere di stabilire il termine per l’adempimento degli obblighi.
Il punto cruciale della decisione risiede nella natura delle obiezioni sollevate dal ricorrente. La mancanza di mezzi economici o la presunta incongruità del termine sono state qualificate come “circostanze meramente fattuali”. Tali questioni non costituiscono un “vizio di legittimità” del provvedimento, ovvero un errore nell’applicazione della legge. Di conseguenza, non possono essere fatte valere in sede di ricorso per cassazione.
La Corte ha specificato che queste problematiche possono, e devono, essere presentate al giudice dell’esecuzione. Quest’ultimo, infatti, ha gli strumenti per valutare le condizioni patrimoniali del condannato e l’effettiva possibilità di adempiere, potendo eventualmente modulare le modalità esecutive, sempre nel rispetto dei limiti di legge. Citando un importante precedente delle Sezioni Unite (sentenza Liguori, n. 37503/2022), la Corte ha anche ribadito che, qualora nessun giudice fissi un termine, questo coincide con quello di cinque o due anni previsto dall’art. 163 c.p.
Conclusioni
La decisione in esame offre un’importante indicazione pratica: chi intende contestare il termine fissato per adempiere a un obbligo derivante dalla sospensione condizionale della pena deve prestare molta attenzione alla natura delle proprie doglianze. Se la contestazione si basa su difficoltà economiche o altre circostanze di fatto, la sede competente per discuterne è quella dell’esecuzione. Il ricorso per cassazione, invece, deve essere fondato esclusivamente su presunti errori di diritto commessi dal giudice nel fissare tale termine. In assenza di tali vizi, il ricorso sarà inevitabilmente dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Chi stabilisce il termine per adempiere agli obblighi della sospensione condizionale della pena?
Il termine deve essere fissato dal giudice che emette la sentenza di condanna o da quello dell’impugnazione. In loro mancanza, la competenza passa al giudice dell’esecuzione.
È possibile contestare in Cassazione il termine per il pagamento se si hanno difficoltà economiche?
No. Secondo la Corte, le difficoltà economiche sono una circostanza di fatto e non un vizio di legittimità. Pertanto, non possono essere motivo di ricorso per cassazione, ma devono essere presentate al giudice dell’esecuzione.
Cosa succede se il giudice non fissa un termine per l’adempimento?
Se non viene fissato un termine specifico, esso coincide automaticamente con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’articolo 163 del codice penale, che decorrono dal momento in cui la sentenza diventa definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13434 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13434 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BENEVENTO il 05/11/1990
avverso l’ordinanza del 31/10/2024 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Visti gli atti e l’ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha fissato in un anno, a decorrere dall’irrevocabilità dello stesso provvedimento, il termine entro il quale NOME COGNOME avrebbe dovuto effettuare il pagamento, in favore della parte civile, della provvisionale alla quale era stata subordinata la sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna di cui alla sentenza del medesimo Tribunale del 18 agosto 2022, confermata dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza del 23 novembre 2023, irrevocabile il 23 aprile 2024;
letto il ricorso; rilevato che:
il provvedimento impugnato è stato emesso ai sensi dell’art. 165, comma sesto, cod. pen. secondo cui spetta al giudice che ha emesso la sentenza stabilire il termine entro il quale gli obblighi ai quali è subordinata la sospensione condizionale della pena devono essere adempiuti;
è stato affermato che «in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione, anche d’ufficio, o da quello dell’esecuzione, fermo restando che, ove non venga in tal modo fissato, lo stesso viene a coincidere con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 cod. pen. decorrenti dal passaggio in giudicato della sentenza» (Sez. U, n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, Rv. 283577 – 01);
il ricorso oppone al provvedimento una circostanza meramente fattuale in ordine alla mancanza di mezzi idonei a fare fronte all’obbligo imposto con la sentenza di condanna, oltre che la generica deduzione della non congruità del termine di un anno ai fini dell’adempimento;
si tratta di argomenti che non determinano alcun vizio di legittimità del provvedimento suscettibile di essere dedotto in questa sede potendo, semmai e in presenza delle condizioni di legge, essere fatti valere innanzi al giudice dell’esecuzione;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/02/2025